Sanzioni amministrative – sistema di rilevazione automatica”Tutor” – verifica periodica -20.01.2010. –

Il Giudice di Pace di Bari, con la sentenza in oggetto, ha accolto il ricorso di un automobilista avverso un verbale di accertamento avvenuto mediante sistema di rilevazione automatica”Tutor”. In particolare, il Giudice adito, dopo aver precisato che per consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada  né il relativo regolamento di esecuzione  prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, ha stabilito che  per i nuovi  sistemi di rilevazione, tra i quali rientra il c.d. tutor o sicve si richiede, invece, allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dall’azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature.  

                                                           GIUDICE DI PACE BARI  

                                                       sentenza 20.01.2010 n. 403   

                                   

                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato presso questo ufficio in data 10.07.2009, la I. S.p.A. proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione prot. n. …/09Fasc. n. 434, emessa dalla Prefettura di Teramo in data 29.04.2009, e chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato.
Con il suddetto provvedimento era stato respinto il ricorso proposto avverso il verbale n. SCV .. del 10.10.08 emesso dalla polizia stradale di Teramo, ed irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 296,00, oltre accessori, per un totale di € 312,29, per la violazione dell’art. 142, comma 8, del C.d.S.
La Prefettura di Teramo non si costituiva.
All’udienza odierna, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa. L’istruttoria è stata soltanto documentale. 

 
                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Prefettura di Teramo, non costituitasi in giudizio, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’odierna udienza.
Occorre anzitutto chiarire che, per quanto l’accertamento per cui è causa sia relativo ad un illecito posto in essere al di fuori del territorio del comune di Bari, questo giudice non può dichiarare la propria incompetenza per territorio.
Si tratta, infatti, di un accertamento avvenuto con il c.d. sistema tutor, il quale, per le sue caratteristiche funzionali, non consente di stabilire con esattezza il luogo preciso di perfezionamento dell’illecito.
Com’è noto, invero, questa modalità di accertamento dell’infrazione di cui all’art. 142 del C.d.S., si basa sulla misurazione della velocità media tenuta da un utente della strada, in un tratto collocato tra due punti determinati, nei quali sono collocati gli strumenti di rilevazione automatica.
Nel caso di specie, l’illecito sarebbe stato commesso sull’autostrada A14 Bologna – Bari – Taranto, nel tratto compreso tra il km 340.700, nel territorio del comune di Morro d’Oro, ed il km 349.000, nel comune di Pineto. Si tratta, dunque, di uno spazio che ricade nella competenza per territorio di due giudici di pace, quello di Notaresco e quello di Atri.
Ebbene, questa incertezza non consente di emettere una sentenza di incompetenza: ai sensi dell’art. 44 del c.p.c., infatti, il giudice che dichiara la propria incompetenza per territorio deve indicare il Giudice competente (e ciò coerentemente con i motivi che affermano la propria incompetenza) (Cass. Civ. 18.04.2008, n. 10236).
Nel merito, la I. S.p.A. denuncia, tra l’altro, che l’apparecchio utilizzato per la rilevazione dell’illecito per cui è causa non sia stato sottoposto a periodica taratura e controllo di efficienza. Il motivo è fondato e, in quanto tale, assorbe e rende superfluo l’esame delle ulteriori censure.
È noto che, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione (ad. 345 del DPR 16.12.1992, n. 495) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura (Cass. 19.11.2007, n. 23978; 05.07.2006, n. 15324; 16.05.2005, n. 10212; 20.04.2005, n. 8233; 10.01.2005, n. 287; 22.06.2001, n. 8515; 05.06.1999, n. 5542).
Occorre però ulteriormente precisare che l’indirizzo ermeneutico testé indicato si è consolidato prima che cominciassero ad essere usati apparecchi di rilevazione automatica degli illeciti stradali che funzionano in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite.
Questi ultimi sistemi di rilevazione, tra i quali rientra il c.d. tutor o sicve, utilizzato nel caso di specie, richiedono, invece, allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dall’azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature.
Questa verifica periodica, secondo le disposizioni dell’art. 4 del D.M. 29.10.97, relativo all’approvazione dei prototipi degli strumenti per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, deve essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale (Cass. Civ. Sez. 29334/08). Ebbene, nel caso di specie, nonostante l’esplicita contestazione della I. S.p.A., parte opposta non ha in alcun modo provato di aver effettuato i preventivi controlli di cui al cit. art. 4 del D.M. 29.10.1997.
L’opposizione va quindi accolta.
La novità e complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese e competenze di causa. 

                                                                        P.Q.M.
 

Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata dalla l. S.p.A., con ricorso depositato in data 10.07.2009 così decide:
1 dichiara la contumacia della Prefettura di Teramo;
2 accoglie l’opposizione;
3 compensa le spese.

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