Sinistro stradale – indennizzo diretto –azione nei soli confronti della compagnia del veicolo danneggiato -18.01.2011. –

Il Giudice di Pace di Napoli, nella sentenza in oggetto, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi relativi all’art. 149 C.d.A ( indennizzo diretto) “Orbene, il chiaro disposto dell’art. 149 cit., riletto anche alla luce dei lavori preparatori della legge e di un orientamento costituzionalmente orientato secondo i principi indicati dalla Corte Costituzionale (Sent. 108/2009 e Ord. 85/2010) non lascia spazio a dubbi interpretativi: la norma in esame nel prevedere al n.6 che “il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa assicurativa”, ha sancito la legittimazione passiva della sola Compagnia di Assicurazione del veicolo del danneggiato con esclusione della legittimazione del responsabile civile laddove, diversamente opinando, essa rappresenterebbe un’inutile duplicazione dell’art. 145 D.Lgs. 209/2005 ed andrebbe, irrimediabilmente a frustrare lo scopo ultimo della legge: L’accelerazione della procedura di risarcimento imposta allo Stato Italiano dalla direttiva 2005/14/CE.. Da quanto esposto, ne consegue che l’accertamento in ordine all’esclusiva responsabilità dell’altro conducente è irrilevante, giacché tale elemento non è posto dalla norma quale condizione dell’azione da essa regolata..” 

                                                          UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

                                                                         REPUBBLICA ITALIANA

                                                                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli 1^ Sez. Civ., in persona del giudice Dott. Pietro Esposito Faraone, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N.81110/2010 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, nella causa riservata per la decisione all’udienza del 17.01.2011, vertente
TRA
M. C., elettivamente domiciliata in Napoli alla V. A., presso lo studio dell’Avv. G. C. che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio.                       
                                                                                                                       ATTRICE
UGF Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., per la carica dom.to presso la sede legale in Bologna alla Via Stalingrado, 45, ed elett.te in Napoli alla Via D. ., … presso lo studio dell’Avv. A. S.che la rapp.ta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione.
                                              
                                                                                                                     CONVENUTA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Sulle seguenti CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.

                                              SVOLGIMENTO DEL PROESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

                                                                                 IL FATTO

Oggetto del presente giudizio è la richiesta, proposta dall’attrice di risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo Fiat seicento tg. … assicurato con l’UGF S.p.A, il giorno 11.02.2010 alle ore 09,40 in Napoli alla Calata Capodichino allorché, il conducente della Fiat tg. … assicurata con la  S.p.A. Generali, nell’effettuare una manovra di retromarcia collideva la Fiat seicento, ferma nel traffico, che subiva danni al lato anteriore quantificati in €.1.500,00 e che inevasa era rimasta la richiesta d risarcimento danni inoltrata ex art. 145, 148 e 149 D.Lgs. 209/2005 alla propria Compagnia di assicurazione.
Instauratosi il contraddittorio ritualmente e tempestivamente si costituiva l’UGF S.p.A. resistendo alla domanda della quale chiedeva il rigetto con rivalsa delle spese.Lo scrivente, ritenuta superflua l’ammissione dei mezzi istruttori, invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni ed a procedere alla discussione orale e, all’esito, si riservava di emettere la propria decisione.

                                                                                 I MOTIVI

Ragioni di ordine logico-sistematico impongono, di procedere, preliminarmente, all’esame delle eccezioni proposte dalla convenuta; ciò è dovuto nel rispetto dei criteri eziologici-giuridici di cui al diritto processuale. Infatti, nell’esaminare le varie questioni prospettategli dalle parti, il giudice è tenuto a dare priorità solo a quelle che per loro natura e contenuto – come le pregiudiziali e le preliminari – meritano logica e giuridica precedenza, mentre, negli altri casi, seppure l’opportunità di un coordinamento logico di esse possa suggerire una considerazione prioritaria di talune questioni rispetto ad altre, ed un particolare ordine di gradualità logica possa apparire utile o apprezzabile, è tuttavia da escludere che il rispetto di un qualsiasi ordine prestabilito costituisca una condizione di legittimità della decisione, la quale può affrontare le varie questioni secondo la distribuzione ritenuta più opportuna (Cass. Sez. III, 23.06.1982, n. 33831).Vanno quindi esaminate le eccezioni preliminari della convenuta, che risultano prive di fondamento.La convenuta ha eccepito l’improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145, 148, 149 e 150 C.d.A.
Tale eccezione è infondata in quanto, contrariamente a quanto asserito dall’UGF S.p.A. l’attrice ha, ritualmente inoltrato copia della richiesta di risarcimento danni, per conoscenza anche alla S.p.A. Generali ed ha atteso lo spatium deliberandi imposto dalla legge prima di proporre l’azione giudiziaria.Del pari infondata appare, inoltre, l’eccezione relativa ad una presunta contestazione del fatto storico da parte del responsabile civile in quanto la convenuta si è limitata a dedurre tale circostanza senza fornire il benché minimo supporto probatorio a sostegno della propria eccezione. (Es. copia denuncia cautelativa; copia documentazione informatica CARD).
Irrilevante, infine, appare il mero errore materiale in cui è incorsa l’attrice allorché a pag. 3 dell’atto di citazione ha chiesto la condanna della S.p.A. Generali (estranea al presente giudizio) anziché della convenuta UGF S.p.A. in quanto tale errore, intuitivamente rilevabile non ha impedito all’atto di raggiungere il suo scopo.Ancora in via preliminare, prima di procedere all’esposizione dei motivi posti a fondamento della decisione, questo Giudice ritiene di dover manifestare il proprio dissenso dalla prevalente giurisprudenza di questo Ufficio che, nell’ipotesi di azione per il risarcimento diretto proposta ex art. 149 D.Lgs. 209/2005, ritiene la sussistenza di un litisconsorzio necessario (o processuale), tra l’impresa assicurativa del veicolo danneggiato ed il responsabile civile del quale, andrebbe accertata la responsabilità nella produzione dell’evento.Tale tesi non può essere condivisa alla luce di una corretta interpretazione dell’art.149 D.Lgs. 209/2005.L’interpretazione della norma, per definizione, non può essere creativa, e tanto meno può essere espressione di un atto di volontà dell’interprete. Gli operatori di Diritto, in primis il giudice, devono cercare, con i principi generali, con la graduazione delle norme secondo la loro forza e con gli altri strumenti della logica, la risoluzione del caso all’interno del sistema, non nella loro volontà, non potrà, dunque, prescindersi dall’applicazione dei criteri ermeneutici del codice civile, in particolare quelli letterale e teleologico.
Orbene, a norma dell’art. 12 delle preleggi, poiché quando l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, attraverso l’esame complessivo del testo, della mens legis, specialmente se, con ciò, si tenda a modificare la volontà di legge inequivocabilmente espressa (Cass., 3 dicembre 1970, n. 2533-2534-2536-2537; Cass., 17 novembre 1993, n. 11359), laddove soltanto quando la lettera della norma sia ambigua e sia altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario, l’elemento letterale e l’intenzione del legislatore, rivelatisi insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano, nel procedimento interpretativo della norma, un ruolo paritetico, sì che il secondo funge da criterio comprimario di ermeneutica atto ad ovviare all’equivocità della formulazione del testo da interpretare (Cass., 26 febbraio 1983, n. 1482; Cass., 2 marzo 1983, n. 1557; Cass., 28 marzo 1993, n. 2183; Cass., 18 aprile 1983, n. 2663; Cass., 26 agosto 1983, n. 5493), potendo peraltro assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, atteso che non è consentito all’interprete correggere la norma, nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono, nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa (Cass., 13 aprile 1996, n. 3495).
Orbene, il chiaro disposto dell’art. 149 cit., riletto anche alla luce dei lavori preparatori della legge e di un orientamento costituzionalmente orientato secondo i principi indicati dalla Corte Costituzionale (Sent. 108/2009 e Ord. 85/2010) non lascia spazio a dubbi interpretativi: la norma in esame nel prevedere al n.6 che “il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa assicurativa”, ha sancito la legittimazione passiva della sola Compagnia di Assicurazione del veicolo del danneggiato con esclusione della legittimazione del responsabile civile laddove, diversamente opinando, essa rappresenterebbe un’inutile duplicazione dell’art. 145 D.Lgs. 209/2005 ed andrebbe, irrimediabilmente a frustrare lo scopo ultimo della legge: L’accelerazione della procedura di risarcimento imposta allo Stato Italiano dalla direttiva 2005/14/CE e normativamente disposta, mediante la previsione della proposizione dell’azione di risarcimento nei confronti della sola impresa assicurativa del danneggiato, mandataria ex lege di quella del responsabile civile con la quale i rapporti andranno regolati nella stanza di compensazione in virtù della convenzione c.d. “CARD”.
Nella fattispecie, il tenore della norma, secondo il criterio letterale, si appalesa chiaro ed univoco, alla luce del combinato disposto dei commi 1, 2 e 6 dell’art. 149, nella parte in cui prevede che il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, “nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.Da quanto esposto, ne consegue che l’accertamento in ordine all’esclusiva responsabilità dell’altro conducente è irrilevante, giacché tale elemento non è posto dalla norma quale condizione dell’azione da essa regolata. Il nuovo sistema agevola i danneggiati che hanno contratto l’assicurazione (che non è dubbio rientrino in dette categorie), anche in relazione allo specifico riferimento dell’art. 4 lettera b) della legge delega al “processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”: se l’ipotesi statisticamente più accreditata, che il danneggiato coincida con il conducente assicurato, costituisce attuazione del principio di tutela del consumatore posto dalla legge delega, l’estensione delle nuove modalità di tutela al conducente non contraente resta elemento neutro, dato che comunque, secondo i principi tradizionali del risarcimento diretto nell’assicurazione obbligatoria (art. 18 della legge n. 990 del 1969), il conducente dovrebbe rivolgersi ad un assicuratore con cui non ha nessun contratto.
La constatazione riguarda anche l’adeguamento alla disciplina comunitaria (art. 4 lettera a), giacché l’esperibilità dell’azione di responsabilità e di quella diretta contro l’assicuratore del responsabile civile, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, si dimostra rispettosa della direttiva 2005/14/CE: questa obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un’azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.
Senza considerare che l’azione diretta è ora esperibile contro il proprio assicuratore, perché questi non fa altro che liquidare il danno per conto dell’assicurazione del danneggiante (art. 149, comma 3, del Codice delle assicurazioni), tanto che la seconda può intervenire nel giudizio intrapreso dal danneggiato contro il primo, ed estrometterlo (comma 6). (Corte Cost. Sent. 108/2009).Così escluse, sia la necessità di convenire in giudizio il responsabile civile che l’irrilevanza dell’accertamento della responsabilità di quest’ultimo nella produzione dell’evento, non resta che scrutinare gli elementi che devono essere posti a fondamento della domanda di risarcimento.Anche sotto tale profilo il disposto dei commi 3 e 6 dell’art. 149 D.Lgs. 209/2005 non lascia adito a dubbi. Il comma 3 della cennata norma così recita: “L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime” l’obbligo cui fa cenno tale disposizione non è tuttavia assoluto in quanto va coordinato con il disposto del successivo comma 6 in cui è previsto che: “In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto…”, così espressamente sancendo che solo nell’ipotesi in cui l’Impresa Assicurativa abbia respinto la richiesta per carenza dei presupposti per far luogo al risarcimento diretto, a carico dell’attrice incomba l’onere di provare la fondatezza della domanda ex art. 2697 c.c. Ma, quid juris, nel caso in cui l’Impresa Assicurativa si limiti a non dare riscontro alla richiesta di risarcimento inviata dal danneggiato limitandosi, nel corso del giudizio a mere contestazioni di stile? In tale ipotesi, ad avviso dello scrivente dovrà trovare applicazione il comma 2 dell’art. 115 c.p.c. ed il giudice dovrà ritenere non contestata l’applicabilità dell’art. 149 C.d.A. e potrà decidere il giudizio senza la necessità del compimento di atti istruttori.Solo apparentemente diversa appare, poi, l’ipotesi in cui la Compagnia Assicurativa resti contumace ed al giudice sia, conseguentemente precluso il potere-dovere di far ricorso al comma 2 dell’art. 115 c.p.c. in quanto, anche in tale ipotesi il giudicante, previa verifica delle condizioni di proponibilità e di procedibilità della domanda potrà decidere il merito della controversia.
L’art. 148 comma 5 del D.Lgs. 209/2005 concede, infatti, all’Impresa Assicurativa la mera facoltà e, non già l’obbligo, di richiedere all’assicurato l’integrazione della documentazione, trattandosi, quindi di un diritto potestativo la prova del suo esercizio dovrà essere, necessariamente, fatta valere dalla Compagnia di Assicurazione non potendosi imporre al soggetto danneggiato l’onere di fornire la prova negativa del diniego offerto alla richiesta di risarcimento diretto.
Venendo, quindi, all’esame del merito, l’attrice ha documentato per tabulas la legittimazione processuale delle parti mentre l’esistenza del rapporto assicurativo non è stata oggetto di contestazione.Poiché, dunque, la convenuta non ha validamente provato l’inesistenza dei presupposti normativamente previsti per far luogo al risarcimento diretto ex art. 149 C.d.A., limitandosi alla proposizione di eccezioni caratterizzate dallo stile, ancor più che dalla sostanza,  deve ritenersi che, le circostanze di fatto dedotte dall’attrice abbiano trovato integrale, anche se implicita conferma, la domanda va, dunque, accolta.Venendo, quindi alla determinazione del quantum debeatur, in assenza di qualsiasi idoneo documento giustificativo di spesa, tenuto conto dell’anno di immatricolazione del veicolo (2000) e del complessivo valore economico, tenuto altresì conto della documentazione fotografica e dell’assenza di qualsiasi documento giustificativo di spesa, della mancata produzione del preventivo anche se esso risulta indicato nell’indice foliario; considerati, infine i costi dei particolari da sostituire e della manodopera, appare equo riconoscere, in favore dell’attrice la somma di €.980,00 valutata all’attualità e comprensiva di IVA, sosta tecnica, e ritardo nel pagamento.
La convenuta, pertanto, va condannata al pagamento, in favore dell’attrice, della indicata somma oltre interessi al tasso legale dall’evento al saldo.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con attribuzione al costituito procuratore antistatario

                                                                           PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così provvede:
a) Accoglie la domanda proposta da M. C- nei confronti dell’UGF S.p.A. in relazione all’an debeatur;
b) condanna l’UGF S.p.A., al pagamento, in favore di M. Carla della somma complessiva di €.980,00, oltre interessi al tasso legale dall’evento al saldo;
c) condanna l’UGF S.p.A., al pagamento delle spese processuali, che, si liquidano, in complessivi €.900,00, di cui €.110,00 per spese, €.450,00 per diritti e €.340,00 per onorari di giudizio, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dell’attrice per dichiarazione di fattone anticipo; non può essere, invece, riconosciuto il rimborso del 12,50% a titolo di spese generali in assenza di specifica richiesta. (Cass. 24081/2010)
Così deciso in Napoli il 18 Gennaio 2011                                                                       

                                                                                 Il Giudice di Pace                                                        
                                                                       Dott. Pietro Esposito Faraone  

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