Sinistro stradale – “danno ingiusto” – “danno esistenziale” – 13.03.2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 7002/04 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni da circolazione stradale.
T R A(…) Gaetano, nato a (…) il giorno (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) (NA) alla Via (…) n.(…), presso lo studio dell’avv. Gennaro (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE
E (…) Massimiliano, nato a (…) il (…) ed ivi res.te al V.le (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Claudio (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTO
NONCHÉ S.p.A. ASSITALIA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in Roma al C.so d’Italia, 33; CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI Per l’attore: dichiarare l’esclusiva responsabilità di (…) Massimiliano in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condannarlo in solido con la S.p.A. Assitalia, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 551,38, oltre fermo tecnico, interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario. Per il convenuto:rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; condannare l’attore al pagamento della somma di € 1.000,00, quale risarcimento danni morali ed esistenziali derivategli dalla falsa accusa, risarcibili ex art. 2043 cc; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) Gaetano, con atto di citazione ritualmente notificato il 19-20/17/04 a (…) Massimiliano ed alla S.p.A. ASSITALIA, conveniva innanzi a questo Giudice i predetti soggetti, affinché – previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità di (…) Massimiliano nella produzione del sinistro avvenuto il giorno 29/3/04 in Napoli alla Via Nuova Agnano, in occasione del quale l’auto Lancia Prisma tg.(…) di sua proprietà, veniva danneggiata dall’auto Peugeot 205 tg.(…) di proprietà del convenuto – fosse condannato il medesimo (…) Massimiliano, in solido con la S.p.A. Assitalia, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:che in dipendenza dell’investimento subito, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 501,38, come da preventivo prodotto;- che il veicolo investitore era assicurato per RCA presso la S.p.A. Assitalia che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni, con racc.ta a.r. n. 12516315990-8 ricevuta il 3/5/04, non vi provvedeva.Instauratosi il procedimento, risultata contumace la Spa Assitalia, si costituiva (…) Massimiliano che, preliminarmente, eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito. Il giudice designato rigettava l’eccezione con sentenza parziale e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo e, scardinata dal ruolo del giudice assegnatario che lasciava il servizio per raggiunti limiti di età, veniva assegnata a questo giudice.Il convenuto contestava la domanda negando il verificarsi del sinistro e spiegava domanda riconvenzionale per il comportamento illegittimo dell’attore che, gli aveva procurato un danno da stress per la tensione derivatagli dalla falsa accusa. Chiedeva, quindi, la condanna dell’attore al pagamento della somma di € 1.1000,00 per “danno esistenziale”, ai sensi dell’art. 2043 c.c. Non esperito il tentativo di conciliazione per l’assenza delle parti, veniva articolata ed ammessa la prova per testi.All’udienza di raccoglimento del mezzo istruttorio, l’attore dichiarava di essere stato risarcito dalla Compagnia di assicurazione del convenuto e, non faceva escutere i suoi testi.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 8/3/06, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta S.p.A. ASSITALIA regolarmente citata e non costituitasi.La domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni ex art.22 legge 990/69, ed è trascorso lo spatium deliberandi.Nel merito, la domanda non è fondata e va rigettata.Le legittimazioni attiva e passive sono state provate: con la copia della carta di circolazione; con il certificato cronologico del PRA e con la copia della polizza rilasciata dalla Spa Assitalia.L’attore non ha provato la domanda; non ha fatto escutere i suoi testi. L’aver dichiarato di aver transatto la lite, in via stragiudiziale, con la Compagnia di assicurazione non dimostra di aver provato la domanda.Al contrario, il convenuto ha provato, con la deposizione dei testi indotti, che la sua auto non ha procurato i danni richiesti dall’attore. I testi escussi hanno dichiarato, con dovizia di particolari, che l’auto del convenuto, nell’ora e nel giorno di cui al presunto sinistro, si trovava in Via Diocleziano in Napoli, ferma sul margine destro di detta Via per essere guasta, non marciante già da diversi giorni, tanto che, nello stesso giorno del presunto incidente, si recavano insieme all’attore e ad un elettrauto sul posto per verificare la possibilità e la convenienza di riparare l’auto che, è rimasta vana, tant’è che poi, l’auto, è stata rottamata.La richiesta del convenuto di liquidare una somma a titolo di “danno esistenziale” per “il comportamento illegittimo dell’attore, per lo stress e la tensione derivatagli dalla falsa accusa”, non può trovare accoglimento.Questo Giudice ritiene che il “fatto” accaduto al convenuto rientri nel novero degli “inconvenienti” che possono verificarsi nella normale “vita quotidiana” e che, non può trovare ingresso nel c.d. “danno esistenziale”, così come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza:- danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona;– la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali– un “non fare”, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente;L’essere stato citato in giudizio, non può avere comportato al convenuto “stress, disagi e frustazioni” dovuti al comportamento illegittimo dell’attore. Ognuno può agire in giudizio per la tutela giuridica di un suo diritto o interesse legittimo e, la persona citata ha il dovere di subire il giudizio instaurato dall’attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dall’effettiva sussistenza o titolarità del rapporto stesso e, quindi, il convenuto può resistere alla domanda dimostrando la sua estraneità al rapporto giuridico sostanziale su cui l’attore fonda la domanda e chiedere il rimborso delle spese sostenute.Il risarcimento del danno non patrimoniale, con il solo riferimento al “danno ingiusto”, così come richiesto dal convenuto – “danno esistenziale” – (ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, della quale lesione conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica), trova la sua tutela nell’art. 2059 c.c. e non nell’art. 2043 c.c.L’esercizio di un diritto o di una facoltà non è correlato all’ingiustizia del danno a cui fa obbligo il risarcimento.Il dovere di lealtà e correttezza non vale a creare, per se stesso, un diritto soggettivo tutelato “erga omnes” dall’osservanza del precetto del neminem laedere quando tale diritto non sia riconosciuto da una espressa disposizione di legge. Pertanto, un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza non può essere repertato illegittimo e colposo, né può essere fonte di responsabilità per danni quando non concreti la violazione di un diritto altrui già riconosciuto in base ad altre norme (Cass. Civ. 16/2/63 n.357) Diversamente, ogni “pregiudizio” che dovesse capitare alla persona umana, dovrebbe essere risarcita.Ogni perdita, anche se non incida sulle capacità di produrre reddito (danno patrimoniale), o sull’integrità psico-fisica (danno biologico), o non costituisca patema d’animo (danno morale), diventerebbe pienamente risarcibile.La funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale.La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 11 luglio 2003 n.233 ha così statuito: nell’astratta previsione della norma di cui all’art. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transuente turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. In definitiva, il danno esistenziale si riferisce a “sconvolgimenti” delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in “cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi” delle stesse.Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e della relativa tariffa per scaglioni, nonché dell’attività processuale svolta.La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c. ed è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Gaetano nei confronti di (…) Massimiliano e della S.p.A. ASSITALIA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:1) rigetta la domanda;2) condanna (…) Gaetano alla rifusione delle spese processuali in favore di (…) Massimiliano che liquida in complessivi € 550,00 di cui € 50,00 per spese, € 300,00 per diritti ed € 200,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;3) distrae la somma così liquidata per spese processuali in favore del procuratore anticipatario;4) sentenza esecutiva ex lege.Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 13 marzo 2006.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA=======
IN ORIGINALE======
IL GIORNO 13 MARZO 2006
IL CANCELLIERE