Sinistri stradali, parte la Negoziazione Assistita

Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. 

E’ quanto previsto dall’articolo 3 del dl 132/2014 recante: “misure di Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 10.11.2014, n. 162 con decorrenza dal 11.11.2014. Le disposizioni acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine ex articolo 2 comma 3, Dl n. 132/2014. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

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