Sinistri stradali – eccezione di improcedibilità ex. art. 7 DPR 254/06 comma 2° – 14.11.07.-
Il Giudice di Pace di Pomigliano D’Arco, nella ordinanza in oggetto, ha precisato che nel caso in cui la compagnia di assicurazione, a seguito della ricezione di una messa in mora incompleta per la mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 7 co. 2° DPR 254/06, in un primo momento faccia regolare richiesta di integrazione dei dati e, successivamente, nelle more, provveda ad effettuare la liquidazione del danno, non possa poi, nel caso in cui l’attore non sia soddisfatto dell’offerta e voglia incardinare un giudizio per ottenere la differenza, sollevare l’eccezione di improcedibilità, perché l’avvenuto risarcimento (fosse anche incongruo rispetto all’effettivo danno) ha vanificato gli effetti di cui al citato articolo, in quanto la compagnia di assicurazione era già stata messa in condizioni di poter definire bonariamente la vicenda.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Pomigliano D’Arco Avv. Giovanni Manfredi ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA FUORI UDIENZA
Nella causa iscritta al N. 1191/A/07 del Ruolo Generale Sciogliendo la riserva,- letti gli atti di causa,
– preso atto dell’eccezione d’improponibilità sollevata dalla convenuta XXX assicurazione s.p.a.,
– ritenuta che la stessa appare essere rituale ma non pertinente al caso di specie, in quanto:
–vero è che, a seguito di richiesta d’indennizzo ex art. 147 co. 2° dlt. 209/05, con racc. a.r. la convenuta s.p.a. sollecitava il presunto danneggiato a fornire indicazioni relative alle generalità dei testimoni nonché il nome del danneggiante, e che pertanto i termini di cui al co. 1 dell’art. 7 dpr 254/06 s’intendevano sospesi come previsto dall’art. 7 dpr 254/06 co.2:
–ma è altrettanto vero che al fine di poter dire della indicata interruzione, va in primo luogo analizzata la bontà della richiesta d’integrazione dati, al fine di garantire l’esclusione di ogni attività speculativa ai soli fini dilatori.
Ciò detto, bisogna evidenziare che la convenuta s.p.a. successivamente alla richiesta di cui prima, ha di fatto risarcito (solo in parte sostiene l’attore) il danno secondo una valutazione del proprio consulente-tecnico.
Orbene, si commenta che, l’avvenuto risarcimento (fosse anche incongruo rispetto all’effettivo danno) ha vanificato gli effetti di cui al citato art. 7 co. 2° dpr 254/06, in quanto è giusto ritenere che la convenuta s.p.a. era stata già messa in condizioni di poter definire bonariamente la vicenda.
Tale ovvia considerazione, trae logicità dal fatto, che se fossero mancati taluni elementi necessari alla definizione della pratica di risarcimento, in nessun caso la compagnia convenuta avrebbe provveduto ad indennizzare il danneggiato.
Pertanto rigetta l’eccezione d’improponibilità e, ritenuti pertinenti, ammette i mezzi istruttori così come articolati dalle parti con i testi indicati, rinvia per l’espletamento all’udienza del …12.2007.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni
Pomigliano D’Arco, 14.11.2007
Il Giudice di Pace
Avv. Giovanni Manfredi