Sanzioni amministrative – violazione dell’art. 7 commi 1 e 15 del Codice della Strada – 06.04.2012. –

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Images: strisce.jpgIl Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una  contravvenzione del codice della strada, ha rigettato il ricorso proposto dall’automobilista che ha eccepito l’illegittimita’ della contestazione, in quanto le strisce blu, delimitanti l’area di parcheggio a pagamento, all’interno della detta via, risultano inglobate nell’ambito della carreggiata, e non all’esterno della stessa, per come viene sancito dall’art. 7 C.d.s. Infatti, il Giudice adito, dopo aver descritto la differenza tra sosta e parcheggio, ha precisato che di regola il parcheggio deve essere collocato fuori del flusso della circolazione, ma non necessariamente fuori della sede stradale e che, pertanto, non appare possibile affermare che a bordo strada non si possa parcheggiare : risulta consentito, infatti, il parcheggio nella cd. “fascia di sosta laterale”.
                      
                                             

                                                                       REPUBBLICA ITALIANA

                                                                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                        UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10183/11  R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

G. C., RAPPRESENTATA E DIFESA DALL’AVV. ……, PRESSO IL CUI STUDIO, SITO IN VIA E….., HA ELETTO DOMICILIO

contro

COMUNE DI PALERMO,IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE, RAPPRESENTATO E DIFESO DAL

COMM. DI P.M. ….

Oggetto : O. S. A.

                                                                             FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 20/07/2011 l’opponente impugnava il verbale di violazione n. ……O, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di  Palermo in data 01/04/2011, atteso che il conducente del veicolo contravvenzionato violava l’art. 7 commi 1 e 15 del codice della strada in quanto sostava senza esporre la scheda parcheggio in via XX Settembre n. 56.
L’istante eccepiva anzitutto l’illegittimita’ della contestazione, in quanto le strisce blu, delimitanti l’area di parcheggio a pagamento, all’interno della detta via, risultano inglobate nell’ambito della carreggiata, e non all’esterno della stessa, per come viene sancito dall’art. 7 C.d.s.
La ricorrente, inoltre, rilevava l’illegittimita’ del verbale per mancanza, nel luogo della commessa violazione, di parcheggi liberi.
Eccepiva, quindi, l’assoluta carenza di potere degli organi accertatori, nonché la mancata indicazione nel corpo del verbale della disposizione di cui all’art. 157 C.d.s. (ritenuta violata).
Evidenziava, infine, l’illegittimità del verbale elevato nonostante la scadenza della convenzione tra il Comune di Palermo e l’Amat, relativa alla gestione degli spazi tariffati.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo confutava le eccezioni dell’opponente, rilevando la regolarità normativa della zona in questione, sia per ciò che concerne la delimitazione della carreggiata che per quanto riguarda la collocazione dell’area P6 (ove ricade la via XX Settembre n. 56) all’interno della c.d. zona A del territorio di Palermo.
Produceva inoltre la determina sindacale n. 182/2006 con cui l’ausiliario del traffico (che elevava la multa) risulta legittimato ad operare quale agente accertatore, nonché la convenzione fra Comune ed Amat S.p.a., regolante la gestione dei parcheggi, ove si evince che “alla scadenza dell’affidamento, le aree di sosta continueranno ad essere gestite in regime transitorio dall’assegnatario fino alla conferma esplicita, del Comune di Palermo, di dismissione…o della stesura di nuovo contratto di affidamento allo stesso assegnatario” (art. 8 conv. Cit.).
Si osserva anzitutto che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa , di cui all’art. 22 della Legge 689/81, cosi’ come nell’ordinario processo civile, vige il principio dell’onere della prova a carico delle parti in causa, onere disciplinato dagli artt. 2697 e ss. del Codice Civile.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, appare opportuno esaminare compiutamente il panorama legislativo e giurisprudenziale in materia.
Il codice della strada definisce “sosta” la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente ex art. 157, comma 1, lett. c) – e “parcheggio” l’area o l’infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, comma 1, n. 34).
Il parcheggio o la sosta dei veicoli che il sindaco può “vietare o limitare o subordinare al pagamento” – “ex” artt. 7, comma 1, lett. a) e 6 comma 4, lett. d) – si distinguono conseguentemente tra loro – secondo la Suprema Corte – “solo per l’elemento topografico della sosta dei veicoli (nel primo caso, avviene in un’area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e nel secondo, in aree poste all’interno della carreggiata) e non anche per la durata della loro protrazione nel tempo” (per tutte, Cass. Civ. 22036/08).

La “carreggiata”, a mente dell’art. 3 C.d.S., indica “la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli : essa è composta da una o più corsie di marcia ed è, in genere, pavimentata e delimitata da strisce”.
La norma, al n. 7, prevede che la carreggiata è generalmente delimitata da strisce di margine.
Quindi – afferma la giurisprudenza della Suprema Corte – “non può coincidere con la porzione di strada destinata al parcheggio, ma comprende invece tutta l’area transitabile (cfr. Cass. n. 1598/1970, Cass. penale n. 7569/1972), sia essa a doppio senso che a senso unico”.
L’art. 7 C.d.S. citato, prescrive che le aree di parcheggio devono essere poste all’esterno della carreggiata e senza creare intralcio per la circolazione.
La loro regolamentazione è affidata, ex art. 149, all’amministrazione comunale mediante tre diverse colorazioni degli stalli, di cui quella azzurra indica la zona a pagamento : la presenza di tale strisce colorate serve quindi a delimitare la parte di strada destinata a parcheggio, ed esclusa dal transito, dunque esterna alla carreggiata.
Tuttavia, per i giudici della Cassazione, “l’assenza della striscia bianca che delimiti quest’ultima area, peraltro come rilevato neppure prescritta obbligatoriamente, resta priva di rilevanza.
È sufficiente, infatti, la striscia colorata ad individuare sia l’area di sosta che le modalità della sua regolamentazione” (così, Cass. Civ. 4172/2007).
Sulla scorta di quanto rilevato, si evince che di regola il parcheggio deve essere collocato fuori del flusso della circolazione, ma non necessariamente fuori della sede stradale.
Pertanto, non appare possibile affermare che a bordo strada non si possa parcheggiare : risulta consentito, infatti, il parcheggio nella cd. “fascia di sosta laterale”.
Quanto al secondo motivo di ricorso, si ricorda che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 116 del 9 gennaio 2007, affermavano che “ è nullo il verbale di accertamento e contestazione per sosta vietata in un’area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un’area di parcheggio libera “.
L’art. 7, comma 8 del codice della strada, infatti, stabilisce che “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta “.
Tale obbligo, pur tuttavia, non sussiste nei casi di:
1 ) area pedonale;
2 ) zona a traffico limitato;
3 ) zone definite “A” dall’articolo 2 del DM 1444/68 e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Nel caso di specie, il locus della commessa infrazione risulta ricadere nel punto 3) della normativa di riferimento, come documentalmente provato, ex art. 2697 c.c., dal Comune di Palermo.
Quest’ultimo – in ordine al terzo motivo di ricorso – forniva altresì in giudizio la prova della sussistenza dei poteri di ausiliario del traffico in capo all’agente accertatore che, nella fattispecie, elevava l’impugnato verbale.
In tal senso, ci si limita a ricordare che i Comuni possono conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle societa’ di gestione dei parcheggi limitatamente alle aree oggetto di concessione : cosi’ dispone l’art. 3 commi 132-133 della Legge 15707/1997 n. 127 ( c.d. Bassanini-ter ).
Il conferimento di dette funzioni comprende – come dispone l’art. 68 comma 1 del Decreto Legislativo n. 488/99 (c.d. Legge Finanziaria per l’anno 1999 ) – i poteri di contestazione, nonché di redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile.
Per di piu’, dall’entrata in vigore del D.lgs n. 488/99, “ le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, con gli effetti di cui all’art. 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal Sindaco (art. 68 comma 2 D.lgs 488/99 ).
In argomento, l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte appare chiaro, laddove afferma che “occorre che l’Amministrazione opposta provi, ex art. 2697 del Codice Civile, (come nel caso di specie, n.d.r.) i poteri dell’ausiliario nominativamente designato dal Sindaco, con la produzione in giudizio dell’ordinanza sindacale, a cui il D.lgs 488/99 demanda in via generale, in quanto la stessa P.A. assume, in sede di opposizione a sanzione amministrativa, veste di attrice, con conseguente onere probatorio della propria pretesa creditoria” (Cass. Civ. 25/10/1990 n. 11449).
Irrilevante appare il quarto motivo di ricorso, atteso che nel corpo del verbale – a prescindere dall’omessa indicazione dell’ulteriore disposizione dell’art. 157 C.d.s., risulta essere presente la sommaria descrizione della contestata infrazione, nel pieno rispetto dell’art. 200 C.d.s.
Quanto, infine, all’ultimo motivo di ricorso, dall’analisi degli atti prodotti in giudizio si rileva, in linea di principio, la legittimità dell’atto impugnato, in quanto elevato in regime di c.d. proroga, secondo quanto previsto dall’art. 8 della Convenzione n. 182/2006, stipulata tra il Comune di Palermo e l’Amat S.p.a., operante fra le parti stipulanti.
A tal proposito, va osservato, incidenter tantum, che la ricorrente non risulta possedere, nel caso di specie, l’interesse legittimo, a cui fa riferimento la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, laddove afferma che “in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara” : il suesposto principio giuridico può essere fatto valere soltanto in presenza di un valido interesse che “legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all’espletamento di una gara ed al rispetto delle norme dettate in materia di scelta del contrante, onde l’eventuale nullità o inefficacia della clausola contrattuale che preveda un rinnovo o una proroga va accertata in via incidentale dal giudice amministrativo, competente a conoscere in via principale della eventuale lesione del predetto interesse legittimo” (cosi’, Cons. Stato sez. V, decisione 08.07.2008 n° 3391).
Per tutti questi motivi, va rigettata l’opposizione di che trattasi, con conseguente convalida del verbale impugnato.
Considerata la specificità della controversia, si ritiene che ricorrano i presupposti processuali per compensare fra le parti le spese di lite.

                                                                                 P. Q. M.

Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81 ;

Rigetta l’opposizione proposta in data 20/07/2011 dalla ricorrente Giuffrè Cristina, come sopra rappresentata e difesa.
Convalida, conseguentemente, il verbale di contestazione n. ……/O, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di  Palermo in data 01/04/2011, attesane la sua legittimità.
Condanna l’opponente, Sig.ra G. C., ex art. 204-bis C.d.s.,  al pagamento dell’importo della sanzione pecuniaria di € 37,54 , da effettuarsi entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza ed a vantaggio del Comune di Palermo.
Spese processuali compensate.
Si onera la Cancelleria della trasmissione della presente sentenza alla parte opposta, Comune di Palermo, entro trenta giorni dal deposito della stessa.

Cosi’ deciso in Palermo addi’ 06/04/2012.

                                                                                        Il Giudice di Pace
                                                                                    (Dott. Vincenzo Vitale)

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