Sanzioni amministrative – confisca motoveicoli – 16.01.07

Il Giudice di Pace di Napoli, con ordinanza del 23.12.2005, depositata in pari data, ha sollevato la questione della legittimità costituzionale dell’art. 213, 2 comma sexies, del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada), così come introdotto dalla legge di conversione n. 168 del 17.8.2005 del D.L. 30.6.2005 n. 115, per aperto contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione; La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 453 del 13.12.2006, depositata in data 3.1.2007, ha ritenuto che, alla luce del ius superveniens, si imponeva la restituzione degli atti al Giudice.., “ per una rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni sollevate”. Il Giudice di Pace di Napoli, a seguito della citata ordinanza emessa dalla Corte Cost., ha ordinato alla resistente Polizia Municipale, di restituire immediatamente al ricorrente il motociclo, unitamente alla carta di circolazione e ad ogni altro documento eventualmente posto sotto sequestro, consentendone la piena e libera circolazione.

                                         
                                             UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
                                                SEZIONE CIVILE GIUDICE DI PACE Avv.
                                                       ORDINANZA FUORI UDIENZA 
nel procedimento civile n….. promosso…………………………………………COMUNE DI NAPOLI
E PREFETTURA DI NAPOLI, avente ad oggetto “opposizioni a sanzioni amministrative”,
                                                                   PREMESSO
Che lo scrivente giudice, con ordinanza del 23.12.2005, depositata in pari data, ha sollevato la questione della legittimità costituzionale dell’art. 213, 2 comma sexies, del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada), così come introdotto dalla legge di conversione n. 168 del 17.8.2005 del D.L. 30.6.2005 n. 115, per aperto contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli art. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del C.d.S. o per commettere un reato;
·               Che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 453 del 13.12.2006, depositata in data 3.1.2007, rilevato che, nelle more dell’esame delle fondate eccezioni sollevate, il Legislatore, con la legge n. 286 del 24.11.2006 di conversione del decreto-legge n. 262 del 3.10.2006, all’art. 2 commi 168 e 169, ha modificato sia il testo dell’art. 171, comma 3 del C.d. Strada che quello dell’art. 213, comma 2 sexies, disponendo il fermo amministrativo del veicolo per 60 gg (o per gg. 90 se nel biennio) per le violazioni di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 e limitando invece la confisca dello stesso ai soli casi in cui il detto veicolo (auto o ciclomotore) sia stato adoperato per commettere un reato, ha ritenuto che alla luce di detto isu superveniens si imponeva la restituzione degli atti allo scrivente Giudice, “ per una rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni sollevate”;
·      Tanto premesso e ritenuto, sciogliendo la riserva di sospensione del presente giudizio a suo tempo ordinata, così
                                                                      DISPONE
1.         Ordinata la resistente Polizia Municipale di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t. di restituire immediatamente (se non già avvenuto) al ricorrente il motociclo tipo Honda SH Targato ..unitamente alla carta di circolazione e ad ogni altro documento eventualmente posto sotto sequestro, consentendone la piena e libera circolazione;
2.            ferma restando, allo stato degli atti, la dichiarata sospensione provvisoria di ogni esecuzione, rinvia la causa per il merito all’udienza del 26 marzo 2007, ora di rito;
3.            manda alla cancelleria di notificare con urgenza e nei termini di legge la presente ordinanza al ricorrente ed alla P.A. resistente. 
Così deciso in Napoli 16 gennaio 2007.
IL GIUDICE DI PACE
il cancelliere  

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