Sinistri stradali – risarcimento danni – danno esistenziale – 30.08.08.

Per quanto riguarda il danno esistenziale richiesto si osserva che ogni persona umana non reagisce allo stesso modo di fronte agli eventi traumatici, che possono essere di natura fisica, ma possono essere anche di natura psicologica…..Oltre alle suddette voci di danno, al ricorrente spetta, altresì, il risarcimento del danno esistenziale inteso come evidente pregiudizio provocato sulle attività extraeconomiche del soggetto, che altera le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Cass. Sez. unite n. 6572/2006), per cui si ritiene di riconoscere il danno esistenziale che si determina equitativamente in euro 1000,00.”  

                                                        REPUBBLICA ITALIANA

                                                    In nome del Popolo Italiano  

IL GIUDICE DI PACE R. DI MARTINA FRANCA, dr. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente   SENTENZA  nella causa, iscritta al n° R.G. 345/07, avente ad oggetto: Risarcimento danni circolazione veicoli, promossa da  A. Avv. M., rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. oltre che dall’avv. G. C. in virtù di mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Martina Franca alla piazza Casavola, RICORRENTE  
CONTRO  A. ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Taranto alla Via G., presso lo studio dell’Avv. C. P. che la rappresenta e difende giusta procura conferita in calce alla copia dell’atto di citazione parte resistente Nonché contro  P. D. domiciliato in Martina Franca alla via M. D. contumace  
Conclusioni per il ricorrente: “ Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare responsabile e per l’effetto condannare: – P. D. domiciliato in Martina Franca alla via M. D. e l’A. Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante al pagamento della somma complessiva di € 13.745,55 di cui € 803,20 per ITT, € 783,00 per ITP, € 3.203,26 per danno biologico permanente, € 581,18 per spese mediche, € 3.480,00 per danno materiale, € 2.394,79 per danno morale, € 1.500.00 per danno esistenziale, € 1.000,00 per violazione dell’obbligo di cui all’art. 148 D.lgs. 209/200-5, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto fino all’effettivo soddisfo. In ogni caso tenendo conto delle somme che per ogni voce di danno si riterranno di giustizia. comunque nel complesso entro i limiti di competenza del Giudice ad ito.
Con vittoria di spese. competenze e onorari.” Dette conclusioni erano definitivamente precisate all’udienza dell’11.07.2008 a seguito delle risultanze processuali nei seguenti termini: “…si chiede la condanna in solido dei convenuti P. D. e A. Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentanti pro tempore, al pagamento della somma complessiva di € 8.954,88 di cui € 814,40 per ITT, € 407,20 per ITP al 50%, € 1.374,20 per D.B., € 1.297,90 per D.M., € 31,18 per rimborso spese mediche, € 1.000,00 per danno esistenziale, € 3.480,00 per danno materiale ovvero della maggiore o minor somma per ciascuna voce che questo Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del fatto fino al soddisfo, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. alla somma che si riterrà di giustizia ed oltre al pagamento delle spese di CTU e delle spese di lite come da specifica che si deposita.”  Conclusioni per la resistente A. Ass.ni: Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista e reietta ogni contraria istanza, così provvedere: 1) rigettare le domande svolte dal ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio perché inammissibili, improcedibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto e diritto; 2) condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite ovvero, in subordine, disporne la compensazione tra le parti.   

                                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Con ricorso ex art. 3 legge nL. 102 /2006 ed 414 c.p.c., l’avv. M. A. esponeva che il giorno 25.09.2006 aveva subito in qualità di pedone l’investimento dell’autoveicolo condotto dal Sig. P. D. chiedendo la sua condanna in solido con la s.p.a. A. Assicurazioni, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di detto sinistro. In particolare precisava il ricorrente: 1) che il giorno 25 settembre 2006, alle ore 8,15 circa in Martina Franca, il ricorrente, mentre attraversava la via P. del Tocco all’altezza del civico n. 44 in corrispondenza delle strisce pedonali, veniva travolto e investito dall’Audi A3 ta. CP…RY, il cui conducente non si avvedeva del pedone a causa della luce solare che gli abbagliava la vista; 2) che l’autovettura Audi A3 era condotta dal suo proprietario sig. P. Domenico e risultava assicurata per la R.C.A. con la compagnia Aurora Assicurazioni S.p.a., 3) che il conducente dei veicolo Audi A3 riconosceva immediatamente la propria responsabilità per l’accaduto ed accompagnava il sig. A. presso il locale Ospedale, dove gli venivano praticati i soccorsi necessari.
Fissata con decreto in data 02.04.2007del Coord. GDP, Avv. M. S., la comparizione della parti, alla prima udienza del 05.07.2007 compariva personalmente il ricorrente e la deducente s.p.a. Aurora Assicurazioni che si era precedentemente costituita in cancelleria in data 25.06.2007 con memoria ex art. 416 c.p.c. La Compagnia resistente impugnava e contestava la richiesta attorea e l’avversa rappresentazione della dinamica del sinistro eccependo, peraltro, l’improponibilità della domanda per mancato invio della documentazione medica.
Assegnata la causa all’attuale GDP per perequazione di ruolo con provvedimento in data 04.08.2007 del sig. Coord.re, Avv. M. S., nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente ed inoltre veniva disposta la CTU medico-legale a mezzo del Dott. M. S., onde determinare i danni e le lesioni patite dal ricorrente nel sinistro de quo.
La causa era quindi rinviata all’udienza dell’11.07.2008 con l’invito alle parti ad avanzare reciproche proposte transattive ed in mancanza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, con autorizzazione al deposito di brevi note conclusionali. Fallito ogni tentativo di bonario componimento, il ricorso era deciso con lettura del dispositivo allegato e con riserva di motivazione.   

                                                       MOTIVI DELLA DECISIONE  

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell’azione, in quanto l’evento dannoso é avvenuto in data 25.09.2006 avendo la parte ricorrente avanzato la richiesta di risarcimento danni inoltrata a mezzo racc. A.R come sopra riportato alla Compagnia di Assicurazioni A. del veicolo danneggiante. La domanda giudiziaria, depositata successivamente all’entrata in vigore della legge 21.02.2006 ( 01.02.2007) e con ricorso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 102/2006 deve considerarsi validamente proposta, anche sulla base del D.Lgs.vo 07.09.2005 n. 209 a seguito di diverse raccomandate intercorse tra le parti nella fase pregiudiziale. Si precisa che il ricorrente, a seguito di un investimento subito in qualità di pedone, non é tenuto al rispetto della normativa sul sistema del risarcimento diretto, che è obbligatorio solo per i danni allorquando sono coinvolti due veicoli, per cui da rigettare sono tutte le eccezioni sollevate dalla parte resistente costituita, relativamente alla proponibilità e/o procedibilità della richiesta risarcitoria di che trattasi.
Nel merito la domanda attorea può ritenersi sufficientemente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. L’istruttoria, espletata tramite l’escussione della testimone, ha confermato che il ricorrente é stato investito da un veicolo allorquando lo stesso A. eseguiva l’attraversamento della strada Via Del Tocco, che è una strada urbana, dove ha sede anche l’Ufficio del Giudice di Pace, ciò per dire che non si tratta di una strada esterna al centro abitato dove il pedone deve prestare una maggiore attenzione e prudenza nell’attraversamento che obbligatoriamente deve avvenire sulle strisce pedonali.
E’ vero che la teste P. B. nulla ha precisato sulla circostanza se il pedone attraversasse la strada sulle strisce pedonali o meno, ma spettava alla compagnia resistente nell’eseguire il controesame del teste, di far precisare allo stesso la suddetta circostanza, atteso che nella narrativa del ricorso è espressamente precisato”…mentre attraversava la Via P. del Tocco all’altezza del civico n. 44 in corrispondenza delle strisce pedonali “, che guarda caso ricadono proprio in corrispondenza dell’ingresso all‘Ufficio del Giudice di Pace, laddove effettivamente insistono due percorsi di strisce pedonali, prima e dopo l’ingresso del predetto Ufficio. La teste ha riferito, inoltre, che il ricorrente, allorquando é stato investito dalla vettura, i conducente della stessa non ha rallentato alla vista del pedone, investendolo all’altezza del fanale destro anteriore. Il ricorrente dapprima é caduto sul cofano anteriore dell’autovettura e poi é finito a terra sull’asfalto. D’altronde la dinamica del sinistro non può essere differente considerata la posizione privilegiata della testimone che si trovava con la sua autovettura a percorrere la Via P. del Tocco in senso di marcia opposto rispetto a quello dell’Audi e che rallentava per consentire al pedone di attraversare la strada sulle strisce pedonali, così come specificato nel corso della sua escussione.
Priva di rilevanza è anche la circostanza che l’unica testimone escussa ha riferito che ” l’Audi … investiva all’altezza del fanale anteriore destro l’ Avv. A.”, poiché anche se l’attore avesse appena iniziato l’attraversamento, urtando contro il veicolo del convenuto all’altezza non della piena parte centrale, ma dello spigolo anteriore destro, non dimostra alcuna responsabilità concorrente da parte del pedone, attesa la differenza di velocità tra un’autovettura che può procedere anche a 50 Km all’ora e la velocità del pedone che al massimo può essere, anche a passo svelto, non più di 3 Km. all’ora. E’ ovvio comprendere che eventi che si verificano in frazioni di secondi e tra corpi in movimento con differente velocità, non consentono di valutare se vi sia stato o meno corresponsabilità da parte del pedone.
Un fatto oggettivamente riscontrabile è certo: il sig. A. è stato investito in pieno centro abitato e non può aver violato l’art. 192 CDS, atteso le circostanze del luogo di investimento. Il conducente dell’autoveicolo investitore ha provveduto saggiamente a trasportare immediatamente il malcapitato al Pronto soccorso del vicino ospedale, non incorrendo nelle pesanti conseguenze di reato ex art. 189 CDS. Si osserva, inoltre, che lo stesso investitore, non resistendo alla richiesta del ricorrente, non si è nemmeno costituito nel presente processo, rimanendo contumace, né si è presentato a rendere il deferito interrogatorio formale nonostante la personale e rituale notifica dell’ordinanza di ammissione. Tale comportamento può essere valutato ai sensi dell’art. 232 c.p.c., fornendo di conseguenza elementi utili ex art. 116 CPC al Giudice per l’attendibilità delle circostanze dell’evento dannoso evidenziate. Anche l’insistenza da parte della soc. resistente che nell’istruttoria è stato escusso un solo teste, non ha rilevanza, poiché non è che negli eventi dannosi occorre sentire più testi, che devono confermare con la massima precisione la dinamica descritta nell’istanza giudiziaria, l’importante è che forniscano elementi essenziali per l’attendibilità dell’evento dannoso, essendo compito dei CTU, esperti del settore valutare le conseguenze dannose fisiche e materiali e constatarne il nesso eziologico.
La rottura degli occhiali da vista e del vestito possono essere una conseguenza più che probabile dell’investimento, poiché non è che l’A., che normalmente ha bisogno di occhiali da vista ed anche di un vestito può andare in giro senza occhiali e senza vestiti. Quindi, tutte le eccezioni, deduzioni della costituita resistente sono prive di fondatezza e vanno integralmente rigettate.
Di conseguenza, si può attribuire la piena responsabilità al sig. P. D., conducente dell’auto assicurata per la r.c.a. con la compagnia resistente, il quale non ha rispettato le comuni norme di prudenza del Codice della Strada, non garantendo in ogni caso l’arresto tempestivo del veicolo ai sensi dell’art. 140 CDS.
Per quanto sopra, definito l’an si può determinare il “quantum debeatur “ sulla base della CTU redatta dall’incaricato dr. M. S., la quale relazione si può ritenere documentata e attendibile.
Pertanto, i danni psico-fisici patiti si possono determinare come segue, avendosi il seguente conteggio in base all’art. 139 del Cod. Assic. ( Dligs 209/2005), aggiornato con D.M. del 24.06.2008, riconoscendosi anche il danno morale per le lesioni subite ex art. 590 c.p.: – 20 gg. per invalidità Tempor. Ass.( 20 gg. x 42,06 € ) pari a 841,20 € – 20 gg per invaliditá Temp.Rel. al 50% (20 gg x21,03 €) pari a 420,60 € – danno biologico= 2% per età 33 anni 1.403,69 € – Danno morale 1/ 3 di€ 2.665,49 888,50 € -Spese mediche 581,18 € In totale 4.135,17 €
Per quanto riguarda il danno esistenziale richiesto si osserva che ogni persona umana non reagisce allo stesso modo di fronte agli eventi traumatici, che possono essere di natura fisica, ma possono essere anche di natura psicologica. E’ ovvio che solo le lesioni fisiche possono essere oggettivamente riscontrabili, mentre più difficile diventa l’esame dei traumi psicologici che fanno parte della valutazione clinica del medico e dello psicologo.
Una cosa è certa: l’Avv. A. ha subito l’azione dannosa, anch’essa messa in dubbio dal difensore della parte resistente, il quale certamente fa il suo lavoro, come nel caso de quo, con molta bravura tecnico-giuridica. Oltre alle suddette voci di danno, al ricorrente spetta, altresì, il risarcimento del danno esistenziale inteso come evidente pregiudizio provocato sulle attività extraeconomiche del soggetto, che altera le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Cass. Sez. unite n. 6572/2006), per cui si ritiene di riconoscere il danno esistenziale che si determina equitativamente in euro 1000,00.
Relativamente al rimborso del vestito, la documentazione fornita dall’attore in copia è sufficiente sotto l’aspetto probatorio, poiché la testimone ha riferito di un abito rovinato, che l’attore ha sostenuto che lo stesso era indossato in occasione del sinistro per cui è causa.
La resistente soc. ha sostenuto che l’attore non ha fornito alcuna prova che l’abito rovinato fosse effettivamente quello di cui ha prodotto le foto e di cui ha richiesto il risarcimento. La stessa resistente poteva chiedere una CTU merceologica, che non è stata disposta d’Ufficio solo per motivi di economia processuale.
Quanto al rimborso degli occhiali non condivisibile è l’osservazione della parte resistente sulla richiesta di riconoscimento della somma di € 480,00, riportati dalla fattura, atteso che a fronte dell’evento occorso il 25.09.2006, la fattura é datata successivamente, poiché la ricevuta può anche essere rilasciata dopo il pagamento che può avvenire in epoca successiva al ritiro, se il cliente è conosciuto dall’ottico. Quindi, l’attore, avvocato che necessita degli occhiali per la professione che esercita, certamente non può essere rimasto privo di occhiali per oltre un mese in pieno periodo lavorativo. Di conseguenza, anche questa deduzione avanzata dalla resistente è da rigettare. Sommando tutte le voci di danno suddette per come determinate , si ha una somma complessiva dovuta di € 7.715,00. Su questa ultima somma da versare, sono dovuti solo gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo, non riconoscendosi alcuna svalutazione ISTAT, essendo i danni fisici determinati con le “tabelle” aggiornate al 2008.
Relativamente alle spese di giudizio, va considerato che le parti hanno insistito ostinatamente con la richiesta di decisione, anche in presenza di sufficienti elementi probatori. Si osserva, inoltre, che il ricorrente all’inizio del processo ha richiesto una somma di ben euro € 13.745,55 contro euro 7.715,00 riconoscibili dalle risultanze processuali, non potendosi riconoscere alcuna spesa di CTP per ovvi motivi di attendibilità. Non é superfluo rammentare che l’istituzione del Giudice di Pace ha come compito principale quello di dirimere bonariamente le controversie tra le parti, proprio per evitare ulteriori fasi del giudizio che inflazionano gli Organi superiori della Giustizia ( Tribunale, Cassazione, ecc.), né il GDP è tenuto a rispondere in ogni punto alle deduzioni avanzate dalle parti, specialmente se del tutto ovviamente infondate.
Le spese di giudizio, quindi, vengono liquidate come in dispositivo per giusti motivi, nonché in presenza dell’indisponibilità a qualsiasi transazione e/o conciliazione dimostrata dalle parti, espressamente invitate ad un componimento bonario con ordinanza del 09.05.2008. Da dette spese, inoltre, occorre eliminare sia quelle voci non strettamente indispensabili allo svolgimento del processo ( per es. rinvii puri e semplici richiesti dalle parti).   

                                                                     P.Q.M.  

Il Giudice di Pace R. di Martina Franca, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dall’Avv. Martino A. contro A. Ass.ni e P. Domenico, ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così   PROVVEDE  
1) dichiara la responsabilità esclusiva della conducente P. D. per la produzione dei danni;
2) di conseguenza condanna P. D. quale proprietario dell’autovettura dall’Audi A3 targata CP… in solido alla compagnia ass.ce A.Ass.ni SPA in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 7.715,00 a titolo di risarcimento dei danni fisici e materiali, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo;
3) condanna lo stesso convenuto P. D. in solido alla compagnia ass.ce A. Ass.ni SPA in persona del legale rapp.te pro tempore , al pagamento in favore della parte attrice delle spese e competenze di giudizio e che dai richiesti euro 3.787,47 si liquidano in complessivi Euro 2.412,80, di cui € 1.200,00 per diritti, € 212,80 per spese ed € 1.000,00 per onorario, a parte il rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo a favore della parte attrice; 4) condanna infine il medesimo convenuto, in solido alla compagnia ass.ce A. Ass.ni SPA in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del CTU della somma di euro 500,00 per onorario oltre IVA del 20 % a favore del CTU dr. Michele Savito; 5) rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal ricorrente, attesa l’esosità della richiesta iniziale( € 13.745,55 contro € 7.715,00);
6) sentenza esecutiva, come per legge.  Così deciso a Martina Franca il 30.08.2008

     Il Giudice di Pace R.
      ( dr. M. Giacovelli)       

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