Corte di Cassazione n° 22342/09 – cartelle esattoriali – notifica presso persona giuridica – valida anche se ricevuta da soggetto non dipendente ma addetto alla ricezione -21.10.09. –

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Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione avverso una cartella esattoriale, ha stabilito che “Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza”.  

                                                           CORTE DI CASSAZIONE 

                                                        SECONDA  SEZIONE  CIVILE

                                                 SENTENZA N. 22342 DEL 21/10/2009 

                                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza del 3 novembre 2005, il giudice di pace di Roma respingeva l’opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) proposta dal P. R. C. avverso il Comune di Roma, afferente, stando al ricorso, a sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, con la quale aveva lamentato “la mancata notifica del verbale di accertamento di violazione da cui era scaturita l’iscrizione a ruolo”. 
Il giudicante rilevava che era irrilevante la mancata identificazione della persona che aveva ricevuto la notifica inoltrata a mezzo posta e sottoscritto la relata, trattandosi di “persona delegata” al ricevimento dell’atto, che era presente nella sede del partito e quindi apparentemente idonea. 
Con atto notificato il 26 maggio 2006, il P. R. C. proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 149 c.p.c.. Il Comune rimaneva intimato. 
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale chiedeva la declaratoria di inammissibilità del gravame, qualificando il ricorso al giudice di pace come opposizione all’esecuzione, soggetta ad appello. Fissata l’adunanza in camera di consiglio per il 25 novembre 2008, parte ricorrente depositava memoria in cui invocava, tra l’altro, la cessazione della materia del contendere in relazione alla sopravvenuta normativa di condono per affissione abusiva manifesti. Disposta con ordinanza interlocutoria la rimessione a pubblica udienza, la causa perveniva all’udienza odierna. 

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Con unico motivo parte ricorrente lamenta violazione di legge relativamente alla notifica del verbale di accertamento della violazione.
 Espone che la persona ricevente non era identificabile e che questo rendeva impossibile verificare se avesse qualità legittimanti la ricezione. Sostiene che non si ravvisava alcuna sottoscrizione utile “ai fini di una sua eventuale identificazione”. Ne desume la mancata osservanza del termine di cui all’art. 201 C.d.S. che impone la notifica del verbale entro 150 giorni dall’accertamento. 
Il ricorso è ammissibile. 
Riferendosi, come risulta dalla cartella esattoriale, a violazione del codice della strada ed essendo proposta avverso la cartella in funzione recuperatoria (cfr Cass. 17312/07) della mancata opposizione al verbale di accertamento, l’opposizione era soggetta alla normativa di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23 e quindi al successivo ricorso per cassazione. Il motivo fatto valere è però infondato. 
L’avviso di ricevimento, che nella parte destra reca il timbro 6 novembre 2001, al contrario di quanto esposto in ricorso, non è privo di sottoscrizione, ma evidenzia nell’ultima riga della prima colonna una firma, posta proprio sopra la dicitura stampigliata “firma del destinatario o della persona abilitata”. Al di sotto sono presenti la data manoscritta (6/11/2001) e la sigla dell’agente postale che recapitò il plico notificato a mezzo posta. 
Posta questa premessa di fatto, la Sezione ritiene di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Sicchè, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti in alcuna delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere alle sue dipendenze, non era addetta neppure alla ricezione di atti, per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass. 12754/05, ma v. utilmente anche Cass. 11804/02; 16102/07; 10307/09). 
La presenza nella sede della società esclude che possa avere rilevanza la non leggibilità della firma, posto che l’ente destinatario deve essere a conoscenza di quali erano le persone abilitate presenti in quel determinato giorno presso la sede amministrativa, potendo quindi riconoscere il segno grafico apposto dal ricevente. 
Ove invece parte opponente ipotizzi che, fuori dalla ipotesi sopraesposta, vi sia stata abusiva e dolosa interferenza di soggetto spacciatosi con l’agente postale quale destinatario o persona abilitata non le resta che proporre querela di falso (cfr. Cass. 1906/08, che si riferisce all’ipotesi di “assoluta estraneità” del ricevente con la sfera personale o familiare del destinatario). 
Nella specie il P. ricorrente non ha proposto querela di falso, nè offerto prova della assenza di poteri di ricevimento della corrispondenza in capo a chi sottoscrisse l’avviso; si è limitato a prospettare una formalistica ipotesi di nullità per mancata identificazione della persona fisica consegnataria, benchè essa non sia necessaria quando il ricevente si qualifichi quale destinatario o persona abilitata. 
Infondatamente – e non senza contraddizione con l’ipotesi della non identificabilità del consegnatario – nega inoltre la sussistenza di una sottoscrizione. 
Segue da quanto esposto il rigetto del ricorso, cui non segue la condanna di parte soccombente alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato Comune. 

                                                                       P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso.   

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