Sinistro stradale – risarcimento danni –cessione del credito futuro – 24.04.2012. –
Il Giudice di Pace di Palermo, dopo aver fatto una premessa su quanto disposto dall’Ordinamento sulla libertà contrattuale ex art. 1322 cc, ha precisato che “nella disciplina della cessione di crediti, la legge “ prescinde dallo scopo per cui si attua il trasferimento di crediti e si interessa unicamente dei suoi effetti, di modo che la struttura e l’essenza del contratto non muta qualunque ne sia lo scopo“ Cio’ posto, appare di tutta evidenza l’interesse sotteso alla cessione del c.d. credito futuro, inerente al “ rimborso, da parte del responsabile del sinistro e suoi coobligati, di gestori o di soggetti tenuti al risarcimento anche ai sensi degli artt. 144 e 149 d.lgs 209/2005, dell’importo da questi dovuto per il risarcimento del danno patito…a seguito del sinistro “. A tal proposito, l’orientamento pressoché consolidato della Suprema Corte – in subiecta materia – appare volto ad affermare che “la notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO
Il Giudice di pace della VIII sezione civile , Dott. Vincenzo Vitale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14582/11 R.G., e promossa da
R. Caterina, R. Rosaria e R. Domenica, rappresentate e difese dall’Avv. Francesco S., presso il cui studio, sito in via E. …, hanno eletto domicilio
attrici
contro
H.D.I. Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Santo S., presso il cui studio, sito in via M. …, hanno eletto domicilio
convenuta costituita
T. Salvatore
convenuto contumace
Oggetto : R.C.A.
Conclusioni : come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del 14/11/2011, le attrici, nella qualità di eredi della de cuius, Sig.ra M. Concetta (deceduta il …), citavano in giudizio i predetti convenuti al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo tg. …, coinvolto nel sinistro del 18.02.09, cagionato dall’autovettura tg. … di proprietà del Sig. T..
Le R. precisavano che la compagnia assicurativa del veicolo attoreo liquidava stragiudizialmente alla Sig.ra Mediate l’importo di e 1.300,00, che veniva trattenuto da quest’ultima a titolo d’acconto del maggior danno sofferto.
Contumace il convenuto T. Salvatore, si costituiva in giudizio l’H.D.I. Assicurazioni S.p.a. che, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione attiva delle attrici, atteso che in data 21.05.2009 veniva comunicata a quest’ultima la cessione del credito operata dalla Sig.ra M. in favore della ditta …
Parte convenuta chiedeva quindi condannarsi le attrici per temerarietà di causa.
In ordine all’eccezione preliminare sollevata dalla convenuta H.D.I. Ass.ni S.p.a., ci si riporta al proprio indirizzo giurisprudenziale, gia’ espresso in varie pronunce (per tutte, Gdp Palermo 9524/2009 R.G.), secondo cui “a seguito della notificazione a controparte del credito ceduto, quest’ultimo risulta opponibile alla stessa (cosi’, Cass. Civ. 9761/2005), anche se trattasi di credito futuro (per tutte, Cass. Civ. 17162/2002; 7083/2001)“, ma all’uopo appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni al fine di esplicitare ancor piu’ chiaramente l’accoglimento della predetta eccezione.
Va osservato che la libertà contrattuale, consacrata nell’art. 1322 c.c., si manifesta in varie forme consentite dal legislatore : fra queste, la libertà di concludere o meno un negozio, la libertà di fissarne il contenuto; ancora la libertà di creare figure negoziali atipiche o di scegliere la struttura negoziale piu’ confacente alle esigenze del commercio.
La succitata autonomia contrattuale è disciplinata dall’articolo 1322 c.c., in base al quale essa è il potere di un soggetto di autodeterminare i propri rapporti con i terzi mediante contratti tipici e atipici, che però devono essere meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
L’autonomia contrattuale è una specificazione del più generale principio dell’autonomia privata che consente ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante negozi giuridici.
Il nostro ordinamento riconosce valore vincolante ai precetti stabiliti dai privati, purchè siano rispettate le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume.
Orbene, tale libertà contrattuale si manifesta sotto un duplice aspetto : da un lato, le parti possono costituire, regolare o estinguere rapporti patrimoniali, cioè possono disporre dei propri beni e possono obbligarsi ad eseguire prestazioni a favore di altri, con libertà di scelta fra i vari tipi contrattuali previsti dalla legge, ma anche nel determinare il contenuto del contratto, entro i limiti posti dalla legge (potendo vieppiu’ concludere contratti atipici per realizzare finalità atipiche).
Dall’altro, sussiste il principio giuridico, secondo cui nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri o contro la propria volontà : è il principio espresso dall’art. 1321 c.c., secondo cui il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, e la frase “fra loro” contenuta nel citato articolo significa che il contratto non vincola se non chi ha partecipato all’accordo, che ha espresso il proprio consenso a costituire regolare o estinguere un rapporto giuridico- patrimoniale.
Il comma 2 dell’art. 1322 c.c., infatti, prevede che il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, tranne che nei casi previsti dalla legge.
Le parti, pur tuttavia, in virtù di un’autonomia contrattuale disciplinata dall’art. 1322 c.c., possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e tale disposizione trova riscontro costituzionale nell’art. 41 della Costituzione il quale al primo comma enuncia il carattere “libero” dell’iniziativa economica privata, esercitabile dall’imprenditore quale soggetto che svolge un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Come sancito dal secondo comma dello stesso art. 41 della Costituzione, tale iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà o alla dignità umana e proprio in considerazione di ciò la legge si preoccupa di determinare programmi e controlli opportuni affinché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Le parti – conclusivamente – possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Questo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte, Cass. Civ. 719/61), fondatosi sulla scorta del dettato normativo.
Orbene, nella disciplina della cessione di crediti, la legge “ prescinde dallo scopo per cui si attua il trasferimento di crediti e si interessa unicamente dei suoi effetti, di modo che la struttura e l’essenza del contratto non muta qualunque ne sia lo scopo“ (cosi’, recentemente, Cass. Civ. 13253/06 ; 14610/04).
Cio’ posto, appare di tutta evidenza l’interesse sotteso alla cessione del c.d. credito futuro, inerente al “ rimborso, da parte del responsabile del sinistro e suoi coobligati, di gestori o di soggetti tenuti al risarcimento anche ai sensi degli artt. 144 e 149 d.lgs 209/2005, dell’importo da questi dovuto per il risarcimento del danno patito…a seguito del sinistro “.
A tal proposito, l’orientamento pressoché consolidato della Suprema Corte – in subiecta materia – appare volto ad affermare che “la notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (così, Cass. Civ. n. 1684/12 ; conf. da Cass. Civ. 28300/2005).
Orbene, nella fattispecie considerata, dall’esame degli atti prodotti dalla convenuta H.D.I. Assicurazioni S.p.a. si evince la regolare comunicazione a quest’ultima della cessione del credito ad opera della Sig.ra M. Concetta, ed in favore della ditta ……(in data 20/03/2009).
Conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità della domanda attorea, spiegata dalle Sig.re R. Caterina, R. Rosaria e R. Domenica per carenza di legittimazione attiva in capo alle stesse.
Di contro, non si rinvengono i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c., atteso che non emergeva dagli atti di causa l’effettiva conoscenza della detta circostanza da parte delle attrici R..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano in via equitativa, ma con riferimento alle tariffe forensi ancora in vigore, nell’importo di € 560,00, oltre Iva e Cpa.
P. Q. M.
Visti gli artt. 2697 c.c. e 91 c.p.c.;
Dichiara l’inammissibilità della domanda attorea, formulata in data 14/11/2011 dalle Sig.re R. Caterina, R. Rosaria e R. Domenica, come sopra rappresentate e difese, per carenza di legittimazione attiva in capo alle stesse.
Condanna le attrici R. Caterina, R. Rosaria e R. Domenica alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad € 560,00, oltre Iva e Cpa, in favore della convenuta H.D.I. Assicurazioni S.p.a.
Cosi’ deciso in Palermo, li’ 24/04/2012.
Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)