Sinistro stradale – indennizzo diretto -inapplicabilità in caso di messa in liquidazione coatta della compagnia di assicurazione – 16.01.2011 –

Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza in esame, diversamente da quanto stabilito dal Giudice di Pace di Pozzuoli con Ordinanza del 21.01.2011.( da noi pubblicata), ha ritenuto non applicabile la procedura dell’indennizzo diretto, in caso di messa in liquidazione della compagnia assicurativa del danneggiato, precisando che: “ appare evidente che in assenza di una valida copertura assicurativa di uno dei veicoli, al momento della decisione del giudizio, la procedura di indennizzo diretto non può trovare applicazione, in quanto verrebbero a mancare i requisiti propri del procedimento, anche perché la compagnia del danneggiato, tenuta al pagamento del risarcimento, non potrebbe effettuare la compensazione con la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, atteso che questa non risulta più essere presente nella convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici”. 

                                                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace di Napoli, III Sezione Civile, in persona del giudice Avv. Antonio De Biase, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 130786/2009 R.G.A.C., riservata in decisione all’udienza del 01.12.2010  e vertente 
T R A
L.M., residente in B., Via … n. 2/6, elett.te dom.to in Napoli, alla Via  G. ….., presso lo studio dell’Avv. G. R., che lo rapp. e dif. in virtù di procura a margine dell’atto di citazione.                                  ATTORE
E
U.G.F. Assicurazioni s.p.a., già Aurora, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, elett.te dom.ta in Napoli alla Via F. C. n. .. presso lo studio dell’Avv. S. M. che la rappr. e dif. in virtù di procura in calce della copia dell’atto di citazione notificato. CONVENUTA

OGGETTO : Risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

                                                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.05.2009, il Sig. L.M., premesso di essere proprietario della Seat Ibiza tg. …., assicurata per la RCA con l’UGF Ass.ni S.p.A., polizza n. …; che il giorno 21.03.2009, alle ore 21,30 circa, in Napoli alla Via G. Jannelli, il suddetto veicolo, veniva tamponato dall’auto Fiat Punto tg. …., di proprietà della Sig. R. R., assicurata per la RCA con la Progress Ass.ni S.p.A., polizza n. .., riportando danni alla parte posteriore (danno diretto) ed alla parte anteriore (danno indiretto); che era stato inutilmente richiesto, in virtù dell’art.  149 Dlt 209/2005, alla propria compagnia il relativo risarcimento dei danni subiti; tutto ciò premesso, citava in giudizio la U.G.F. Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante, per sentire, in accoglimento della domanda, condannare la propria Compagnia di Assicurazione U.G.F. al risarcimento dei danni subiti, entro la misura di €. 5.165,00 oltre interessi e rivalutazione.
All’udienza di comparizione, si costituiva la compagnia che impugnava la domanda in quanto inammissibile, improponibile ed infondata, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Depositata documentazione ed ammessa la prova articolata dalle parti (diretta e contraria); ascoltato all’udienza del 07.04.2010 il teste indicato; la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione all’udienza del 14.07.2010, dove, sull’accordo delle parti, veniva nuovamente rinviata all’udienza del 01.12.2010.
In tale udienza, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudizio veniva riservata per la decisione.

                                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione formulata in sede di comparsa conclusionale dalla convenuta società in merito alla improponibilità della domanda di indennizzo diretto per intervenuta messa in liquidazione coatta della compagnia di assicurazione del veicolo antagonista (Fiat Panda tg. …), Progress Ass.ni S.p.A. (D.M. del 29.03.2010 pubblicato su G.U. n. 91 del 20.04.2010).Al riguardo va evidenziato che  la procedura di indennizzo diretto, istituita con l’art. 149 D.lgs. n. 209/2005, rappresenta una norma avente le caratteristiche proprie di una legge speciale, in quanto viene a prevalere su una norma ordinaria.
In tale ottica, la stessa prevede per la sua applicazione che i due veicoli coinvolti in un incidente risultino identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria. Prevede, altresì, che l’impresa del danneggiato, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. A tanto deve, poi, aggiungersi che per l’organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 13 DPR  n. 254/2006:
1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.
2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonché, limitatamente ai danni a cose, per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. I predetti criteri di differenziazione, applicati alternativamente o congiuntamente, non devono determinare una eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere a base per le compensazioni. Le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l’applicazione di franchigie a carico dell’impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.2-bis. Le differenziazioni delle compensazioni da applicare ai sensi del comma 2 sono stabilite e possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e il Comitato tecnico di cui al comma 4, sulla base dell’andamento effettivo dei costi e dell’esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualità.
3. L‘attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi.
4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell’esercizio precedente per i sinistri rientranti nell’ambito di applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di compensazione di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti componenti: a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante dell’ISVAP; c) un rappresentante dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici; d) un esperto in scienze statistiche ed attuariali; e) due rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L’esperto di cui alla lettera d) non deve avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.
5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato.
6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione è posto a carico delle imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto.
8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice, hanno facoltà di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1.
9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell’ambito della procedura di risarcimento diretto.
10. Le informazioni, acquisite nell’ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto, possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalità della stessa stanza di compensazione.  
Da quanto riportato, appare evidente che in assenza di una valida copertura assicurativa di uno dei veicoli, al momento della decisione del giudizio, la procedura di indennizzo diretto non può trovare applicazione, in quanto verrebbero a mancare i requisiti propri del procedimento, anche perché la compagnia del danneggiato, tenuta al pagamento del risarcimento, non potrebbe effettuare la compensazione con la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, atteso che questa non risulta più essere presente nella convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici.
Tanto comporta l’impossibilità per il Giudicante di entrare nel merito della controversia, attesa l’inapplicabilità del procedimento di indennizzo diretto per intervenuta messa in liquidazione coatta di una delle compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti.
In relazione alle spese di lite, stante la particolarità e specificità delle motivazioni che hanno portato alla decisione del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.


                                                               PER QUESTI MOTIVI


il Giudice di Pace di Napoli, III Sezione Civile,
definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta, così provvede: a)      dichiara l’inapplicabilità del procedimento per indennizzo diretto;b)      compensa le spese.
Così deciso in Napoli li 16.01.2011

                                                                   Il Giudice di Pace
                                            
                                                                Avv. Antonio De Biase

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