Il Giudice di pace di Pozzuoli, nella sentenza in oggetto, precisa:”
La norma sancita dall’art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, pertanto, il Giudice non deve accertare il fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova e, del suo mancato accertamento deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico-giuridico per il rigetto della domanda. Tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 11/1/82 n.103 in cui ha precisato che: in materia di responsabilità da fatto illecito, la dimostrazione dell’attività lesiva dell’altrui diritto e del nesso di causalità tra la condotta ed il danno, incombe al danneggiato, con la conseguenza che l’ambiguità ed incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono rivolgersi in danno della parte che non è tenuta all’onere della prova”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 3060/06 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:
Risarcimento danni da circolazione stradale.
T R A
(…) Carmine, nato a (…) (NA) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) (NA) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Gennaro (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE
E
S.p.A. GENERALI, nella qualità di impresa designata per la Campania per conto della CONSAP-FGVS, in persona dei suoi legali rapp.ti pro-tempore, elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Maurizio (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA
CONCLUSIONI Per l’attore: dichiarare l’esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa a carico del conducente e/o proprietario dell’auto investitrice risultato ignoto e, per l’effetto, condannare la S.p.A. Generali, nella qualità di impresa designata per la Campania per conto della Consap-Fgvs, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 6.887,79, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.
Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, non provata e carente dei presupposti di legge; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) Carmine, con atto di citazione ritualmente notificato il 28/12/05 alla S.p.A. GENERALI, nella qualità di Impresa designata per la Campania per conto della CONSAP-FGVS, la conveniva innanzi a questo Giudice affinché – previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità del guidatore e/o proprietario del veicolo “pirata” nella produzione del sinistro avvenuto il giorno 28/12/04, in occasione del quale, mentre stava sul marciapiede di Via Campana in Quarto (NA), veniva investito da un veicolo che effettuava manovra di retromarcia, rimasto sconosciuto, il cui conducente non si fermava né per prestare soccorso, né per il rituale scambio di generalità – fosse condannata la medesima S.p.A. Generali, nella qualità c.s., in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.
Nel detto atto introduttivo premetteva: – che in dipendenza dell’investimento, subiva lesioni per le quali veniva ricoverato presso l’Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove i sanitari di turno gli diagnosticavano: lussazione scapola omerale destra;
– che non è stato possibile conoscere né i dati identificativi del veicolo investitore e quindi il suo proprietario, né il nominativo di eventuale compagnia di assicurazione che ne ricoprisse la r.c.a.;
– che, in data 22/2/05 veniva sporta rituale querela contro ignoti ai Carabinieri di Quarto-Flegreo;
– che l’ipotesi rientra tra quelle previste dall’art.19 lettera A della L.990/69;
– che ogni amichevole invito rivolto alla S.p.A. Generali, quale Impresa designata per conto del F.G.V.S., con lettera racc.ta a.r. n.121177576614-6 ricevuta il 22/1/05, è rimasto senza effetto.
Instauratosi il procedimento, si costituiva la S.p.A. Generali che contestava la domanda sia in ordine all’an che al quantum debeatur.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonché disposta perizia medico-legale. Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 29/10/07, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni ed è trascorso lo spatium deliberandi.
Nel merito, la domanda non è fondata e va rigettata.
La legittimazione attiva è stata provata con la documentazione medica, quella passiva è carente.
Le risultanze istruttorie acquisite non consentono di ritenere realmente avvenuto, secondo la dinamica esposta, il sinistro per cui è causa. Sulla base delle risultanze non si può certo sostenere che l’istante sia riuscito a provare in modo certo la responsabilità del conducente-proprietario rimasto sconosciuto nella produzione dell’evento dannoso.
La deposizione resa dall’unico teste escusso, non è stata una deposizione precisa, esauriente e convincente ed è risultata in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso attore al medico del p.s. dell’Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, al momento del ricovero.
Nella cartella clinica depositata agli atti, si evince la sola certificazione del “libro di pronto soccorso” dov’è riportato: “trauma contusivo accidentale”, mentre non è stato esibito il “referto di P.S.” , la cui mancanza non ha consentito al consulente medico d’Ufficio di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra l’incidente ed i danni lamentati.
Infatti, il consulente, nelle sue considerazioni ha espresso giudizio dubitativo circa il nesso causale evento-lesioni. E’ ius receptum che il consulente medico-legale, per porre la propria diagnosi, deve ritenere esistenti solo quei fatti che siano processualmente provati, cioè solo quei fatti che anche il giudice potrebbe porre a base della decisione.
Le dichiarazioni rese dal danneggiato al Ctu medico-legale che non siano obiettivamente controllabili da quest’ultimo non costituiscono prova dell’esistenza di postumi permanenti e del nesso di causalità. I postumi rappresentano il “fatto storico” generativo del danno di cui l’attore chiede il risarcimento e, sono il “fatto” costitutivo del suo preteso diritto di cui, lo stesso attore deve dare prova certa della loro esistenza e del nesso di causalità tra essi ed il fatto generativo, non essendo bastevole a riguardo, che fornisca mere allegazioni sulle quali effettuare un giudizio di verosimiglianza.
La norma sancita dall’art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati.
Nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, pertanto, il Giudice non deve accertare il fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova e, del suo mancato accertamento deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico-giuridico per il rigetto della domanda.
Tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 11/1/82 n.103 in cui ha precisato che: in materia di responsabilità da fatto illecito, la dimostrazione dell’attività lesiva dell’altrui diritto e del nesso di causalità tra la condotta ed il danno, incombe al danneggiato, con la conseguenza che l’ambiguità ed incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono rivolgersi in danno della parte che non è tenuta all’onere della prova.
Infine, va rilevato che, se anche l’attore ha proposto querela contro ignoti, alla denuncia, così come all’omessa denuncia, non si può assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz’altro oppure no riconducibile alla fattispecie astratta di cui all’art. 19 comma 1, lett. a), della legge n. 990 del 1969.
A decidere sarà il giudice di merito nell’ambito di una ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali, di cui dovrà darne conto in motivazione (Cass. civ., Sez. III, 3 settembre 2007, n. 18532). L’applicazione di queste norme alla fattispecie in esame non può che condurre al rigetto della domanda dell’attore che non ha provato il nesso di causalità tra l’incidente occorsogli ed i danni lamentati ed alla sua condanna al pagamento delle spese di giudizio (compresa la spesa per la consulenza medico-legale che rimane a suo carico) che si liquidano come in dispositivo. La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Carmine nei confronti della S.p.A. GENERALI, nella qualità di Impresa designata per la CONSAP-FGVS, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna (…) Carmine alla rifusione delle spese processuali in favore della S.p.A. GENERALI-FGVS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, che liquida in complessivi € 950,00 di cui € 50,00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 400,00 per onorari, oltre il 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità; oltre successive occorrende;
3) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 12 novembre 2007.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA ======IN ORIGINALE=======
IL GIORNO 12 novembre 2007
IL CANCELLIERE