Corte Costituzionale Ordinanza n 180/2014

Corte Costituzionale Ordinanza n 180 – Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Responsabilita’ civile – Danni da sinistro stradale – Accesso al Fondo di garanzia per le vittime della strada. – Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), art. 287, comma 1. – (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.27 del 25-6-2014)  – 18/06/2014. –

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente:Sabino CASSESE;

Giudici  :Paolo  Maria   NAPOLITANO,   Giuseppe   FRIGO,   Alessandro

  CRISCUOLO,  Paolo  GROSSI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio

  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano

  AMATO,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

    nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 287,  comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle assicurazioni private), promosso dal Tribunale ordinario di  Macerata

– sezione distaccata di Civitanova Marche,  nel  procedimento  civile vertente tra Falcone Alfonso e la Compagnia di Assicurazioni  Allianz spa e Tagliaferro Motor Sport A.C. sas, con ordinanza del 21 novembre

2011, iscritta al n. 223 del registro  ordinanze  2013  e  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  43,  prima   serie speciale, dell’anno 2013.

    Visto l’atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 21  maggio  2014  il  Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

    Ritenuto che – in un giudizio civile  risarcitorio  di  danni  da sinistro stradale, proposto dal terzo trasportato (che si  dichiarava inconsapevole  della  circolazione  illegale  del  veicolo   su   cui

viaggiava) nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283, comma 2,  ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209  (Codice

delle assicurazioni private), di seguito «c.d.a.» – l’adito Tribunale ordinario di Macerata – sezione distaccata di Civitanova  Marche,  al fine del decidere sull’eccezione della convenuta, di improponibilita’ della domanda per mancato invio della  richiesta  risarcitoria  anche alla  societa’  Concessionaria  di  servizi   assicurativi   pubblici (CONSAP), come ora richiesto dal successivo art. 287,  comma  1,  del medesimo d.lgs.  n.  209  del  2005,  ha  ritenuto  rilevante  e  non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 della Costituzione,  la  questione  di  legittimita’   costituzionale   del predetto art. 287;

    che la norma denunciata dispone, con riguardo alle ipotesi di cui al precedente art. 283 (nelle quali  i  danni  da  sinistro  stradale debbono essere risarciti dal Fondo di garanzia per le  vittime  della strada), che la richiesta risarcitoria del danneggiato,  dalla  quale decorre il termine dilatorio di sessanta giorni  per  l’esperibilita’ dell’azione giudiziaria, debba essere  ora  comunicata,  con  lettera raccomandata, «all’impresa  designata  ed  alla  CONSAP  –  Fondo  di garanzia per le  vittime  della  strada»,  cumulativamente  cioe’  ad entrambe, e non  piu’,  disgiuntamente,  all’una  o  all’altra,  come previsto dal previgente art. 22,  in  relazione  all’art.  19,  della legge 24 dicembre 1969,  n.  990  (Assicurazione  obbligatoria  della responsabilita’ civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore e dei natanti);

    che, ad avviso  del  rimettente,  la  nuova  norma  espressa  nel censurato art. 287 c.d.a. violerebbe, appunto,  gli  artt.  76  e  77 Cost., ponendosi in contrasto con le direttive della  delega  di  cui

all’art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in  materia di qualita’ della regolazione, riassetto normativo  e  codificazione. Legge di semplificazione 2001), in quanto, invece di agevolare,  come

ivi prescritto, la tutela  per  il  danneggiato,  contraente  debole, avrebbe aggravato la sua posizione, con  l’imposizione  di  un  onere ulteriore, incidente negativamente sul suo diritto di difesa, dal che

la violazione anche dell’art. 24 Cost.;

    che e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri  per eccepire la non fondatezza della questione.

    Considerato  che  questione  testualmente   identica   a   quella riproposta con l’ordinanza in epigrafe, gia’ sollevata  dal  medesimo Tribunale,  e’  stata  dichiarata   manifestamente   infondata,   con ordinanza di questa Corte n. 73 del 2012, sulla  base,  tra  l’altro, del «rilievo che, rispetto alla ratio della delega di cui all’art.  4 della citata legge n. 229 del 2003 –  la  quale,  nel  quadro  di  un complessivo “riassetto della materia”, si e’ proposta  di  rafforzare la  tutela  del  danneggiato  anche  attraverso  la   promozione   di

condizioni per una maggiore effettivita’  e  un  miglioramento  delle prestazioni assicurative (sentenze n. 230 del 2010 e n. 180 del 2009)

– assolutamente coerente, e non certo con essa in contrasto,  nonche’ espressiva  comunque  di  scelte  che  rientrano  nella   fisiologica attivita’ di riempimento che lega i  due  livelli  normativi,  e’  la disposizione del decreto legislativo qui censurata». La quale risulta «finalizzata  alla   piu’   razionale   esplicazione   dell’attivita’ solidaristica del fondo di garanzia per le vittime della  strada»  ed e’ «funzionale anche all’eventuale intervento, a rafforzamento  della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio  (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l’introduzione di un meccanismo  –  quello appunto dell’invio della doppia raccomandata – che si risolve  in  un adempimento meramente formale, che  non  comporta  alcun  sostanziale aggravio  per  il  danneggiato  al  fine  del  successivo   esercizio dell’azione giudiziaria»;

    che – stante l’assoluta identita’ di contenuto tra l’ordinanza di rimessione oggetto della  richiamata  pronuncia  del  2012  e  quella odierna   –   la   questione   da    quest’ultima    reiterata    va,

conseguentemente, a sua volta,  dichiarata  manifestamente  infondata per le stesse ragioni (per altro anche  richiamate  nella  successiva ordinanza n. 157 del 2013).

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di legittimita’ costituzionale  dell’art.  287,  comma  1,  del  decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt.  76,  77  e  24  della Costituzione,  dal  Tribunale  ordinario  di   Macerata   –   sezione distaccata di Civitanova Marche, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Cosi’ deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,

Palazzo della Consulta, l’11 giugno 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2014.

 

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

 

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