Corte di Cassazione n° 15385/2010 – sinistri stradali –risarcimento da invalidità totale temporanea –non spetta a lavoratore che continua a percepire intera retribuzione -28.06.2010. –

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale, ha stabilito che: “Nulla compete a titolo di risarcimento del danno da invalidità totale temporanea al lavoratore che – rimasto infortunato per fatto illecito del terzo – abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidità l’intera retribuzione dal proprio datore di lavoro, dato che, sotto questo specifico profilo, nessuna diminuzione si è prodotta nella sfera patrimoniale dell’infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici”.   

                                                           CORTE DI CASSAZIONE  

                                                              III SEZIONE CIVILE 

                                            SENTENZA  N° 1538528 del 28 GIUGNO 2010  

(Pres. Di Nanni – Rel. Filadoro)     

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   

Con sentenza 31 marzo-3 maggio 2005 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da G. F. avverso la decisione del Tribunale di Frosinone del 4 febbraio 2002, che aveva respinto la domanda di risarcimento danni dallo stesso proposta contro conducente e proprietario dell’auto che lo aveva investito in data omissis e la Nazionale Assicurazioni s.p.a. 
I giudici di appello osservavano che, sulla base di quanto dichiarato dalla società datrice di lavoro del F., quest’ultimo non aveva subito alcun danno patrimoniale per il periodo di inabilità temporanea, conseguente all’incidente stradale, avendo ricevuto l’integrale pagamento della retribuzione da parte di Tizio (già Caio spa). 
Avverso tale decisione il F. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. 
Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso.   

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE
   

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c.
 I giudici di appello, ad avviso del ricorrente, avrebbero confuso il diritto al risarcimento del danno con il risarcimento effettivo.
In realtà, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno configura una diretta conseguenza della temporanea inabilità del lavoratore, derivata dall’infortunio ed è immediatamente azionabile dal danneggiato, anche nel caso in cui non vi sia stata perdita effettiva delle retribuzioni, regolarmente corrisposte dal datore di lavoro in forza di contratto collettivo o individuale.
 Ad avviso del ricorrente, nessuna disposizione di legge impedisce – anche in questo caso – al lavoratore il diritto di richiedere direttamente al responsabile del sinistro il corrispettivo delle retribuzioni relative a tutto il periodo di inabilità temporanea, conseguente all’infortunio: e ciò, a prescindere dal fatto che queste siano state – o meno – erogate in concreto dal datore di lavoro. 
Osserva il Collegio: il ricorso è privo di fondamento. 
Con accertamento insindacabile in questa sede, in quanto logicamente motivato, i giudici di appello hanno osservato che il F., sulla base del c.c.n.l. applicabile (dirigenti aziende industriali) aveva diritto all’integrale pagamento di tutte le retribuzioni per il periodo di malattia/infortunio.
Nessun risarcimento di danno patrimoniale, pertanto, poteva essere posto a carico dei due convenuti. Qualsiasi condanna dei convenuti, a tale titolo, avrebbe configurato indebito arricchimento dell’originario attore.
 
Invero, come questa Corte Suprema ha affermato, nulla compete a titolo di risarcimento del danno da invalidità totale temporanea al lavoratore che – rimasto infortunato per fatto illecito del terzo – abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidità l’intera retribuzione dal proprio datore di lavoro, dato che, sotto questo specifico profilo, nessuna diminuzione si è prodotta nella sfera patrimoniale dell’infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10597, 15 aprile 1993 n. 4475, 10 ottobre 1988 n. 5465 ed altre). 
Coerentemente, sulla base delle risultanze processuali raccolte, la Corte territoriale ha concluso che mancando, nel caso di specie, un danno patrimoniale – derivato al F., in conseguenza del sinistro stradale – qualsiasi liquidazione operata dal giudice a tale titolo avrebbe costituito una “ingiustificata duplicazione del risarcimento”. 
Avverso tale conclusione, il ricorrente si limita a dedurre che nessuna disposizione di legge avrebbe vietato la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per le retribuzioni relative al periodo di inabilità temporanea. Ma, nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso – alla radice – che vi sia stata una qualsiasi perdita di retribuzioni per tutto il periodo in questione. E contro tale accertamento non risulta essere stata proposta alcuna specifica censura. 
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 
Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.   

                                                                       P.Q.M.
   

La Corte
rigetta il ricorso. Nulla spese.

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