Risarcimento danni – mancata depurazione delle acque reflue – rimborso canoni – danni alla salute – 05.06.09.

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Il Giudice di Pace di Sorrento, nella sentenza in oggetto,  affronta diverse problematiche di grande attualità. In particolare, l’emergenza balneazione per le popolazioni della penisola  sorrentina, a causa dello scarico a mare di acque nere e fanghi  reflui. Tale argomento, non può essere relegato ad un ambito territoriale, visti i recenti  episodi verificatisi in diverse regioni italiane, nonché il delicato argomento  relativo alla tutela dell’ambiente. Il Giudice adito, con un’analisi attenta  e precisa, nella propria decisione di accoglimento della domanda proposta, ricostruisce la vicenda in termini strettamente giuridici, introducendo un concetto abbastanza nuovo nella  giurisprudenza di merito: la natura indennitaria del diritto al risarcimento dei danni, per la mancata applicazione di norme comunitarie in materia di tutela dell’ambiente. Infine viene affrontata la problematica del danno non patrimoniale alla luce delle recentissime sentenze della Suprema Corte.

 

REPUBBLICA ITALIANA                                       
In nome del popolo italianoUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO
Il Giudice di Pace di Sorrento –dott. Eliso Desiderio- ha pronunciato la seguente
                                                            SENTENZA
nella causa segnata al n.  2325/09 R.G., promossa da:

B. G.  n. a Meta il 28.06.68, rapp.ta e difesa dall’avv. V. C. e dall’avv. G. P.  ed  elett.te dom.ta, presso il loro studio legale , sito in Sorrento  alla Via Fuorimura n.20/1, come da procura in calce all’atto di citazione                                                                                                -ATTRICE-
Nei confronti di  : – GORI Spa    in persona del legale rapp.te p.t. ,con sede in Ercolano   alla Via Trentola n. 211                                              -CONVENUTA Contumace-  

Nonché : CO.DA.CONS. sede locale di Sorrento,in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dall’avv. A. B., presso il cui studio elettivamente domicilia in S.Agnello alla Via Balsamo n. 71                                   -Interventore volontario –  
Avente ad oggetto: risarcimento danni  e restituzione somme                                                       
CONCLUSIONI  DELLE  PARTI: come da verbale di causa
                                                                                              SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione,regolarmente  notificato, l’attrice  citava in giudizio la spa Gori per sentirla condannare alla restituzione di quanto indebitamente versato,dal 2003 al 2008, per il canone di depurazione perché non dovuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 ,nonché al risarcimento del danno per l’illegittimità della condotta della Gori per non avere agito con correttezza e trasparenza e per violazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito dall’art. 32 Cost..
Radicatasi la lite, la convenuta Gori non compariva e non si costituiva; mentre interveniva in giudizio il Codacons per sostenere le ragioni dell’attore. Depositata documentazione,formulate le conclusioni in epigrafe richiamate, il Giudice  assegnava la causa  a sentenza.
                                                                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE
A) In via preliminare,  si rileva: -la regolarità della rappresentanza in giudizio delle parti costituite,a ministero del rispettivo    difensore; – la contumacia  della spa GORI , nella qualità in atti,   non comparsa e non costituita,  apparendo regolare e rituale  la notifica della citazione  avvenuta con atto notificato, tramite UNEP del Tribunale di Torre Annunziata –sez. Distaccata di Sorrento –  inviato a mezzo del servizio postale (art. 149 cpc),mediante racc.ta  consegnata a mani di addetto al servizio  ,come da timbro e firma apposti all’avviso di  ricevimento, il tutto  emergendo dal procedimento notificatorio  ,allegato alla produzione di parte attrice (doc. n. 1); – il rispetto del termine a comparire,   non sussistendo alcun pregiudizio al diritto di difesa; – la tempestività e la ammissibilità dell’intervento “ad adiuvandum” del Codacons ,che non può certo essere ritenuto “domanda nuova”, traendo titolo dal medesimo fatto ed ,in ogni caso, un’eventuale violazione dell’art. 292 c,p,c. non può  essere rilevata di ufficio dal Giudice (Cass. civ. II sez. 27 ottobre 2003 n. 16101) .
B) Dal contenuto della citazione, si evince che la domanda –contenente clausola limitativa della competenza- è articolata su molteplici  richieste,che vanno analiticamente analizzate ,onde comprendere giurisdizione e competenza -sulla scorta del criterio c.d. del “petitum sostanziale”- e,poi , va  valutato il merito. 
1) Accertare non dovute le somme percepite per i servizi di depurazione, con condanna della Gori alla restituzione dell’indebito oggettivo, sospensione di pagamenti futuri .
La vicenda processuale – prospettata dall’attrice e dall’interventore-  meriterebbe ,a parere del Decidente, un’analisi molto più complessa ed articolata, anche in considerazione dell’acceso dibattito giurisprudenziale ( per ogni riferimento Cass.S.U. 16.6.06 n. 13922).    Al riguardo ci limitiamo a richiamare il contenuto della Sentenza n. 355/08 della Corte Costituzionale (ove ampi riferimenti),osservando che la Legge n. 13 del 27.2.09 art. 8 sexies ,in conversione del D.L. n. 208/08, ha chiarito che gli utenti non serviti dal depuratore dovranno comunque pagare una quota per gli oneri sostenuti dal gestore (Gori) e non potranno ottenere il rimborso integrale delle somme pagate in precedenza, se non a partire dal 1° Ottobre 2009 ed anche in forma rateizzata,secondo criteri indicati in un apposito D.M. non ancora pubblicato. Ignorare tale  complessa  e specifica normativa,applicabile alla fattispecie , è impossibile.
Né le parti costituite hanno sollevato eccezioni in merito alla soluzione del rimborso parziale e posticipato ,volta ad eludere il contenuto della sentenza n. 355/08 Cost., limitativa del diritto dell’utente al rimborso e perché -privilegiando esigenze finanziarie ai principi di diritto- violerebbe il principio dell’intangibilità del giudicato  per annullarne gli effetti (Corte Cost. n. 282/2005).  Allo stato della normativa vigente, tenuto presente  il contenuto della sentenza n. 64 /2008 della Corte Cost.,il Giudicante ritiene  che  non vi sia nulla da provvedere in merito alle richieste di cui al presente capo,dal momento che i “rimborsi” sono stati “congelati”,la fatturazione è sospesa e, quindi,   la domanda  di cui al  capo “1” è  da ritenersi improcedibile ed inammissibile.
    2) risarcimento danni per violazione dovere correttezza e buona fede.
Resta  da chiarire il  termine retroattivo dei rimborsi, l’entità e la natura degli stessi, in rapporto alla decurtazione dei costi sostenuti dai gestori per la realizzazione  degli impianti di depurazione ,sulla scorta delle somme già pagate dall’utente, allorché verrà emanata apposita normativa. Ed in questo contesto, prende consistenza giuridica la richiesta in oggetto, significando che fin dalla domanda –ma anche allorché verrà emanata la detta “apposita” normativa”- l’utente –per le omissioni della Gori- non era, e non sarà, in grado di comprendere quanto per le legge gli spetterà a titolo di rimborso . Nella fattispecie   non si versa in un caso di atti amministrativi, né di competenza tributaria, bensì  di un’ omissione di documentazione emessa in  violazione di precise posizioni giuridiche soggettive, dal momento che colui che paga deve essere informato di quanto paga per ciascuno dei servizi di cui gode,o più precisamente, dovrebbe godere. Consegue che la controversia, per il capo  in esame, rientra  nella giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero,l’attrice propone un’azione  al fine della tutela del diritto soggettivo ad ottenere la documentazione per comprendere la natura e l’entità dei rimborsi ,e l’interventore è portatore di una domanda che trae titolo dal medesimo fatto . Il privato contribuente agisce – non in via tributaria o amministrativa- ma per fare affermare dal Giudice Ordinario l’illegittimità di una omessa comunicazione lesiva di un suo interesse legittimo -regolarità della azione amministrativa- per la tutela dei suoi diritti costituzionalmente garantiti.
Nella fattispecie non può dirsi che la spa Gori abbia rispettato i canoni di buona fede e correttezza; la società non specifica nelle fatture (bollette) il  dettaglio dei costi della depurazione, perché li unifica cumulativamente con quelli per la fogna e dell’acqua;anzi alla dettagliata  richiesta dell’attrice, al fine di conoscere l’importo della quota applicata per il servizio di depurazione delle acque reflue, non ha ritenuto di ottemperare, costringendo la stessa a rivolgersi ad un consulente –vedasi fattura in atti- ; questo ultimo non ha potuto dare corso al mandato conferitogli, non avendo la Gori messo a disposizione le scritture contabili riferite all’utente. Alcuna prova contraria è stata fornita dalla spa convenuta.  Senza dubbio tale comportamento,violando i principi di correttezza,trasparenza e buona fede ha determinato un danno patrimoniale per l’utente dovuto al disagio di fronte alla posizione dominante della società e per le spese di locomozione e di consulenza per ottenere i dati richiesti. In applicazione dell’art. 1226 c.c.,si stima equo determinare tale danno,all’attualità, in € 100,00 .
3) risarcimento del danno per violazione del diritto alla salute.
I fatti sono noti e –facendo ricorso al criterio delle presunzioni semplici (art.115 c.p.c.)- non necessitano di ulteriore prova. Non vi è dubbio che nell’area di pertinenza dell’ATO 3 e cioè per il territorio di moltissimi comuni delle province di Salerno e di Napoli, tra cui il territorio di residenza di parte attrice,  non esistono collegamenti ad un depuratore, come da comunicazione proveniente dalla stessa Gori  ed allegata al fascicolo dell’interventore. E’ rimasto, altresì,accertato che il servizio di depurazione non è mai avvenuto ed allo stato non avviene per mancanza di depuratore, conseguentemente i reflui non depurati -secondo la normativa in materia (D.Lg.vo n. 4 del 16.1.08)- vengono sversati in mare con evidenti conseguenze in termini di qualità della vita e con lesione di interessi e/o diritti costituzionalmente garantiti ,quale la salute, la salubrità dell’aria e la pulizia del mare dell’intera penisola sorrentina . L’ingiusta situazione, va anche messa in raffronto alla posizione della  parte attrice, che ha sempre provveduto al pagamento del canone per la depurazione, rimanendo vanificata dall’inadempimento della società di Gestione Ottimale Risorse Idriche che ad oggi non ha ancora provveduto alla depurazione. L’attrice, quale  residente, si pone come vittima  di questo continuo e costante disservizio, nell’impossibilità di operare alcuna alternativa, in raffronto con  la responsabilità in capo alla società (Gori), destinata a gestire il servizio di collettamento e raccolta delle acque reflue per la depurazione. Il Decidente sottolinea, altresì, che l’intera normativa in materia (D.lg.vo n. 152 del 3.4.06  e D.Lg.vo n.  4/08 cit.) volta alla tutela ambientale con l’eliminazione, tra l’altro, degli scarichi delle acque reflue dell’intero sistema fognario, trae origine   -vedasi preambolo alle leggi richiamate- dall’applicazione di norme comunitarie,  la cui  tardiva o omessa applicazione determina –senza dubbio- il diritto al risarcimento dei danni in ragione del ritardo ,di cui vi è ampia prova in atti; dal momento che la richiesta in esame non ha natura extracontrattuale ,ma indennitaria ,in adesione al contenuto della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 9147 del 17 aprile 2009), ritenuta la giurisdizione e la competenza del Giudice adito,consegue  la relativa condanna della società convenuta  al risarcimento dei danni non patrimoniali richiesti  .     
Al riguardo il Decidente, conscio del dibattito  giurisprudenziale, ritiene ,valutati nella loro interezza, tutti gli elementi del caso concreto, che l’attrice in conseguenza della intollerabile situazione abbia effettivamente patito  un turbamento dell’animo, per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona (diritto alla salute)  direttamente tutelato dalla Costituzione (Cass. n. 26972 dell’11.11.2008),e,quindi,  a causa  della sofferenza contingente ha patito un  danno morale, o non patrimoniale, (art. 2059 c.c. ,Corte Cost. 233/2003) essendo stata costretta a subire gli effetti molesti fastidiosi  ed insalubri dell’inquinamento ambientale a causa della mancata depurazione delle acque nere, forzando il proprio stile di vita, in conseguenza del pessimo stato delle acque marine (Cass. III civ. n. 7875 del 31.3.09) ed a respirare aria insalubre.
In adesione al contenuto della sentenza della suprema Corte (Cass. 13 maggio 2009 n. 11059 ) ritenendo che l’attrice ha subito comunque un pregiudizio  e che è compito del Giudice -accertata la effettiva consistenza dello stesso- individuare quali ripercussioni negative si sono verificate sul valore uomo  (Casss. 9.4.2009 n. 8703) ,  si liquida  equitativamente,ex art. 1226 c.c.,  la somma di € 250,00,a titolo di danno non patrimoniale.
La domanda attrice  va dunque,parzialmente, accolta, nei limiti della  somma  di €   350,00  (€ 250,00  + 100,00), con la precisazione che sugli importi vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale , con decorrenza dalla data della presente sino al soddisfo,con esclusione della rivalutazione monetaria, essendo stati applicati criteri di determinazione all’attualità .
Rigetta ogni altra domanda,avanzata nei confronti della spa Gori ,perché infondata .
Le spese,stante il parziale accoglimento della domanda, concorrendo giusti motivi,   ex art. 92 c.p.c. vanno compensate  per la metà ,ponendo la restante parte,sia per l’attrice che per l’interventore,  a carico della società soccombente  e vengono liquidate ,in applicazione del c.d. criterio del “Decisum “ (Cass. Sez.Un. n. 19014  dell’11.9.07),sulla scorta della T.P., come in dispositivo.
                                                                           P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Sorrento  –dott. Eliso Desiderio- definitivamente pronunziando, nella causa  civile con  n. 2325/09 R.G. ,disattesa ogni altra istanza, così provvede:
– a) in parziale accoglimento della domanda,condanna la spa Gori in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell’attrice,a titolo di risarcimento danni, della somma di € 350,00 oltre interessi, come in parte motiva;
– b) Condanna la medesima convenuta spa Gori,in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite: -b1 in favore di parte attrice che liquida per la metà in   € 25,00 (50,00:2) per spese,  € 150,00 (300,00:2) per diritti ,€ 61,25 (122,50:2) per onorario,oltre rimborso per spese generali,come da T.P. vigente,IVA  e CPA,come per legge  ,con attribuzione ai difensori antistatari ;-b2) in favore dell’ interventore in € 20,00 ( 40,00:2) per spese,€ 27,50 (55,00: 2) per onorario ,€ 75,00 (150,00:2) per diritti oltre accessori di legge, con attribuzione;
– c)  dichiara improcedibile ed inammissibile  la domanda relativamente alla restituzione degli importi relativi ai servizi  di depurazione.
Così deciso in Sorrento   il  5.06.09
                                                                                                               IL GIUDICE DI PACE
                                                                                                              Dott.Eliso DESIDERIO
 

 

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