Sinistro stradale – responsabilità civile circolazione di veicoli – chiamata in causa del terzo – responsabilità civile da “insidia stradale” – incompetenza per valore – 07.05.07. –

Risarcimento Veicoli Natanti

Interessante sentenza del Giudice di pace di Pozzuoli. In particolare il giudicante ha precisato: “In tema di procedimento civile ed in ipotesi di intervento del terzo su istanza di parte, posto che in virtù della chiamata in causa la domanda attorea si estende automaticamente nei confronti del terzo indicato quale unico responsabile, per escludere la volontà dell’attore di estendere la domanda nei confronti del terzo chiamato non bisogna aver riguardo al momento della proposizione della domanda nei confronti del convenuto, bensì a quello, succesivo, della chiamata in causa, che può indurre l’attore medesimo a modificare la strategia processuale in un primo tempo scelta” . Inoltre, il Giudice ha ribadito: “Al Giudice di Pace non è consentita l’applicazione dell’art. 36 c.p.c., e cioè separare una domanda eccedente la sua competenza per valore e rimettere le parti per la decisione soltanto su di essa dinanzi al giudice superiore perchè l’art. 40, comma 7 c.p.c. lo obbliga, in caso di connessione, a rimettere a quest’ultimo tutta la causa”.        
 

 
                                                             REPUBBLICA ITALIANA 

                                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    

L’Avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 3714/06 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:
Risarcimento danni da sinistro stradale.T R A(..) Francesco, nato a (..) il (..) e res.te in (..) alla Via (..) n.(..) – c.f. (..);         
                                             
                                                                            ATTORE

(..) LUIGI, nato a (..) il (..) e res.te in (..) alla Via (..) n.(..) – c.f. (..);                                                                                                                                                                            
                                                                                                                         
ATTORE

elett.te dom.ti in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio dell’avv. Franco (..) che li rapp.ta e difende giusta mandati a margine dell’atto di citazione.
E
(..) Sestilio, nato a (..) il (..) e res.te in (..) alla Via (..)n.(..) – c.f. (..);                                             
                                                                                                        CONVENUTO-CONTUMACE


NONCHE’
S.p.A. SARA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio dell’avv. Stefania (..) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;
                                                                                                                  CONVENUTA

E
S.p.A. ANAS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio dell’avv. Giuseppe (..) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di chiamata in causa;                                                                        

                                                                                                         CHIAMATA-CONVENUTA
  

                                                                 
                                                                CONCLUSIONI 

Per gli attori: ammettere i mezzi istruttori; dichiarare l’esclusiva responsabilità di (..) Sestilio in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condannarlo in solido con la S.p.A. Sara, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (..) Luigi della somma di € 2.639,18, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione per i danni riportati dalla sua auto, ed in favore di (..) Francesco della somma di € 7.259,18 per le lesioni subite, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta Spa Sara: dichiarare l’esclusiva responsabilità della chiamata Spa Anas in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto, estromettere dal giudizio la Società ed il suo assicurato; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Per la chiamata Spa Anas: dichiarare l’incompetenza per valore del giudice adito; dichiarare la nullità dell’atto di chiamata in causa ex art.164 c.p.c.; dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Società chiamata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

                                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(..) Francesco e (..) Luigi, con atto di citazione ritualmente notificato il 17/3/06 a (..) Sestilio ed alla S.p.A. SARA, conveniva innanzi a questo Giudice i predetti soggetti, affinché – previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità di (..) Sestilio nella produzione del sinistro avvenuto il giorno 6/3/05 in Pozzuoli (NA) sulla SS 7 quater in località Monteruscello, in occasione del quale l’auto Fiat Panda tg.(..) di proprietà di (..) Luigi e condotta da (..) Francesco, veniva investita dall’auto Seat Ibiza tg.(..) di proprietà del convenuto – fosse condannato il medesimo (..) Sestilio, in solido con la Spa Sara, in persona del legale rapp.te pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.
A tal fine nel detto atto introduttivo premettevano:
–  che in dipendenza dell’investimento l’auto riportava danni per la cui riparazione è stata preventivata la spesa di € 2.639,18, come da relazione tecnica prodotta ed il conducente subiva lesioni per le quali veniva medicato presso il p.s. dell’Ospedale “Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA), come da referto allegato;
–  che il veicolo investitore era assicurato per RCA presso la S.p.A. Sara che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni, con racc.ta a.r. n. 12668727327-2 ricevuta in data 3/4/05, non vi provvedeva.Instauratosi il procedimento, risultato contumace il convenuto (..) Sestilio, si costituiva la Spa Sara che eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva per non essere responsabile il suo assicurato e chiedeva di chiamare in causa la Spa Anas che, si costituiva ed eccepiva l’incompetenza per valore del Giudice adito in quanto la domanda rivolta nei suoi confronti rientra nell’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 7 c.p.c., mentre quella degli attori è rientrante nell’ipotesi di cui al seconda comma dello stesso articolo.Sulle richieste ed eccezioni delle parti, all’udienza del 2/5/07, la causa veniva riservata. 

                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto (..) Sestilio regolarmente citato e non costituitosi.
L’incompetenza per valore è stata rettamente eccepita entro la prima udienza di trattazione ex art. 38 c.p.c. e, trovando fondamento, va accolta.Invero, il Giudice di Pace è competente, ai sensi del secondo comma dell’art. 7 c.p.c., per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti fino ad € 15.493,71.
Presupposto comune a questo tipo di controversie è quello della “circolazione”, cioè il fatto che il danno di cui si chiede il risarcimento dev’essere derivato dalla circolazione del veicolo o del natante.Il termine circolazione, dunque, fa riferimento alle conseguenze verso terzi cui può dar luogo il muoversi del veicolo o del natante.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità: la disciplina dell’art. 7, comma 2 c.p.c., che prevede la competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi gli € 15.493,71, attiene a materia che non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, per essere stato previsto uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione come nel caso in cui quest’ultimo trovi la sua causa nella c.d. “insidia stradale” (Cass. Civ. Sez.III 11 ottobre 2002 n.14564).
In definitiva, il criterio discretivo che discende da tale orientamento è che, deve considerarsi rientrante nella competenza del giudice di pace, ex art. 7 comma 2 c.p.c., solo quel danno che sia stato prodotto da un veicolo in circolazione, rimanendo escluso, invece, quello cagionato comunque a seguito della circolazione del veicolo stesso.
In tale prospettiva, il danno causato da insidia stradale si ricollega alla circolazione solo tramite un nesso di occasionalità e non di causalità efficiente, proprio perché esso trova il suo momento genetico non tanto nella violazione di norme comportamentali che disciplinano la circolazione da parte di soggetti che si trovino alla guida di veicoli e, dunque, in “circolazione”, bensì nella violazione da parte di terzi a causa di comportamento omissivo colpevole, del generale principio del neminen laedere.
Nel caso di specie, gli istanti hanno richiesto il pagamento della somma di € 9.898,36 per i danni riportati dall’auto e subiti personalmente a causa dello scontro tra due veicoli in circolazione, ex art. 2054 Cod. Civ. e, quindi, rientrante nella competenza del Giudice di Pace nei limiti di € 15.493,71.
La convenuta Spa Sara, invece, con la chiamata in causa della Spa Anas ha spostato la domanda nella più ampia ipotesi di responsabilità extracontrattuale disciplinata e prevista dagli artt. 2043 e 2051 c.c. che rientra nella competenza del Giudice di Pace, per la c.d. “insidia stradale”, nei limiti di € 2.582,28.
Gli istanti non hanno, però, modificato la strategia processuale in un primo tempo scelta e, pertanto, la loro domanda, estendendosi automaticamente nei confronti del terzo indicato quale unico responsabile, supera la competenza per valore del Giudice adito del limite di € 2.582,28. 
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, con giurisprudenza costante, ribadito il principio che:
– quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell’attore la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell’uno comportare l’esclusione di quella dell’altro, ovvero, nell’ipotesi di consistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l’una come limite dell’altra; e pure ove l’attore non estende la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (Cass. 13/4/95 n.4259; 17/4/00 n.4921);
– in tema di procedimento civile ed in ipotesi di intervento del terzo su istanza di parte, posto che in virtù della chiamata in causa la domanda attorea si estende automaticamente nei confronti del terzo indicato quale unico responsabile, per escludere la volontà dell’attore di estendere la domanda nei confronti del terzo chiamato non bisogna aver riguardo al momento della proposizione della domanda nei confronti del convenuto, bensì a quello, succesivo, della chiamata in causa, che può indurre l’attore medesimo a modificare la strategia processuale in un primo tempo scelta (Cass. 24/2/04/ n.3643).

Ritenuto, quindi, che le due domande sono strettamente connesse e dipendenti dallo stesso titolo, questo Giudicante ritiene che vadano decise in un unico giudizio ed ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 34, 36 e 40 c.p.c., l’intero processo va rimesso innanzi al Giudice Unico del Tribunale Civile di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, competente per valore.
Ciò trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha così statuito: al Giudice di Pace non è consentita l’applicazione dell’art. 36 c.p.c., e cioè separare una domanda eccedente la sua competenza per valore e rimettere le parti per la decisione soltanto su di essa dinanzi al giudice superiore perchè l’art. 40, comma 7 c.p.c. lo obbliga, in caso di connessione, a rimettere a quest’ultimo tutta la causa (Cass. civile, Sez. II, 29 marzo 2000 n.3818)
In relazione al contenuto della pronuncia adottata, di mero rito dichiarativa, questo Giudicante ritiene di compensare tra le parti le spese del procedimento.Sentenza non esecutiva in quanto la disciplina dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

                                                                      P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da (..) Francesco e (..) Luigi nei confronti di (..) Sestilio, della S.p.A. SARA e della S.p.A. ANAS, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza per valore e, per l’effetto, rimette le parti dinanzi al Giudice Unico del Tribunale di Napoli, Sezione staccata di Pozzuoli, competente per valore;
2) fissa il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del deposito della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al Giudice dichiarato competente;
3) nulla per le spese del procedimento;
4) sentenza non esecutiva.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 7 maggio 2007.                           

  
       IL GIUDICE DI PACE       
       
(Avv. Italo BRUNO)
                           

  DEPOSITATA IN CANCELLERIA
   
 
 
   IL GIORNO  7 maggio  2007
         

          IL CANCELLIERE

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