Sinistri stradali – indennizzo diretto – il danneggiato può avvalersi dell’azione diretta contro l’assicurazione del responsabile civile –

L’eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla Milano deve essere rigettata atteso che ai sensi del n° 6 dell’art. 149 Dlgs. 209/2005 il danneggiato non deve ma può  proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazioni. Pertanto rilevato che poiché l’art. quinquies della Direttiva 2005/14/CE ha previsto che “gli Stati membri provvedano affinché le persone lese a seguito di sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’art. 3 paragrafo 1 della Direttiva 72/166/CE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona del sinistro”, poiché l’art. 4 della legge delega 29/7/2003 n° 229 nel dettare i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo avrebbe dovuto attenersi nell’emanare il nuovo CDA vi era l’adeguamento della normativa delle disposizioni comunitarie e gli accordi internazionali e poiché gli artt. 141 e 149 D. Lgs. 209/2005 non rispecchiano quanto previsto dalle direttive comunitarie, la domanda contro la Milano è proponibile e procedibile”.   

                                                            REPUBBLICA ITALIANA

                                                    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace di Napoli, 2° Sez. Civile, in persona dell’avv. Caterina Cuccurese ha pronunciato la seguente SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 65154 del R.G. dell’anno 2007 avente ad oggetto risarcimento danni promossa da:P. P. nato a Napoli il 9.9.1954, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Napolitano con studio in Napoli ….ATTORE
CONTRO
ANM in persona del l.r.p.t. per la carica dom.to in Napoli alla via G.B. Marino n°1. CONVENUTO CONTUMACE
E
MILANO ASS.NI SPA, in persona dal l.r.p.t. per la carica dom.to in via …. presso lo studio del proprio difensore avv. G. …CONVENUTACON

CLUSIONI:come da atto introduttivo, comparsa di costituzione e di risposta e verbali di causa in atti.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione ritualmente notificato l’istante conveniva in giudizio, davanti al G. di Pace di Napoli, la ANM e la Milano Ass.ni SpA nelle rispettive qualità di proprietario dell’autobus tg. A…. e Istituto assicuratore per la r.c.a., onde sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati dall’auto Opel Meriva tg.C…. di sua proprietà in occasione del sinistro stradale verificatosi il 1.2.2007 alle ore 18.15 circa in Napoli alla Piazza D’Annunzio.
Deduceva l’istante che il sinistro si verificava in quanto il conducente dell’auto attorea era fermo al centro dell’incrocio per svoltare a sinistra quando veniva danneggiata dall’autobus che proveniente dall’opposto senso di marcia ed in fase di sorpasso ad un’autovettura che si era fermata per dare la precedenza all’auto attorea, non riusciva ad arrestare la propria marcia.Instaurato il contraddittorio, si costituiva solo la Milano Ass.ni SpA che impugnava estensivamente le ragioni della domanda chiedendone il rigetto.
Eccepiva preliminarmente la improponibilità e improcedibilità della domanda per violazione del disposto di cui all’art. 145 e 146 Dlgs. 209/2005 nonché nel merito la infondatezza della stessa.
Ammessa ed espletata la prova per testi, depositati i documenti, rassegnate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza.

                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la proponibilità della domanda avendo l’attore ottemperato al disposto di cui all’art. 22 Legge 990/09 e succ. modifiche con l’invio della racc. n°12961485675/5 del 5/3/2007 alla Milano Ass.ni SpA con la richiesta dei danni. L’eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla Milano deve essere rigettata atteso che ai sensi del n° 6 dell’art. 149 Dlgs. 209/2005 il danneggiato non deve ma può  proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazioni.
Pertanto rilevato che poiché l’art. quinquies della Direttiva 2005/14/CE ha previsto che “gli Stati membri provvedano affinché le persone lese a seguito di sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’art. 3 paragrafo 1 della Direttiva 72/166/CE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona del sinistro”, poiché l’art. 4 della legge delega 29/7/2003 n° 229 nel dettare i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo avrebbe dovuto attenersi nell’emanare il nuovo CDA vi era l’adeguamento della normativa delle disposizioni comunitarie e gli accordi internazionali e poiché gli artt. 141 e 149 D. Lgs. 209/2005 non rispecchiano quanto previsto dalle direttive comunitarie, la domanda proposta dal Sig. P. P. contro la Milano è proponibile e procedibile.
La legittimazione attiva è stata provata dalla ispezione PRA ugualmente la passiva.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.Il teste escusso da parte attrice Sig.. P. R.. ha descritto con dovizia di particolari la dinamica del sinistro così come riportato nella narrativa dell’atto di citazione.
Di contro la convenuta Milano non ha fornito alcuna prova su una diversa dinamica del sinistro.In ordine al quantum debeatur l’attore ha depositato una fattura datata 9/2/2007 n° 1 dell’importo di € 2.400,00. Il Giudice, tenuto conto dei danni effettivamente subiti dal veicolo come si evincono dai rilievi fotografici  del tempo necessario per le riparazioni e del costo delle parti effettivamente da sostituire perché non riparabili, del tipo di veicolo , della sua immatricolazione e del suo stato d’uso, tenuto infine conto dei dati di comune e notoria esperienza, ritiene congrua la somma di € 2.400,00 oggetto della fattura, comprensiva di fermo tecnico e svalutazione monetaria.Su tale somma competono gli interessi e le spese di lite come da dispositivo. 

                                                                      P.Q.M.

                                                   IL GIUDUCE DI PACE DI NAPOLI 

Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe nella contumacia della ANM Ass.ni SpA ogni altra eccezione rigettata e disattesa così provvede:
·          Dichiara la responsabilità esclusiva della ANM in persona del l.r.p.t. nella produzione del sinistro per cui è causa e per l’effetto lo condanna in solido con la Milano Ass.ni SpA al pagamento della somma in favore dell’attore P. P. di € 2.400,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data di emissione della fattura al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite del giudizio sostenute dall’attore che si liquidano in € 1.000,00 di cui  € 100,00 per spese, € 345,00 per diritti ed € 555,00 per onorario oltre IVA e CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
·          Dichiara la sentenza esecutiva. 
Così deciso in Napoli il 15/10/2008                                          

               IL GIUDICE DI PACE                                                                                      

      Dott. Avv. CATERINA CUCCURESE

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