Sinistri stradali – “ responsabilità oggettiva” – 29.02.08. –

Il Giudice di Pace di Martina Franca, nella sentenza in esame, avente ad oggetto un sinistro stradale, dopo aver richiamato l’art. 154 Codice della Strada, il quale indica i comportamenti che i conducenti devono adottare quando intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, ha condannato il convenuto in virtù della “responsabilità oggettiva” prevista dall’allegato 1 del DPR 18 luglio 2006, n. 254, – Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice Delle Assicurazioni Private allegato A, il quale recita:“ Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta … e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro”.        

                                                             REPUBBLICA ITALIANA

                                                        In nome del Popolo Italiano  

IL GIUDICE DI PACE R. DI MARTINA FRANCA, dr. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA  
nella causa, iscritta al n° R.G. 334/07, avente ad oggetto: Risarcimento danni circolazione veicoli, promossa da: E. C. D., nato a ………., rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall’Avv. ………… ha eletto domicilio parte attrice  
CONTRO C. C., residente ……………..convenuto contumace  
Nonché contro U.C.I. – UFFICIO CENTRALE ITALIANO in persona del suo e legale rappresentante dott. Silvio L. ed elettivamente domiciliato in Taranto presso l’Avv. L. R. che lo rappresenta e difende giusta mandato rilasciato in calce all’atto di citazione convenuto  
Conclusioni per l’attore: Voglia il Giudice di Pace adito così provvedere: “ condannare C. C. e l’UCI – Ufficio Centrale Italiano, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni occorsi all’autovettura dell’istante a seguito dei fatti in questione, mercè il pagamento in suo favore della complessiva somma di € 1.852,24 (oltre IVA), ovvero di quell’altra minore somma che sarà ritenuta di giustizia dal Sig. Giudice di Pace adito con propria valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. sulla scorta della documentazione in atti, oltre i danni da fermo tecnico, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì della domanda fino all’effettivo soddisfo Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA 20%, CAP 2% e r.s.g. 1 2,5% come per legge. “  
Conclusioni per il convenuto UCI: “ Voglia il Giudice adito così provvedere: dichiarare la responsabilità concorrente dei conducenti dei rispettivi automezzi delle parti in giudizio; accogliere la domanda nei limiti del giusto e del provato, atteso il valore dell’auto dell’attore ed il mancato ripristino dello stesso. “   

                                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Con atto di citazione d 12.02.2007 E. C. D. conveniva in giudizio innanzi al G di P di Martina Franca, il sig C. C., proprietario e conducente dell’auto con targa estera …. WN, e l’ U.C.I.”. – Ufficio Centrale Italiano, quale rappresentante e preposto alla trattazione del danno dei sinistri con r.c.a. di provenienza estera.
Deduceva che in data 09.10.2006 in Martina Franca, procedendo in Viale dei Lecci alla guida della propria autovettura tg AP…DM, veniva colliso dall’auto del convenuto che ebbe ad immettersi nel flusso della circolazione, con manovra di ” ripartenza” da una precedente sosta.
Indicava come mezzi di prova il rapporto dei VV. UU. intervenuti in sede di rilievo del sinistro, richiedendo altresì prova con testi sui fatti dannosi.
Richiedeva, inoltre, il riconoscimento dei danni nella misura di € 1.852,24 oltre IVA.
Depositava foto dei luoghi e del proprio veicolo danneggiato. Costituendosi l’U.C.I. all’udienza del 17.04.2007, contestava la proponibilità della domanda, la fondatezza delle richieste e della responsabilità del convenuto, ed ogni atto prodotto, nonché il quantum debeatur per come richiesto, Precisava i fatti per quanto risultanti proprio dal rapporto dei VV. UU intervenuti.
Con provvedimento in data 08.05.2007 la causa era riassegnata per esigenze di perequazione di ruolo all’attuale GDP e veniva rimessa per la trattazione all’udienza del 19.10.2007, dando facoltà all’attore di rinotificare l’atto di citazione all’UCI, stante il mancato rispetto del termine a comparire della notifica precedente.
All’udienza del 19.10.2007, rinotificato l’atto di citazione all’UCI, l’attore depositava copia conforme all’originale della Relazione di servizio redatta dal Comando Vigili Urbani di Martina Franca, prot. 106 del 09.10.2006, chiedendo di ammettere la prova testimoniale dei due accertatori intervenuti all’assunzione dei rilievi.
Il Giudice adito riteneva dì non ammettere le suddette richieste istruttorie, stante il rapporto delle Autorità intervenute dal quale potevano dedursi le prove testimoniali con dichiarazioni spontanee assunte nell’immediatezza del verificarsi del sinistro e quindi molto più aderenti alla realtà. Non contestata detta decisione dalle parti e sull’accordo delle stesse la causa era rinviata all’udienza del 14.12.2997 per la precisazione delle conclusioni. All’udienza del 11.01.2008, fallito ogni tentativo di conciliazione, la causa era trattenuta per la decisione.   

                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE  

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell’azione, in quanto la domanda è stata proposta successivamente all’entrata in vigore della legge 21.02.2006, avendo la parte attrice avanzato la richiesta di risarcimento danni inoltrata a mezzo racc. alla propria compagnia assicuratrice ed all’ UCI, che avendo eccepito il mancato rispetto dei termini, lo stesso é stato sanato con la nuova notifica eseguita in data 26.06.2007 e con lo spostamento della prima udienza di trattazione al giorno 19.10.2007.
All’udienza del 19.10.2007 le parti, ritualmente costituite hanno avanzato le loro richieste istruttorie per la determinazione dell’an, le quali risultano ultronee atteso che dal rapporto della Relazione di servizio redatta dal Comando Vigili Urbani di Martina Franca, prot. n.106 del 09.10.2006 si deduce che il convenuto C. alle ore 09,55 ha dichiarato: “ Ero uscito lentamente dal parcheggio quando un veicolo che veniva da dietro di me ha preso il davanti sinistro ( con velocità).”
Orbene, in tale circostanza l’art. 154 del CDS sul “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre” espressamente prevede: “ 1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione…, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione…..
3. I conducenti devono, altresì:
a)… b)…; c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
Dalla dichiarazione sopra riportata da parte del convenuto nel rapporto dei Vigili, non risultano rispettate dallo stesso C. le prescrizioni come sopra riportate, per cui ne discende la sua responsabilità esclusiva nella produzione del sinistro.
L’allegato 1 del DPR 18 luglio 2006, n. 254, – Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice Delle Assicurazioni Private prevede nell’allegato A: “ Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta … e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro”.
La suddetta norma prevede in sostanza una specie di responsabilità oggettiva, consentendo una piena responsabilità a carico del “ trasgressore”. Si può affermare, quindi, senza ombra di dubbio, la responsabilità esclusiva del conducente C. C. nella produzione del sinistro.
Per quanto riguarda il quantum dei danni riportati dall’autovettura “Alfa 146”, targata AP…DM, si considera come il preventivo in data 10.10.2006 per le riparazioni redatto dalla carrozzeria di L. T. con le voci ivi indicate ed i rilievi fotografici esibiti e non contestati da alcuno, siano attendibili e congrue, per cui non risulta necessaria alcuna CTU, costituendo la stessa un ulteriore costo a carico della parte soccombente e pertanto non la si ammette per motivi di economia processuale sia di tempi, sia di costi.
Per quanto sopra si può confermare la somma necessaria per la riparazioni alla carrozzeria, riparabili con un ammontare di spesa pari ad Euro 1800,00 oltre l’IVA al 20 %. Il risarcimento dei danni deve comprendere anche l’IVA seppure la riparazione al momento della proposizione della domanda non fosse ancora avvenuta, poiché ai fini fiscali é un adempimento obbligatorio per legge. Ciò é dovuto, a meno che non si dimostri che il danneggiato abbia diritto al rimborso o alla rivalsa dell’Iva versata, circostanza che non sembra ricorrere nel caso di specie, attesa la qualità delle parti.
Il fermo tecnico, trattandosi di una voce di danno, non può essere riconosciuto, in quanto manca qualsivoglia conforto probatorio.
Trattandosi di debito di valore sulla complessiva somma di € 1.800,00 + IVA vanno riconosciuti anche la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal giorno del sinistro alla data della sentenza e gli interessi legali a partire dalla data della sentenza fino all’effettivo soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, al netto dei diritti e di parte di onorario di quelle attività processuali non ritenute necessarie, relative a semplici rinvii, dovuti anche alle stesse parti.
A tal riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito: “ In materia di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che – per questo – la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi.
In particolare, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Nel riaffermare tali principi, la Corte di Cassazione, prendendo atto del contenuto dell’ordinanza n. 395 del 2004 della Corte Costituzionale, resa in riferimento ad una questione avente a suo presupposto il diritto vivente suddetto, ha ribadito il suo orientamento e ha affermato che le suesposte linee guida giurisprudenziali, elaborate nel corso di una sedimentata attività di interpretazione, pongono in bilanciamento i valori costituzionali della difesa delle parti nel processo (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata di quest’ultimo (art. 111 Cost., comma secondo, ultima parte) senza che – allo stato – sia possibile altra lettura costituzionalmente adeguata delle disposizioni di legge coinvolte, diversa da quella richiamata, pena l’accrescimento delle impugnazioni delle decisioni, con i conseguenti e immaginabili effetti inflattivi in ordine al numero dei processi – già particolarmente alto, fino ai limiti di guardia – e ai costi collettivi sempre più elevati).(Cass. civ., Sez. I, 22/04/2005, n.8540.)   

                                                                        P.Q.M.  

Il Giudice di Pace, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da E. C. D. contro U.C.I., nonché contro C. Cosimo, ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così   PROVVEDE  
1) dichiara la responsabilità esclusiva di C. C.;
2) di conseguenza condanna C. C. in solido all’Ufficio Centrale Italiano- UCI, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 1800,00 oltre IVA a titolo di risarcimento dei danni, a parte la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dì dell’evento alla data della sentenza e gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo; 3) condanna gli stessi convenuti al pagamento delle spese e competenze della presente procedura e che liquida in complessivi Euro 1.400,00 di cui € 800,00 per diritti e spese ed € 600,00 per onorario, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge, a parte gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo;
4) sentenza esecutiva, come per legge.  
Così deciso a Martina Franca il 29.02.2008

    Il Giudice di Pace 
 ( Dr. Martino Giacovelli)

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