Corte di Cassazione n. 16037/2016 –sinistro stradale – risarcimento danni – quando l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato la prescrizione del diritto è quinquennale -05.05.2016 –

“Per contro, i giudici di merito avrebbero dovuto, in assenza di prova liberatoria da parte dei convenuti, applicare la presunzione di colpa sancita dall’art. 2054 c.c. pervenendo così, sulla base degli strumenti probatori e dei criteri propri del procedimento civile, all’accertamento incidenter tantum della sussistenza del reato di lesioni colpose con conseguente prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.”

 

CORTE DI CASSAZIONE

III SEZIONE CIVILE

SENTENZA N. 16037/2016 – 05/05/2016

 

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA

Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

Data pubblicazione: 02/08/2016

 

SENTENZA

sul ricorso 6025-2013 proposto da:

C. M.,considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato A. P. giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

Avntro

ASSICURAZIONI SPA , in persona del suo procuratore speciale Dott. G. L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ……76, presso lo studio dell’avvocato T. S. G., che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente

– nonche contro C. M.; – intimato

– avverso la sentenza n. 24/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/01/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato A. P.;

udito l’Avvocato E. F. per delega;

 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

1. Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2001 Mario Michelangelo Caprarella convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna M. C. e la W. S.p.A. (ora U. Assicurazioni S.p.A.), rispettivamente proprietario conducente ed assicuratrice dell’autovettura a bordo della quale era trasportato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati in data 4 aprile 1999 a seguito della fuoriuscita di strada e del ribaltamento del veicolo.

Nella contumacia del Cappello, si costituì la compagnia assicuratrice, eccependo la prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno e contestando l’entità della pretesa risarcitoria.

2. Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, rigettò la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.

3. Proposto appello dal C., la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 3 gennaio 2012, ha confermato la sentenza impugnata, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Rilevava la corte che, anche prescindendo dal fatto che la prescrizione quinquennale non era stata fatta valere come specifico motivo di appello, la stessa prospettazione fattuale dell’atto introduttivo, nel quale l’attore aveva riferito che “il conducente, probabilmente a causa di un improvviso colpo di sonno, perdeva il controllo della sua autovettura: portava ad escludere la configurazione di un fatto di reato, trattandosi di affermazione non circostanziata né verificabile, ben potendosi attribuire la fuoriuscita di strada dell’autovettura ad altre circostanze non imputabili al conducente.

Ribadiva, poi, la corte la tardività della notifica dell’atto di citazione rispetto al termine di prescrizione biennale. 4. Contro la decisione M. M. C. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria. Resiste con controricorso U.  Assicurazioni S.p.A.

L’intimato M. C. non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso M. M. C. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c. nonché motivazione errata e illogica in ordine alla inapplicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale corrispondente al fatto-reato. Sostiene il ricorrente che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva dedotto un fatto integrante il reato di lesioni personali colpose, avendo altresì richiesto l’ammissione dell’interrogatorio formale del convenuto M. C. nonché della prova testimoniale sulla dinamica del sinistro rappresentata in citazione. Deduce, inoltre, di avere sempre sostenuto, a fronte dell’eccezione formulata dalla compagnia assicurativa, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non si era verificata, di modo che, indipendentemente dalla formulazione di uno specifico motivo di gravame circa l’applicabilità della prescrizione prevista per il reato, il thema decidendum dell’appello era rimasto intrinsecamente legato all’accertamento della intervenuta o meno prescrizione del diritto azionato dall’attore.

Il motivo è fondato. Deve anzitutto escludersi che si sia formato il giudicato sulla questione relativa al termine prescrizionale previsto per il reato di lesioni colpose.

Con l’appello proposto, il C. ha contestato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dichiarata dal primo giudice, di modo che la questione afferente la durata della prescrizione applicabile nel fattispecie è rimasta sub iudice. Invero, la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno.

Tanto premesso, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 27337 del 2008, è ormai consolidata nel ritenere che qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all’azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell’art. 2947, 3 0 comma, c.c., l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l’esistenza di una  fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi. Tra i mezzi di prova utilizzabili dal giudice civile in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli vi sono le presunzioni sancite dall’art. 2054 c.c. Tale norma esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, invocare i primi due commi dell’art. 2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 11270 del 2014). Inoltre, il terzo trasportato, qualunque sia il titolo del trasporto, può esercitare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo nel caso in cui sussista una condotta colposa dell’assicurato proprietario del veicolo (Cass. n. 23918 del 2007). Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, nella fattispecie in esame, la compagnia assicuratrice, a fronte della circostanza non contestata che il C., trasportato sull’autovettura dell’assicurato M. C., ebbe a riportare lesioni personali a seguito della fuoriuscita di strada del mezzo, avrebbe dovuto superare la presunzione di colpa gravante sul conducente proprietario del veicolo, prevista dall’art. 2054 c.c., dimostrando che l’incidente era dipeso da circostanze non riconducibili alla responsabilità del C.. Erroneamente, pertanto, la corte territoriale, dopo aver rilevato, in conformità del principio di diritto espresso dalla richiamata sentenza della Sezioni Unite n. 27337/08 che l’accertamento incidenter tantum degli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, deve essere compiuto dal giudice civile con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, ha fatto ricadere sul trasportato danneggiato la mancanza di prova in concreto di come si fosse verificato l’incidente (sulle cui modalità l’attore aveva peraltro articolato prova orale).

Per contro, i giudici di merito avrebbero dovuto, in assenza di prova liberatoria da parte dei convenuti, applicare la presunzione di colpa sancita dall’art. 2054 c.c. pervenendo così, sulla base degli strumenti probatori e dei criteri propri del procedimento civile, all’accertamento incidenter tantum della sussistenza del reato di lesioni colpose con conseguente prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.  Stante la presunzione legale, inconferenti si rivelano pertanto le considerazioni svolte dalla corte territoriale in merito alla possibilità che l’evento dannoso potesse essere stato cagionato da una serie di altre circostanze (rispetto al solo ipotizzato “improvviso colpo di sonno”) non imputabili alla condotta di guida del conducente dell’autovettura.

In conclusione, dovendosi configurare, con il criterio civile della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., la sussistenza di una fattispecie integrante il reato di lesioni colpose, nella specie trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947, terzo comma, c.c.

2. Resta così assorbito il secondo motivo di ricorso, inerente la contestata interruzione del termine di prescrizione biennale.

3. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà decidere la controversia facendo applicazione dei principi sopra enunciati, provvedendo altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 maggio 2016.

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