Sinistri tradali – lesioni personali e danni a cose – art. 3 L.102/06 – interpretazione sul rito da applicare – 27.11.06

Risarcimento Veicoli Natanti

Il Giudice di Pace di Bari, nell’ordinanza in oggetto, espone la propria interpretazione in relazione a due questioni processuali molto controverse e relative all’art. 3 L. n° 102/06. La prima questione interpretativa riguarda il rito da applicarsi nel caso di domande risarcitorie che abbiano per oggetto congiuntamente sia danni alla persona, sia danni alle cose. Il Giudice conclude stabilendo che vanno trattate secondo il rito del lavoro  ex art. 3 legge n. 102/06, prevalente su quello ordinario, tanto la causa che abbia per oggetto il solo risarcimento dei danni alla persona (morte o lesioni), quanto quella che abbia per oggetto congiuntamente il risarcimento sia dei danni alla persona che dei danni alle cose. La seconda questione riguarda quale rito prevalga nel caso di cause connesse cumulativamente proposte  o successivamente riunite aventi per oggetto, rispettivamente, danni alla persona (morte o lesioni) e danni alle cose. Anche in questo caso Il Giudice adito conclude esponendo una tesi interessante.  

                                                              IL GIUDICE DI PACE

sciogliendo la riserva che precede;
letti gli atti e i documenti di causa;visto l’art. 3 legge n. 102/06 stabilisce che “Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile”;
osserva quanto segue:la disposizione appena menzionata, a causa della sua laconica e infelice formulazione letterale, ha dato luogo a due questioni interpretative di ordine processuale:
1) quale rito debba applicarsi nel caso di domanda risarcitoria che abbia per oggetto congiuntamente sia danni alla persona sia danni alle cose;
2) quale rito prevalga nel caso di cause connesse cumulativamente proposte o successivamente riunite aventi per oggetto, rispettivamente, danni alla persona (morte o lesioni) e danni alle cose.
Con riferimento alla prima questione ritiene il giudicante che debba farsi applicazione del rito del lavoro anche nell’ipotesi in cui, oltre al risarcimento dei danni alla persona, venga congiuntamente domandato il ristoro dei danni alle cose.
Militano in questo senso una pluralità di argomenti:
a) Argomento teleologico. L’opzione interpretativa testé prospettata è quella più coerente con la ratio ispiratrice della legge 102/06 e con la volontà del legislatore quale risultante dai lavori parlamentari, che è manifestamente nel senso dell’applicazione del modello processuale del lavoro all’intero contenzioso in materia di infortunistica stradale per danni per morte o lesioni, con evidente intento di accelerazione e di unificazione dei riti, in ragione dei connotati di speditezza, celerità e maggiore funzionalità alla ricerca della verità materiale, che il modello processuale adottato riveste.
b) Argomento logico-letterale. Sotto il profilo della stretta formulazione lessicale, se è vero che l’art. 3 non fa esplicito riferimento ai danni alle cose, ciò che ha indotto qualche Autore a ritenere che essi esulino dalla sua sfera applicativa, è tuttavia altrettanto vero che neppure la norma li esclude espressamente. A prescindere da questa considerazione, l’interpretazione rigorosamente letterale della disposizione, nel senso che il rito del lavoro si applicherebbe soltanto ai giudizi in cui si controverta esclusivamente di danni alla persona, mentre qualora vengano allegati anche danni alle cose continuerebbe ad applicarsi il rito ordinario, conduce a conclusioni illogiche e irragionevoli. Difatti, alla luce della perspicua voluntas legis di cui si è già detto, risulta evidente che il legislatore ha reputato l’eventuale domanda congiunta di risarcimento di danni alle cose del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione del rito del lavoro, non essendo logicamente plausibile che egli abbia contraddittoriamente inteso sottrarre alla sfera di applicazione dell’art.3 (e, quindi, del rito del lavoro) i giudizi aventi per oggetto danni da lesioni o morte sol che congiuntamente a questi si domandi anche il ristoro di un qualsivoglia danno materiale. Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla inammissibile e irragionevole conclusione che il legislatore ha consapevolmente introdotto nella norma un occulto germe che ne rende impossibile l’applicazione, essendo a questo punto sufficiente che il danneggiato alleghi un qualsiasi danno alle cose, anche di modestissima entità, per ottenere il risultato di ricondurre l’intera domanda risarcitoria, ossia anche per la parte attinente ai danni alla persona, nell’alveo del rito ordinario;
c) Argomento sistematico. Premesso che il rito del lavoro è stato privilegiato dal legislatore rispetto a quello ordinario in ragione delle sue caratteristiche di maggiore celerità che in passato ne hanno suggerito l’esportazione in altri settori del diritto (cd. versioni “gemmate”), secondo alcuni Autori altrettanto non può dirsi con riferimento al processo ordinario davanti al Giudice di pace disciplinato dagli artt. 311 e ss. c.p.c, considerato che anche quest’ultimo rito è ispirato a criteri di snellezza, oralità, speditezza e concentrazione (altro discorso dovrebbe valere per il giudizio ordinario di cognizione davanti al Tribunale).
Osserva in contrario il giudicante che il rito del lavoro presenta rilevanti profili di maggiore celerità e di peculiarità anche se raffrontato all’ordinario rito davanti al Giudice di pace di cui agli artt. 311 e ss. c.p.c., e per tale ragione gli va preferito.
A titolo meramente esemplificativo, si possono ricordare: la tendenziale unicità dell’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c., laddove quella di trattazione ex art. 320 c.p.c., pur condividendo lo stesso predicato di tendenziale unicità, nondimeno può essere rinviata, sebbene per una sola volta e a determinate condizioni, ai sensi del comma 4 e, peraltro, nella prassi giudiziaria il rinvio ai sensi del quarto comma è pressoché la regola; il divieto delle udienze di mero rinvio stabilito dall’ultimo comma dell’art. 420 cit., che non trova corrispondenti nel processo davanti al G.d.p. e, per vero, neppure nel generale rito ordinario di cognizione; i poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice dall’art. 421, comma 2, c.p.c. che non trovano riscontro nel modello processuale ordinario; il potere attribuito al giudice dall’art. 424 c.p.c., se la natura della controversia lo richiede, di nominare in qualsiasi momento (e, dunque, anche prima dell’assunzione dei mezzi di prova) un consulente; la lettura immediata in udienza del dispositivo imposta dall’art. 429 c.p.c. e l’idoneità a tutti gli effetti di una copia di esso per procedere all’esecuzione forzata sancita dall’art. 431, comma 2, c.p.c., che sono entrambe disposizioni che non trovano corrispondenti tra quelle che disciplinano il processo davanti al G.d.p.
d) Argomento pratico. E’ appena necessario rilevare come sia pressoché inevitabile che alle lesioni personali e a maggior ragione alla morte derivate dalla circolazione stradale, si accompagnino necessariamente anche danni materiali ai veicoli coinvolti, non essendo immaginabile che a conseguenze personali di così grave momento non corrispondano altresì danni alla struttura materiale delle cose. Anche sotto questo profilo, pertanto, non può condividersi la tesi secondo cui la coesistenza di danni alla persona e di danni alle cose escluderebbe l’applicabilità del rito speciale del lavoro in favore di quello ordinario, in quanto così argomentando si finirebbe con il rendere sempre impossibile l’applicazione dell’art. 3 legge 102/96 e, conseguentemente, del rito del lavoro. D’altronde, anche nell’ipotesi di danni fisici o di morte che non siano la conseguenza di scontro tra veicoli, come nel caso dell’investimento del pedone, si registrano il più delle volte danni alle cose (lacerazione degli indumenti, perdita o distruzione degli occhiali, del telefonino, della borsa, dell’orologio da polso, ecc.) e, comunque, quei rari casi in cui l’investimento del pedone non cagioni anche danni materiali, non possono certo essere da soli sufficienti, attesa la loro scarsa incidenza statistica, ad indurre ad un contrario avviso.
Alla stregua degli argomenti fin qui svolti, deve concludersi che vanno trattate secondo il rito del lavoro ex art. 3 legge n. 102/06, prevalente su quello ordinario, tanto la causa che abbia per oggetto il solo risarcimento dei danni alla persona (morte o lesioni), quanto quella che abbia per oggetto congiuntamente il risarcimento sia dei danni alla persona che dei danni alle cose.

Passiamo ora ad affrontare la seconda questione, riguardante l’individuazione del rito prevalente ex art. 40, comma 3, c.p.c. nel caso di cause cumulativamente proposte ovvero successivamente riunite di cui una abbia per oggetto danni alla persona (rito del lavoro) e l’altra danni a cose (rito ordinario).
Occorre esaminare distintamente l’ipotesi in cui il soggetto che agisce per il ristoro dei danni è unico (tipicamente: il caso del proprietario che sia anche il conducente del veicolo coinvolto in un incidente stradale) da quella in cui i soggetti danneggiati siano più d’uno (tipicamente: il caso in cui il proprietario e il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente stradale siano persone differenti, e di essi il primo agisca per il risarcimento dei danni subiti dal veicolo, mentre il secondo per il risarcimento di quelli fisici).
Nella prima ipotesi, invero, la questione non ha ragione di porsi, giacché non v’è pluralità di cause, l’una avente ad oggetto i danni alle cose e l’altra avente ad oggetto quelli alla persona, bensì un’unica causa, le cui molteplici poste di danno e risarcitorie costituiscono voci dell’unico petitum e specificazioni dell’unica domanda e non già autonome domande. Sicché, lungi dal trovare ingresso la disposizione di cui all’art. 40, comma 3, c.p.c., postulando questa la pluralità delle cause, la questione si risolve più semplicemente alla stregua dei criteri dianzi individuati per l’ipotesi di causa avente per oggetto sia danni alle cose che danni alla persona, ossia facendo applicazione del rito del lavoro che prevale su quello ordinario ai sensi dell’art. 3 legge 102/06.
Nella seconda evenienza, seppure sussista pluralità di cause cumulate o connesse, ciononostante l’art. 40, comma 3, non può ugualmente trovare applicazione e, di conseguenza, non può disporsi alcun mutamento del rito né può farsi luogo al simultaneus processus. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha osservato che la trattazione congiunta e simultanea nello stesso processo di cause soggette a riti differenti può attuarsi, a norma dell’art. 40 c.p.c., esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. “per subordinazione” o “forte” di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., escludendo così la possibilità di proporre in un unico processo più domande soggette a riti differenti connesse soggettivamente ai sensi degli artt. 33, 103 e 104 c.p.c., giacché in tali ipotesi il cumulo delle domande è espressione di mera connessione cd. “per coordinazione”, dipendendo la trattazione simultanea unicamente dalla volontà delle parti, e non può ammettersi che il mutamento del rito imposto dall’art. 40, comma 3, c.p.c. possa dipendere da una mera scelta dell’attore di promuovere contestualmente cause non legate tra loro da un intenso legame di subordinazione (Cass. 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass. 10 novembre 1998, n. 11297; Cass. 14 gennaio 2000, n. 347; Cass. 12 gennaio 2000, n. 266).
In siffatte ipotesi, pertanto, essendo escluso il simultaneus processus, non potrà che procedersi alla separazione delle cause da trattarsi con riti differenti, stante l’inapplicabilità dell’art. 40 c.p.c. Tale soluzione, peraltro, soltanto prima facie potrebbe apparire processualmente antieconomica e foriera di rischi di contraddizione logica tra giudicati e ciò finanche nel caso in cui le cause, non cumulativamente proposte, pendano avanti a differenti giudici dello stesso ufficio e ne venga chiesta la riunione. Difatti, in una simile evenienza, tenuto conto che ai sensi dell’art. 274 c.p.c.
il Giudice Coordinatore non provvede egli direttamente alla riunione, ma soltanto ordina che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice per i provvedimenti opportuni, nulla impedisce a quest’ultimo di trattarle e istruirle parallelamente (sebbene non congiuntamente) e, soprattutto, appare del tutto inverosimile che egli, medesimo giudicante per entrambe, possa deciderle in maniera contraddittoria.

Orbene, nella presente fattispecie, in cui sono state cumulativamente proposte con il rito ordinario la domanda di P. A. volta al ristoro dei danni materiali riportati dal proprio veicolo e quella dì P. M. per il risarcimento dei danni alla persona riportati in qualità di trasportata a bordo del medesimo mezzo, ricorre l’ipotesi del litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. (cumulo soggettivo di domande oggettivamente connesse), sicché non può trovare applicazione l’art. 40, comma 3, c.p.c e le due cause, pertanto, vanno separate.
La causa proposta da P. A. seguiterà ad essere trattata con il rito ordinario con cui è stata proposta, la trattazione della causa instaurata da P. M., invece, già proposta con il rito ordinario, per le ragioni innanzi illustrate proseguirà, previo passaggio  ex art. 426 c.p.c., con il rito del lavoro.

                                                                       P.Q.M.

dispone il passaggio dal rito ordinario a quello speciale del lavoro di cui all’art. 3 legge n. 102/06 della causa proposta da P. M. e, per l’effetto, fissa l’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. per il giorno 16 marzo 2007, assegnando alle parti per l’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e di documenti in cancelleria il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia alla medesima udienza anche la causa proposta da P. A. al fine di procedere in quella sede alla separazione delle cause cumulativamente proposte.
Si comunichi.Bari, 27 novembre 2006

Il Giudice di Pace
Orazio Scappati 

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