Sinistri stradali – concorso di colpa – risarcimento danni materiali comprensivo di IVA – 14.12.07. –

Risarcimento Veicoli Natanti

Images: sinistro stradale.jpgLa violazione della regola di precedenza nell’attraversamento di un crocevia comporta la preponderante responsabilità dell’autore dello scontro, tuttavia il conducente dell’autovettura al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da ogni responsabilità, deve eseguire a sua volta l’attraversamento nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, prevedendo anche l’eventualità dell’altrui imprudenza.(Cass. civ., Sez. III, 12/12/2003, n.19053)…… Il risarcimento dei danni deve comprendere anche l’Iva seppure la riparazione al momento della proposizione della domanda non fosse ancora avvenuta, poiché é un adempimento obbligatorio per legge ai fini fiscali. Ciò é dovuto, a meno che non si dimostri che il danneggiato abbia diritto al rimborso o alla rivalsa dell’Iva versata, circostanza che non sembra ricorrere nel caso di specie, attesa la qualità delle parti”  

                                                                           REPUBBLICA ITALIANA

                                                                       In nome del Popolo Italiano  

IL GIUDICE DI PACE R. DI MARTINA FRANCA, dr. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente  SENTENZA  
nella causa, iscritta al n° R.G. 277/07, avente ad oggetto: Risarcimento danni circolazione veicoli, promossa da:  M. F., nato a Martina Franca (Ta) il ….., (c.f), ivi residente alla via A. ed elettivamente domiciliato alla via P. n.. presso lo Studio degli avv.ti M. G.e e L. C. che lo rappresentano e difendono giusta procura amargine dell’atto di citazione attore  
CONTRO
2) F.D., residente in Martina Franca ;
3) R.V., residente in Martina Franca al; convenuti contumaci  
nonché contro N. T. ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, ed in persona del suo procuratore, dott. A. L., rappresentata e difesa dall’avv. M. E. F. giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione e presso di lui elettivamente domiciliata a Taranto convenuta  
Conclusioni per l’attore: Voglia l’esimio sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, compiacersi di così provvedere: 1) Accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro de quo; 2) per l’effetto, condannare gli stessi in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento in favore dell’ attore della complessiva somma di € 1.000,00, per le causali in narrativa e comprensiva del danno da fermo tecnico, ovvero di quell’altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell’evento e sino all’effettivo soddisfo, il tutto, comunque, espressamente contenuto entro il limite di € 1.030,00; 3) condannare, infine, i medesimi convenuti, sempre in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento delle spese e competenze di causa.  
Conclusioni per la convenuta: voglia il Giudice di pace così provvedere: rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto; vinte le spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.   

                                                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Con atto di citazione notificato il 12.01.2007, il sig. M. F. conveniva in giudizio la N.T. Ass.ni ed i sigg.ri F. D. e R. V. per sentirli condannare al risarcimento dei danni, nella misura di € 1.000,00 subiti a seguito del sinistro occorso ad opera della sig.ra R. V. in data 10.08.2006.
Deduceva l’attore:
* che il giorno 10.08.06, il motociclo Scarabeo 50 tg., condotto dal figlio minore M. M. e di proprietà del sig. M. F. alle ore 20.30 circa percorreva via Taranto, in Martina Franca, con direzione Taranto e, giunto al semaforo posto all’incrocio con via Leone XIII, stante la luce rossa, si arrestava;
* che allo scattare della luce verde, dopo aver regolarmente presegnalato la svolta a sinistra, il motociclo riprendeva la sua marcia immettendosi su via Leone XIII e, dopo aver già percorso un tratto di strada, era violentemente urtato dall’autovettura Ford Focus tg. .., di proprietà del sig. F. D., condotta dalla sig.ra R. V. ed assicurata per la r.c.a dalla N. T. Ass.ni S.p.A., che, provenendo dalla direzione di Taranto, verso il centro abitato di Martina Franca, era ripartita a sua volta allo scattare del semaforo verde;
* che avendo inoltrato in data 01.09.2006 richiesta di risarcimento di danni, ricevuta dalla compagnia assicuratrice in data 08.09.2006, la stessa nonostante i solleciti ricevuti dal periferico Ispettorato sinistri, non aveva ritenuto di almeno formalizzare i motivi della mancata offerta. All’udienza del 15.03.2007 si costituiva ritualmente la N. T. Ass.ni S.p.A. che chiedeva il rigetto della domanda attorea ritenendo che la colpa dell’evento dovesse ascriversi alla condotta di guida del minore, che nello svoltare a sinistra, aveva omesso di cedere la dovuta precedenza al veicolo antagonista proveniente dall’opposto senso di marcia.
La stessa assicuratrice non contestava l’ammontare del danno per come indicato dalla avversa parte, osservando, però, che l’I.V.A. sarebbe potuta essere rimborsata solo a condizione che fosse stata prodotta la relativa fattura di spesa.
Nessuno compariva per F. D. e R. V., per cui era da dichiarare la loro contumacia.
Richiesta, ammessa ed espletata, in corso di causa, la prova testimoniale e l’interrogatorio formale dell’attore, precisate le conclusioni, fallito ogni tentativo di conciliazione, all’udienza del 19.10.2007, la causa era riservata per la decisione, senza 1’autorizzazione al deposito di note scritte.   

                                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE  

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell’azione, in quanto la domanda è stata proposta successivamente all’entrata in vigore della legge 21.02.2006, avendo la parte attrice avanzato la richiesta di risarcimento danni inoltrata a mezzo racc. A.R ricevuta in data 08.09.2006 dalla Compagnia di Assicurazioni, responsabile per la R.C. dell’autovettura “ Ford Focus tg.”. Non opportuna é la decisione della compagnia assicuratrice di non riscontrare la suddetta lettera, costringendo poi la parte attrice ad adire l’Autorità giudiziaria.
Non essendo comparsi gli altri due convenuti F. D. e R. V., senza giustificato motivo, pur avendo ricevuto notifica in data 16.01.2007, ne viene ora confermata la loro contumacia.
Dalle risultanze processuali, scaturisce la corresponsabilità dei due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo. A tal riguardo si osserva che dalla prova testimoniale é emerso che il minore, onerato ai sensi dell’art. 154 CDS di dare la precedenza all’autovettura procedente in direzione verso il centro abitato di Martina Franca, é stato urtato nella parte posteriore del motociclo, mentre svoltava a sinistra e nella corsia di percorrenza dell’autovettura antagonista.
Detta circostanza fa ritenere che lo stesso M. Michele era in fase di completamento della manovra di svolta a sinistra.
In questi casi la Corte di Cassazione ha stabilito il principio: “ La violazione della regola di precedenza nell’attraversamento di un crocevia comporta la preponderante responsabilità dell’autore dello scontro, tuttavia il conducente dell’autovettura al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da ogni responsabilità, deve eseguire a sua volta l’attraversamento nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, prevedendo anche l’eventualità dell’altrui imprudenza. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto corresponsabile nello scontro il conducente della vettura con diritto di precedenza il quale, sulla base delle risultanze testimoniali, si era dapprima fermato alla vista di un ciclomotore che sopraggiungeva ed era successivamente ripartito, fidando incautamente nella propria precedenza di diritto, mentre il conducente del ciclomotore proseguiva la marcia fino a determinare lo scontro).(Cass. civ., Sez. III, 12/12/2003, n.19053).
Nel caso in esame, proprio perché il motociclista può essere scattato prima del “verde”, il conducente dell’autovettura avrebbe dovuto regolare la velocità ai sensi dell’art. 141 del Codice della Strada, in particolare nell’attraversamento di quell’intersezione a “ T” ( Via Taranto-Via Leone XIII) molto trafficato, dove non é chiaro andando verso il centro abitato di Martina Franca, se in corrispondenza del semaforo, si può procedere per file parallele o meno ( una fila verso il centro abitato e l’altra di svolta a destra di immissione in Via Leone XIII).
Da quanto sopra è evidente la corresponsabilità al 50 % da attribuire a ciascuno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, per cui non resta superata la presunzione ex art. 2054 c.c., attesa la sua specifica funzione sussidiaria, come da insegnamento della S.C., secondo cui: ” Il principio della presunzione ex art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario ed opera solo nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause dell’evento dannoso (Cass. 3131/1996)”.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, non essendo contestato se non parzialmente dalla compagnia R.C. il preventivo dell’officina meccanica “ S. M.”, si tiene conto dello stesso che ha determinato i danni per la riparazione del motociclo in euro 738,00. La metà di detto importo é ridotta e determinata in via equitativa ad euro 369,00, comprensivo di IVA, ritenendo superflua la CTU per non aggravare le parti di un ulteriore onere processuale con le specificazioni in seguito riportate.
Il risarcimento dei danni deve comprendere anche l’Iva seppure la riparazione al momento della proposizione della domanda non fosse ancora avvenuta, poiché é un adempimento obbligatorio per legge ai fini fiscali. Ciò é dovuto, a meno che non si dimostri che il danneggiato abbia diritto al rimborso o alla rivalsa dell’Iva versata, circostanza che non sembra ricorrere nel caso di specie, attesa la qualità delle parti. Il fermo tecnico, trattandosi di una voce di danno, non può essere riconosciuto, in quanto manca qualsivoglia conforto probatorio.
Trattandosi di debito di valore sulla complessiva somma di € 369,00 vanno riconosciuti anche la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal giorno del sinistro alla data della sentenza e gli interessi legali a partire dalla data della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza reciproca e vengono liquidate equitativamente come in dispositivo.
A tal riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito: “ In materia di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che – per questo – la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi.
In particolare, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Nel riaffermare tali principi, la Corte di Cassazione, prendendo atto del contenuto dell’ordinanza n. 395 del 2004 della Corte Costituzionale, resa in riferimento ad una questione avente a suo presupposto il diritto vivente suddetto, ha ribadito il suo orientamento e ha affermato che le suesposte linee guida giurisprudenziali, elaborate nel corso di una sedimentata attività di interpretazione, pongono in bilanciamento i valori costituzionali della difesa delle parti nel processo (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata di quest’ultimo (art. 111 Cost., comma secondo, ultima parte) senza che – allo stato – sia possibile altra lettura costituzionalmente adeguata delle disposizioni di legge coinvolte, diversa da quella richiamata, pena l’accrescimento delle impugnazioni delle decisioni, con i conseguenti e immaginabili effetti inflattivi in ordine al numero dei processi – già particolarmente alto, fino ai limiti di guardia – e ai costi collettivi sempre più elevati).(Cass. civ., Sez. I, 22/04/2005, n.8540.) 
  

                                                                                       P.Q.M.  

Il Giudice dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da M. F. contro la N.T.Ass.ni, nonché contro F. D. e R. V., ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così   PROVVEDE  
1) dichiara la responsabilità concorsuale al 50 % dei due conducenti antagonisti M. M. e R. V.;
2) di conseguenza condanna F. D. in solido alla compagnia assicuratrice per la RCA, la N. T. Ass.ni, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 369,00, compreso IVA a titolo di risarcimento dei danni, a parte la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dì dell’evento alla data della sentenza e gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo;
3) condanna gli stessi convenuti al pagamento della metà delle spese e competenze della presente procedura e che liquida detta metà in via equitativa in complessivi Euro 420,00 di cui € 250,00 per diritti, € 40,00 per spese ed € 130,00 per onorario, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge, a parte gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo; 4) compensa il rimanente 50 % di spese; 5) sentenza esecutiva, come per legge.  
Così deciso a Martina Franca il 14.12.2007
Il Giudice di Pace R.
( Dr. Martino Giacovelli) 

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