Sanzioni amministrative – comunicazione dati del conducente – omissione – applicazione della sanzione prevista dall’art. 180 comma 8 C.d.S. – 04.04.07. –

Sanzioni Amministrative

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, rigetta l’opposizione del ricorrente, ma “suggerisce” il modo per non incorrere nella sanzione prevista dall’art. 180 comma 8 C.d.S.. Infatti: “il ricorso d Quanto al merito della causa, ritiene il giudicante che la corretta interpretazione della invocata norma, che recitava: “se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall‘art. 180, co. 8”, prescindendo quindi la stessa dalla natura fisica o giuridica della proprietà del mezzo, come del resto ben rilevato dalla Sezione Polizia Stradale di Bologna nelle proprie controdeduzioni, induca a valutare infondata la dedotta doglianza e a dichiarare pertanto la piena validità di quanto contestato con il verbale impugnato al ricorrente, che, peraltro, ha riconosciuto la sua omissione e dunque la violazione commessa. Giova anche rilevare che, per non incorrere nelle violazione in parola, il ricorrente avrebbe dovuto comunicare tempestivamente alla Polizia Stradale quanto indicato nel ricorso, ossia di non essere in grado, a distanza di tempo, di ricordare chi nell’occorso fosse alla guida del mezzo”.       

                                                           REPUBBLICA ITALIANA 

                                   UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 BASSANO DEL GRAPPA 

                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona del Dr. Avv. Giorgio Dioli
  HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE  SENTENZA  

Nella causa civile iscritta al n.171/07 R.G. promossa con ricorso depositato presso la Cancelleria dell’Ufficio il 10.02.2007
  DA  Tizio, rappresentato e difeso dall’avv. D.G., elettivamente domiciliato nello studio del difensore, in …. Cassola (VI), via del R. n. . OPPONENTE  

CONTRO
  MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio  AMMINISTRAZIONE OPPOSTA  
OGGETTO: ricorso in opposizione ex art. 22 L.689/’81  CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE:  in via preliminare, dichiarare la propria competenza a decidere il presente ricorso o nella denegata ipotesi in cui dovesse dichiararsi incompetente disponga la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Bologna o fissi un termine per la riassunzione del procedimento avanti detto Giudice di Pace.  
Nel merito, dichiarare nullo e privo di alcun effetto giuridico l’opposto verbale di contestazione n. omissis di R.G. nr. omissis, ricevuto il giorno 14.12.2006, redatto falla Polizia Stradale Sezione di Bologna, a carico del sig. Tizio, e per l’effetto dichiarare illegittimo e conseguentemente revocare l’opposto verbale di contestazione;
in via subordinata, in caso d rigetto del presente ricorso, contenersi la sanzione nel minimo edittale. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, sentenza e conseguenti.
 
 
                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Con ricorso del 10.02.2006 depositato in cancelleria nella stessa data, il sig. Tizio chiedeva l’annullamento del verbale di contestazione n. omissis dell’08.11.2006, redatto dalla Sezione Polizia Stradale di Bologna per la violazione dell’art. 180/co. 8 del C.d.S..
  
Il Giudice, con ordinanza N. 142/07 reg. cron. in data 12.02.2007, disponeva la provvisoria sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissava al 30.03.2007 l’udienza di comparizione delle parti.  
A tale udienza compariva l’avv. G. per il ricorrente, nessuno per l’opposto Ministero, non costituitasi in giudizio.  
La Sezione Polizia Stradale di Bologna peraltro depositava in data 13.03.2007 nota indirizzata all’Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza e per conoscenza a questo Giudice e all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con le controdeduzioni alle doglianze del ricorrente.  
Precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa per la sentenza, fissando per la lettura del dispositivo l’udienza del 04.04.2007.  

                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE
  

Il ricorso non è fondato e merita pertanto di essere respinto.
  
Va dunque confermata la validità dell’impugnato verbale, con il quale gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Bologna hanno, non immediatamente, contestato al ricorrente, quale proprietario del mezzo, obbligato in solido, la violazione delle norme di cui all’art. 180/comma 8 del C.d.S., con la seguente motivazione: “ Non ottemperava all’invito di fornire le informazioni richieste con il verbale omissis (Rif. omissis) redatto da ATC Elettra in data 01.06.2006 per violazione dell’art. 142/8”  
Il ricorrente deduce il seguente motivo d’opposizione: “seppur il ricorrente non abbia adempiuto all’obbligo di comunicazione dei dati del conducente, nel termine di trenta giorni dalla notifica del primo verbale di contravvenzione, in quanto non era e non è in grado di ricordare chi si trovasse alla guida della propria autovettura il giorno e all’ora suindicati, in realtà per effetto della sentenza della corte costituzionale n.27/05, alcun obbligo in tal senso incombeva sul ricorrente essendo egli persona fisica.
E’ pacifico infatti che gli ultimi due periodi dell’art. 126 bis, comma 2 C.d.S., si riferiscono al caso di intestazione del veicolo a persone giuridiche, altrimenti il legislatore avrebbe dovuto inserire, nella seconda parte della norma, l’inciso “in ogni caso” ed avrebbe prodotto così una norma incostituzionale, soprattutto in riferimento all’art. 3 Cost. (ossia con previsione della doppia sanzione della decurtazione di punti e sanzione accessoria art. 180, comma 8, C.d.S. a carico del proprietario persona fisica e solo sanzione pecuniaria a carico del proprietario persona giuridica)”,deducendo inoltre la competenza territoriale del Giudice adito, essendo in Bassano del Grappa la residenza del trasgressore.
  
All’esito dell’istruzione va prioritariamente dichiarata la competenza di questo Giudice, atteso che il ricorrente risulta risiedere in Bassano del Grappa, città nella quale è corretto ritenere essere il luogo della commessa violazione.  
Inoltre, va dichiarata la tempestività dell’opposizione, stante l’omessa produzione in giudizio da parte dell’Amministrazione opposta della cartolina attestante la notifica del verbale impugnato e il deposito in atti da parte del ricorrente della busta contenete il medesimo verbale, riportante il timbro postale del 14. 12.2006.  
Quanto al merito della causa, ritiene il giudicante che la corretta interpretazione della invocata norma, che recitava: “se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall‘art. 180, co. 8”, prescindendo quindi la stessa dalla natura fisica o giuridica della proprietà del mezzo, come del resto ben rilevato dalla Sezione Polizia Stradale di Bologna nelle proprie controdeduzioni, induca a valutare infondata la dedotta doglianza e a dichiarare pertanto la piena validità di quanto contestato con il verbale impugnato al ricorrente, che, peraltro, ha riconosciuto la sua omissione e dunque la violazione commessa. Giova anche rilevare che, per non incorrere nelle violazione in parola, il ricorrente avrebbe dovuto comunicare tempestivamente alla Polizia Stradale quanto indicato nel ricorso, ossia di non essere in grado, a distanza di tempo, di ricordare chi nell’occorso fosse alla guida del mezzo.  
Sussistono adeguate ragioni per fissare la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale di € 357,00, oltre alle indicate spese di notifica e dunque nella complessiva somma di € 367,69 e per compensare le spese di lite tra le parti.  

                                                                       P.Q.M.
  

Il Giudice di Pace,
  definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda istanza ed eccezione:  
RIGETTA il ricorso proposto da Tizio e, per l’effetto, conferma e convalida l’impugnato verbale di contestazione n. omissis dell’08.11.2006, redatto dalla Polizia Stradale di Bologna;  
CONDANNA il ricorrente a pagare all’Amministrazione opposta la somma complessiva di € 367,69, di cui € 357,00 per sanzione amministrativa conseguente all’infrazione commessa, determinata nel minimo edittale, il resto per spese di notifica;  
DICHIARA le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.  
Sentenza esecutiva ex lege.  
Così deciso in Bassano del Grappa, 30 marzo-04 aprile 2007.  

             Il Giudice di Pace
           Dr. Avv. Giorgio Dioli
  

Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Caretta  
Sentenza depositata il 4 APR. 2007  
Il Cancelliere C2 D.ssa Orsolina Caretta

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