Sinistri stradali – mancata comparizione della parte all’interrogatorio formale – valutazione rimessa all’apprezzamento di fatto del giudice di merito – 10.03.07 –

Risarcimento Veicoli Natanti

Il Giudice di Pace di Taranto, nel caso di specie, ritiene che la mancata comparsa a rendere l’interrogatorio formale, ex. Art. 232 c.p.c., senza ulteriori elementi probatori forniti dall’attore, sia priva di valore. A conferma di ciò, l’orientamento consolidato della Cass. civ., Sez. III, 10/03/2006, n.5240 : ” La mancata comparizione della parte all’interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all’apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l’obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro.” Inoltre, altra sez. della Corte Suprema ha aggiunto: ” In tema di interrogatorio formale, l’art. 232 cod. proc. civ. non ricollega alla mancata risposta, per quanto ingiustificata, l’effetto automatico della “ficta confessio”, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti (Cass. civ., Sez. II, 20/04/2006, n. 9254).     

                                                          REPUBBLICA ITALIANA

                                                      In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO,
  Dr. Martino Giacovelli, ha emesso la seguente  
 SENTENZA 
 nel ricorso, iscritto al n° R. G. 48/06, avente ad oggetto: risarcimento danni circolazione veicoli, promossa da:  T. A. (C.F.), elettivamente domiciliato in Taranto, presso e nello studio dell’Avv. P. D. S. dal quale é rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell’atto di citazione introduttivo del giudizio attore  contro  M. P. residente in Pulsano alla Via L.D.V., nr.5 convenuto contumace  
nonché contro  
I. ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in M., elettivamente domiciliato in Taranto, al C, U. n. 119, presso e nello studio dell’Avv. C. Miro e avv. A. Miro dai quali é rappresentato e difeso giusta mandato in calce all’atto di citazione notificato convenuta 
 Conclusioni per l’attore:  “Voglia il Sig. Giudice di Pace di Taranto, rigettata ogni contraria istanza, cosí provvedere:  in via definitiva:  – ascrivere il sinistro per cui é causa ad esclusiva responsabilità del Sig. P. M., conducente dell’autovettura Peugeot 106 targata BJ000, di sua proprietá;  – per l’effetto condannare, in solido, il Sig. P. M. e l’I. Assicurazioni S.p.A.,in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni in favore del Sig. A. T., nella misura complessiva di ? 1.950,00 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo ovvero di quell’altra somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, il tutto operato il cumulo nei limiti di competenza del Giudice adito e comunque nel limite della somma di ? 5.200,00 con espressa rinuncia all’eventuale esubero;  – condannare, inoltre, il Sig. P. M. e l’I. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, alla rifusione delle spese e competenze di lite oltre I. V.A., C.A.P. e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.”  
Conclusioni per la convenuta compagnia assicuratrice:  “..dichiarare inammissibile, improcedibile, ovvero rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e diritto, con rivalsa di spese e competenze di giudizio.”   

                                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

 
Con atto di citazione del 10.11.2005, il sig. T. A. citava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, il sig. M. P. e la I. Assicurazioni s.p.a,. per sentirli condannare, al risarcimento dei danni che assumeva aver subito a causa di un sinistro occorso il giorno 07 giugno 2005 in Talsano, fraz. di Taranto.  
L’attore sosteneva che mentre percorreva regolarmente la Via F. Como alla guida dell’autovettura Smart targata BP000 di sua proprietà, questa veniva tamponata dal veicolo Pegeot 106 targato BJ 000 di proprietà e condotto dal sig. P. M.  Nell’atto di citazione si deduceva che a seguito del sinistro, il mezzo del Tortorella avrebbe riportato danni, sulla parte posteriore, ammontanti dell’autovettura in complessive ?.1.950,00.  
Chiedeva di conseguenza che fosse dichiarato responsabile del sinistro il Sig. P. M. e che il medesimo, in solido alla I. Ass.ni fossero condannati a risarcire il danno suddetto lamentato, entro i limiti di euro 5.200,00 del Giudice adito.  All’udienza del 12.01.2006 la compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio, depositando propria comparsa con la quale resisteva alla domanda, contestando totalmente lo stesso accadimento del sinistro, atteso la non compatibilità dei danni riscontrati sulla ” Smart” rispetto a quelli presenti sulla Peugeot.  Ammesse ed espletate le prove richieste dalle parti, precisate le conclusioni all’udienza dell’08.03.2007 e discussa la causa, la stessa era trattenuta in decisione.   

                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE
   

 
La domanda attorea é da ritenere infondata e non meritevole di essere accolta.  L’attore non ha dato prova sufficiente del danno subito dal convenuto M. P.  
In particolare, l’attore durante l’espletamento dell’interrogatorio libero e formale ( quest’ultimo richiesto dalla Compagnia I. Assicurazioni S.p.A.), come anche riportato nell’atto introduttivo, ha omesso di fornire ulteriori elementi, come quello di precisare l’ora in cui è avvenuto il sinistro stradale, né il motivo per cui al momento del sinistro non è stato redatto il c.d. “CID”.
Dette circostanze, attesa la mancata comparsa del convenuto a rendere l’interrogatorio formale e la richiesta di prova rigorosa avanzata dalla parte convenuta, sono da ritenere rilevanti per l’attendibilità del quadro probatorio. 
 Le risposte generiche dell’attore diventano pertanto irrilevanti, poiché nulla hanno aggiunto alle circostanze enucleate nell’atto introduttivo.  
Anche la condotta processuale del convenuto, Sig. P. M. ( che nonostante l’atto di citazione notificato a mani il 22/11/2005 non ha ritenuto di doversi costituire nel presente giudizio, né di presentarsi all’udienza del 21/06/2006 per rendere l’interrogatorio formale), da sola non è sufficiente a provare i fatti dedotti dall’attore.  Infatti, prevede l’art. 232 c.p.c.: “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “.  
Orbene, nessun altro elemento probatorio è stato fornito dall’attore, per cui la contumacia del convenuto e la sua mancata comparsa a rendere l’interrogatorio formale, in mancanza, per es., di prove testimoniali, di verbali-rapporti redatti da Forze dell’Ordine ( da tenere presente che il sinistro si assume avvenuto in una via del centro abitato, per cui agevole era l’intervento della locale e vicina sede della P.M.), rendono quanto dichiarato dallo stesso danneggiato irrilevante, in mancanza di adeguati riscontri.  
A conferma di quanto sopra, basta l’insegnamento consolidato della Cass. civ., Sez. III, 10/03/2006, n.5240 : ” La mancata comparizione della parte all’interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all’apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l’obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro.”  
Ancora più specificatamente altra sez. della Corte Suprema ha aggiunto: ” In tema di interrogatorio formale, l’art. 232 cod. proc. civ. non ricollega alla mancata risposta, per quanto ingiustificata, l’effetto automatico della “ficta confessio”, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti (Cass. civ., Sez. II, 20/04/2006, n. 9254).  A nulla rileva, infine l’accordo conservativo stipulato dalle parti, e che quindi si riferisce chiaramente al “quantum debeatur “, che non puç diventare operativo in mancanza della conferma dell’ ” an “.  
Per quanto sopra, la domanda attorea é da ritenere infondata e come tale da rigettare.  Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.   

                                                                       P.Q.M.
  

Il Giudice di Pace di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea proposta dal sig. T. A. con atto di citazione del 10.11.2005, ogni ulteriore deduzione, istanza da ritenere assorbite, irrilevanti o rigettate, così decide:
 
 1) rigetta la domanda attorea 
 
2) compensa integralmente le spese di giudizio. 
 Così deciso a Taranto il 10.03.2007
 
Il Giudice di Pace 
 
( Dr. Martino Giacovelli)      

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