Corte Costituzionale Ordinanza n° 224 – circolazione stradale – competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede il danneggiato – 20.06.08.
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Procedimento civile – Competenza e Giurisdizione – Azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale – Competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede il danneggiato – Omessa previsione – Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e del giudice naturale precostituito per legge – Mancanza di indicazioni sulla fattispecie del giudizio a quo con conseguente impossibilita’ di valutare la rilevanza della questione – Manifesta inammissibilita’. – Cod. proc. civ., art. 18. – Costituzione, artt. 3 e 25. (GU n. 27 del 25-6-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 18 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 14 luglio 2006 dal Giudice di pace di Taranto nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Stano e Edilverbera s.n.c. ed altri, iscritta al n. 848 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2008;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito della Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella;
Ritenuto che, con ordinanza del 14 luglio 2006, il Giudice di pace di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 18 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in relazione all’azione di risarcimento di danni derivanti dalla circolazione stradale, omette di prevedere la competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede il danneggiato da fatto illecito, in tal modo violando il principio di ragionevolezza e quello del giudice naturale precostituito per legge;
che il rimettente osserva che, per quanto attiene ai giudizi di risarcimento del danno promossi da danneggiati da incidenti derivanti dalla circolazione stradale nei confronti delle compagnie di assicurazione, l’introduzione di un giudizio nel foro ove l’obbligazione e’ sorta ovvero ove risiede il convenuto (e con particolare riguardo alla sede legale dell’impresa assicuratrice) determina, per il danneggiato, un notevole aumento dei costi delle spese processuali e soprattutto extraprocessuali, nel caso in cui il foro non coincida con quello di sua residenza, essendo egli costretto ad intraprendere un giudizio fuori della propria sede, con conseguente notevole limitazione nella tutela dei suoi diritti;
che, al contrario, la compagnia assicuratrice avrebbe il vantaggio di essere convenuta nella sua sede, nonostante essa, per la sua organizzazione, sia capillarmente presente in ogni circoscrizione con i propri ispettorati;
che, afferma il rimettente, nei fatti, le compagnie di assicurazione, molto spesso pretestuosamente, non adempiono alle proprie obbligazioni risarcitorie, facendo affidamento proprio sulla mancata disponibilita’, da parte del danneggiato, di mezzi idonei a perseguire un’azione in un foro lontano dalla sua residenza;
che, piu’ correttamente, sottolinea il rimettente, l’art. 1469-bis, n. 19 cod. civ. stabilisce che si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto la fissazione della sede del foro competente nelle cause fra consumatore e professionista avente localita’ diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
che, analogamente, l’art. 444 cod. proc. civ., in deroga ai principi dettati in materia di competenza per territorio, e, segnatamente, a quello dell’art. 18 cod. proc. civ., prevede, nelle controversie in materia di previdenza e assistenza, la competenza territoriale del foro in cui risiede l’attore;
che e’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto in primo luogo che la questione sia dichiarata inammissibile, per la radicale assenza di qualsivoglia descrizione della fattispecie e, nel merito, che la stessa sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che il Giudice di pace di Taranto dubita, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’art. 18 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in relazione all’azione di risarcimento di danni derivanti dalla circolazione stradale, omette di prevedere la competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede il danneggiato da fatto illecito, in tal modo violando il principio di ragionevolezza e quello del giudice naturale precostituito per legge;
che il rimettente, limitandosi a trascrivere pedissequamente la memoria depositata da una delle parti, non fornisce alcuna informazione utile sulla vicenda processuale;
che la mancanza di ogni indicazione sul giudizio a quo preclude a questa Corte il doveroso controllo sulla rilevanza della questione, rendendo la stessa manifestamente inammissibile (si vedano, tra le altre, ordinanze nn. 396, 447, 450 del 2007). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 18 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 giugno 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Mazzella
Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 giugno 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola