Sanzioni amministrative – Tutor – mancata indicazione nel verbale della presenza di cartelli o dispositivi luminosi che segnalassero l’utilizzo di apparecchiature elettroniche – verbale nullo -20.06.2012. –

“Ritiene, inoltre, questo giudicante di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’indicazione nel verbale della presenza di cartelli o dispositivi luminosi che segnalavano la presenza di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità costituisce per la Pubblica Amministrazione un vero e proprio onere in quanto, in ossequio al principio della trasparenza e correttezza della PA.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ll Giudice di pace di Napoli. 8^ sezione civile, nella persona dell’avv. Antonio Vecchione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RG, …. vertente
TRA
S. SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata presso lo studio dell’avv. C. C. in Napoli al viale G. n….
opponente-
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli (già Prefettura Di Napoli), in persona del Prefetto
pro tempore della provincia di Napoli -dom.to per la carica presso III Area Ufficio contenzioso
del Giudice di Pace -Via Nuova Marina n. 147-
Napoli:
opposto contumace
OGGETTO: opposizione sanzione amministrava avverso verbale di contravvenzione n. SCV0….., elevato dalla polizia stradale di Avellino in data 09 aprile 2011, per infrazione al codice della strada.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 23 della L. 6891981, il ricorrente proponeva opposizione avverso l’iscrizione nei ruoli esattoriali della sanzione amministrativa, di cui all’illecito indicato nel verbale di contravvenzione e deduceva illegittimità della pretesa sanzionatoria della P. A. per nullità della notifica del verbale di contravvenzione per mancata contestazione immediata dell’infrazione per mancata taratura delle apparecchiature elettroniche nulia per del verbale di contravvenzione e per insussistenza dell’infrazione
Chiedeva pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato e della sanzione irrogata.
La PA-opposta non si costituiva ne la Polizia stradale di Avellino producevano la documentazione concernente la violazione in questione
All’udienza tenutasi nella data sottoindicata, il giudice decideva la causa come da dispositivo di cui dava lettura.
Giova premettere che con l’opposizione all’ingiunzione viene introdotto un giudizio tendente all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale l’amministrazione opposta ha veste sostanziale di attore. Sotto il profilo dell’onere probatorio ed è utile altresi sottolineare che il giudice deve accogliere l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
Nel caso di specie, risulta acquisito agli atti di causa il processo verbale di contravvenzione che fa piena prova, ai sensi dell’att 2700 cc. fino a querela di falso della provenienza del documento nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p u attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti anche senza la presunzione di verità, che per legge deve essere attribuita all’atto pubblico non concerne anche le dedizioni e le valutazioni tratte dal pubblico ufficiale. Ed invero, per dimostrare che le stesse non siano esatte l’opponente può offrire qualunque mezzo di prova. Infatti il verbale di accertamento dell’infrazione “Fa piena prova fino a querela di falso solo con riguardo ai fatti del pubblico ufficiale attestanti come avvenuti in sua presenza, nonchè ovviamente, alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale ed e dichiarazioni delle parti, ma tale fede privilegiata pero non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante. ivi comprese le circostanze di fatto documentate nel verbale che relazione atte modalità di percezione, non siano state possibili di conoscenza secondo criteri diretti ed oggettivi e la cui conoscenza abbia comportato necessariamente da parte del verbalizzante margini di apprezzamento (Cass. sez Un. n. 1254592 e Cass Civ.525 95), vale la pena di aggiungere che a seguito dell’opposizione il giudice ha il potere della PA., controllandone l’intrinseco fondamento storica dei fatti e della loro riferibilità all’opponente sia sul piano della qualificazione giuridica.
L’opposizione merita accoglimento nei termini che segue.
Occorre considerare che il verbale in oggetto del presente giudizio, distinto dal numero SCV000,…. veniva elevato dalla Polizia stradale di Avellino in quanto il conducente del veicolo Tg …. nel procedere sulla Tangenziale di Napoli, in data 17 marzo 2011 superava di oltre dieci km i limiti massimi di velocità e l’infrazione veniva accertata con il cd “tutor Ritiene questo giudicante di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la violazione al codice della strada fatta eccezione per le ipotesi tassative previste dall’art. 384 del reg: esec. deve essere immediatamente contestata al trasgressore e dell’avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale contenere le dichiarazioni che gli interessati intendono rendere (Cass. Civ. 8837 del 28/04/2005)
Da tale principio ne discende che l’indebita omissione della contestazione costituisce violazione di legge, la quale rende illegittimi i successivi atti del procedimento, e che tale omissione non può essere colmata con un richiamo generico all’art.184 del CdS, Nel caso di specie, tenuto conto che l’accertamento dell’infrazione è avvento mediante il rilevamento di apparecchiature elettroniche ed in un determinato tratto di strada la contestazione dell’infrazione risulta effettuata nel rispetto dell’art.384 delle nome di attuazione del codice della strada, coi come previsto dall’art. del D. L. n.121/2002 (Cass. civ. n.1015609).
Non può trovare accoglimento la doglianza relativa alla mancata taratura delle apparecchiature dal momento che l’accertamento dell’infrazione mediante il SICVE deve avvenire con apparecchiature approvate dal Ministero dell’Interno ed, inoltre, l’organo accertatore procedeva alla rilevazione della velocita con una riduzione pari al 5%, come indicato anche nel verbale di contravvenzione.
Occorre tuttavia, rilevare che la mancata produzione di documentazione da pare della PA. non consente di statuire sulla regolarità dell’accertamento dell’infrazione e, quindi sulla fondatezza della richiesta avanzata dalla PA.
Ritiene, inoltre, questo giudicante di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’indicazione nel verbale della presenza di cartelli o dispositivi luminosi che segnalavano la presenza di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità costituisce per la Pubblica Amministrazione un vero e proprio onere in quanto, in ossequio al principio della trasparenza e correttezza della PA. cosi come prevista dalla L 241 so e modificata dalla L.80/50 , quale è tenuta a fornire al trasgressore informazioni certe sulla legittimità e correttezza della procedura sanzionatoria applicata Tali disposizioni sono contenute anche in una circolare del Ministero dei Trasporti (Prot. n. 20767 del 04 marzo 2008) dalla quale risulta che, per ottemperare ai principi innanzi indicati, il Ministero dell’Intemo ha provveduto a modificare i modelli dei verbali per la contestazione delle violazioni dell’art. 142 del CdS. Nel caso di specie il verbale di contravvenzione non indica la presenza di cartelli o dispositivi luminosi che segnalassero l’utilizzo di apparecchiature elettroniche per il rilevamento della velocità.
L’opposizione, per i motivi innanzi indicati deve essere accolta ed annullato il verbale di contravvenzione e la relativa sanzione.
Sussistono giusti motivi in considerazione della peculiarità delle questioni trattate per compensare tra le parti le spese del giudizio, avendo la PA. agito senza colpa sulla base della documentazione formalmente legittima.
il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disattesa o assorbita, cosi provvede: a) in accoglimento della domanda, annulla l’ingiunzione e la sanzione opposte ed annulla l’iscrizione a ruolo esattoriale di cui al verbale di contravvenzione n. SCV……/11
b) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosi deciso in Napoli il 20 giugno 2012
Il cancell.
le p.e.
Il Giudice di Pace
Avv. Antonio Vecchione