Sanzioni amministrative – Art. 146 comma III Cds – 16.11.2006

Giudice di Pace di Empoli – Art. 146 comma 3° codice della strada – indicazioni degli addetti del traffico“La gestualità dell’agente operante, sulla strada, deve sempre essere chiara in modo da non provocare possibili equivoci da parte del conducente “La mano delloperatore costituisce infatti sempre un semaforo. Di conseguenza, deve essere esatta come la lanterna semaforica o comunque tale, da non offrire alibi di sorta ai trasgressori”.  

                                     
                                        UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI
                                                    REPUBBLICA ITALIANA
                                           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI, Dott. Filippo Iannitelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Causa civile n. 275\06 R. G. C.,promossa da: xxxxxxx, con lavv. xxxxxxxControSindaco di xxxxx, con xxxxxxxxx
Oggetto:Verbale di contestazione n. 15337 del 06\03\06 perché- in violazione 146\3 CDS- xxxxxx, percorrendo Via Cavour, non si arrestava allincrocio con Via L. …, nonostante la presenza ed il segnalale, al centro della strada, di un agente della Polizia Municipale che regolava il traffico dei veicoli, inibendo al veicolo della ricorrente, capofila di una serie di macchine, la marcia ed il moto appunto lungo Via Cavour.La ricorrente, nellimmediatezza, contestava lillecito.Il tutto meglio descritto nel PVC, da aversi qui per trascritto e riportato.
                                                       Svolgimento del processo
Con ricorso inoltrato, xxxxxxxxxx esponeva quanto segue.Nel dì del fatto percorreva Via Cavour.Giunta allintersezione fra Via Cavour e Via Leonardo …, si arrestava davanti ad un agente di Polizia Municipale che, con il braccio destro, segnalava la manovra dimmissione dei veicoli provenienti da Via ….Terminata la manovra, lagente abbassava il braccio, a suo dire, senza ulteriore segnalazione.Lopponente allora si rimetteva lentamente in marcia. Lagente però si voltava in direzione della xxxxxxxx, intimandone larresto. Comando immediatamente eseguito sul margine della carreggiata opposta.Ne scaturiva un dialogo fra i due soggetti. Luno attestante linfrazione, laltro contestando.Il difensore del ricorrente concludeva per lannullamento del PVC.Si costituiva il Sindaco di xxxxxx, confutando il ricorso e chiedendone la reiezione, in presenza di una chiara segnalazione dellagente operante, nonché della trasgressione da parte ricorrente.Nel corso di causa, era escussa come teste lagente operante ed interrogata la ricorrente. Prese quindi le conclusioni, previa memoria illustrativa, il Giudice tratteneva la causa a sentenza, leggendo il dispositivo alla fine delludienza giornaliera.
                                                           Motivi della decisione
Preliminarmente, il Giudice non tiene conto delle motivazioni prospettate nella comparsa illustrativa perché, talora, non pertinenti ed estranee al giudizio.Quanto al merito, si giudica che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.Certamente, nel dì del fatto lagente operante che, tra laltro ha testimoniato, era sul luogo dellinfrazione a regolare il traffico, data la presenza nei paraggi anche di una scuola.La conducente, a bordo di un veicolo primo di una fila di macchine, si era correttamente arrestata, avendone ricevuto manuale segnalazione dalloperatore.Di seguito, la xxxxxxxx, ovviamente defluiti i pedoni e forse in una stasi della cinematica gestuale dellagente, aveva probabilmente avuto la sensazione od il convincimento di poter impegnare lincrocio.Durante il breve segmento stradale da un marciapiede allaltro, tuttavia, loperatore intimava lalt ed il conducente si fermava, in pedissequa osservanza del comando ricevuto.Chiaramente, pur non ponendo minimamente in dubbio la testimonianza dellagente, il Giudice comunque osserva come la condotta della xxxxxxxxx sia o divenga spiegabile, solo da:–un comando non esattamente impartito;–o, se si vuole, un comando non esattamente percepito.Sta di fatto che la pretesa contravventrice era stata correttamente ferma davanti ad una serie di veicoli ed, al segnale acustico dellagente, si era potuta arrestare in un uno spazio del tutto angusto. Il che dimostra la lentezza della marcia.Lesperienza comune poi, che costituisce prova nel processo, ci narra che nessun automobilista, con le sanzioni poste, violerebbe un segnale manuale di Stop, impartito ed alla presenza di un agente operante.Quanto alla gestualità dei comandi, si nota anche che talora si mostrano troppo accennativi, ogni tanto eseguiti in modo stringato e familiare.Invece gli stessi, proprio per le conseguenze gravi con cui sono tutelati, debbono necessariamente essere ed apparire ieratici, di chiara, inequivocabile e trasparente percezione.Non si pretende che si ripassi il famoso film Il Pizzardone, ma nemmeno si può semplificare il gesto di comando ad una specie di cenno.La mano delloperatore costituisce infatti sempre un semaforo. Di conseguenza, deve essere esatta come la lanterna semaforica o comunque tale, da non offrire alibi di sorta ai trasgressori.Il che si è verificato probabilmente nella fattispecie e, nel dubbio, al Giudice non resta altro oltre lapplicazione del principio pro reo.Il Gudice di Pace di Empoli,
                                                                    P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Compensa le spese di giudizio.Empoli, 16\11\06Il Giudice di Pace (Dott. Filippo Iannitelli)

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