Opposizione a decreto ingiuntivo – competenza per valore del Giudice di Pace – 20.12.07. –
Il Giudice di Pace di Caserta, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativamente alla determinazione della competenza per valore ha ribadito: “La domanda proposta dinanzi al giudice di pace, sia nel processo di cognizione che nel procedimento monitorio, avente ad oggetto un credito, senza la specificazione del suo contenimento nei limiti della competenza del giudice adito, deve presumersi, ai sensi dell’art. 14 c.p.c., pari al limite massimo della competenza del giudice di pace, previsto dall’art. 7 c.p.c., in € 2.582,28 ed in € 15.493,71, a seconda che si tratti di cause riguardanti beni mobili o di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti. La competenza per valore a pronunziare il decreto ingiuntivo va determinata con riferimento al giorno in cui il ricorso viene depositato nella cancelleria del giudice al quale è diretto, non avendo alcuna rilevanza i mutamenti successivi di fatto e di diritto intervenuti dopo il deposito”. REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA 1a SEZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z Anella causa iscritta al n. …/07 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, introitata in decisione nell’udienza del 14.12.2007, vertente: T R A TIZIO, nato a Caserta il … , elettivamente domiciliato in Caserta… , presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato in calce all’atto di citazione; -opponente- E . S.r.l., in persona del l.r.p.t., con sede in S. Nicola La Strada …. , elettivamente domiciliata in Caserta … , presso lo studio dell’Avv. … che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; -opposta- *** Conclusioni: come da verbale di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione a d.i., ritualmente notificato, Tizio , rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva la … S.r.l., in persona del l.r.p.t., innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: si revochi il D.I. opposto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. A fondamento della domanda l’opponente deduceva: 1) preliminarmente, eccepiva l’incompetenza per valore del Giudice adito se si considera che la domanda è di valore indeterminato e, quindi, di competenza del Tribunale ed, infatti, la richiesta riguarda il pagamento della somma di € 1.883,22, oltre interessi, senza alcuna precisazione che ne limitasse il valore nei limiti della competenza del Giudice adito; 2) nel merito, la richiesta non risulta documentalmente provata ed in ogni caso il pulitore automatico INDIGO non corrisponde a quanto si dice fornito, trattandosi nel caso di specie di aliud pro alio. Si costituiva l’opposta ….. S.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla proposta opposizione e chiedeva: a) ex art. 648 c.p.c., si conceda la provvisoria esecuzione del d.i. opposto non essendo l’opposizione fondata su prova scritta; b) nel merito, si rigetti l’opposizione confermando l’opposto decreto ingiuntivo; c) vinte le spese e competenze di giudizio, con attribuzione. A sostegno delle proprie tesi, l’opposta deduceva: 1) il valore della causa, a mente dell’art. 10 c.p.c., si determina sommando al capitale gli interessi scaduti, anteriori alla proposizione della domanda, già maturati, cioè, prima della notifica del decreto ingiuntivo. Il ricorso è stato depositato in data 16.4.07 e notificato unitamente al decreto in data 3.5.2007 e, dunque, considerate le modalità di pagamento: € 1.000,00 al 30.6.2006 ed € 800,00 al 3.5.2007, gli interessi maturati alla data di presentazione del ricorso erano pari ad € 56,63 che, sommato al capitale, dà un totale di € 1.939,85, ampiamente nei limiti della competenza per valore del giudice adito. 2) Al fascicolo del monitorio risultavano allegati: il contratto di fornitura, la fattura e la bolla, nonché due assegni protestati di importo pari a quello della fattura. 3) In questa sede viene anche esibita la copia autentica delle scritture contabili della ….. S.r.l., relative alla fattura emessa a carico dell’opponente; 4) si ha consegna aliud pro alio nei casi in cui la cosa consegnata sia totalmente diversa da quella commissionata, nel senso della sua inidoneità ad assolvere alla funzione economico-sociale; 4) dalla data della consegna, avvenuta nel giugno 2006, nessuna contestazione era mai pervenuta alla comparente, prima della notifica dell’atto di opposizione. Nessun mezzo istruttorio veniva chiesto o espletato. Il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta della documentazione in atti, ai sensi dell’art. 321 c.p.c., invitava le parti a rassegnare le conclusioni ed a discutere la causa che, all’esito, veniva introitata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La proposta opposizione è infondata e va rigettata. Preliminarmente, a parere del decidente, la domanda proposta dinanzi al giudice di pace, sia nel processo di cognizione che nel procedimento monitorio, avente ad oggetto un credito, senza la specificazione del suo contenimento nei limiti della competenza del giudice adito, deve presumersi, ai sensi dell’art. 14 c.p.c., pari al limite massimo della competenza del giudice adito, previsto dall’art. 7 c.p.c., in € 2.582,28 ed in € 15.493,71 a seconda che si tratti di cause riguardanti beni mobili o di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti. Inoltre, la competenza per valore a pronunziare il decreto ingiuntivo va determinata con riferimento al giorno in cui il ricorso viene depositato nella cancelleria del giudice al quale è diretto, non avendo alcuna rilevanza i mutamenti successivi di fatto e di diritto intervenuti dopo il deposito. In concreto, il ricorso per ingiunzione di pagamento era stato proposto per € 1.800,00 relativi alla sorta capitale del credito, oltre le spese di protesto di due assegni bancari per € 83,22 ed oltre gli interessi legali dalla data della fattura al saldo. Risultando, dunque, la fattura emessa in data 30.9.2006 ed in ricorso per il monitorio depositato in data 16.4.2007, gli interessi, calcolati al tasso legale vigente del 2,50%, incidevano, a quest’ultima data, per circa € 46,50. Pertanto, il valore del ricorso per ingiunzione di pagamento, alla data della sua proposizione, aveva un valore complessivo pari ad € 1.929,72 e, quindi, ampiamente nei limiti della competenza per valore di questa Giustizia, € 2.582,28, a nulla incidendo, com’è noto, le spese del procedimento monitorio, liquidate nel decreto ingiuntivo emesso. Consegue che la proposta eccezione di incompetenza per valore del giudice adito va rigettata perché infondata. Nel merito, la tesi di parte opponente, secondo cui il pulitore automatico “Indigo” non corrispondeva a quanto fornito, trattandosi, in specie, di aliud pro alio, si dimostra assolutamente pretestuosa ed inconsistente. In primis, va considerato che dalla data di avvenuta consegna del pulitore “Indigo”, del 6.7.2006, come si rileva dalla bolla di trasporto n. B447 (esibita in copia in sede motoria), alla data di notifica dell’atto di opposizione, nessuna doglianza da parte dell’opponente è stata rivolta alla … s.r.l. di nessun tipo e tanto meno sulla corrispondenza dello stesso pulitore a quanto fornito. Aggiungasi che la ricorrente aveva esibito, a corredo del ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre la detta bolla, la copia della commissione, sottoscritta da Tizio , in data 30.6.2006, la fattura di vendita n. 465/bis del 30.9.2006, di € 1.800,00, ed anche la copia di due assegni bancari, emessi dall’opponente, il primo in data 30.9.2006, di € 1.000,00, tratto sul Banco di Roma di Caserta ed il secondo in data 20.2.2007, di € 800,00, tratto su Poste Italiane di Caserta, rimasti entrambi insoluti e protestati. Nel presente procedimento, poi, la medesima opposta ha esibito la copia autentica delle scritture contabili, relative alla fattura emessa a carico di Tizio , citata sopra. Le esposte considerazioni inducono il decidente a rigettare la proposta opposizione perché palesemente infondata. Consegue che il decreto ingiuntivo opposto va confermato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P. Q. M. Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando, sulla opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da Tizio, contro la … S.r.l., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) Rigetta la proposta opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 628/07 del 20.4.2007, reso da questa Giustizia; 2) Condanna Tizio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 600,00, di cui € 240,00 per diritti, € 270,00 per onorari ed il resto per spese e 12,50%, oltre C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione al procuratore costituito per la società opposta. Si esegua nonostante gravame. Caserta, 20 dicembre 2006 Il Giudice Coordinatore Avv. Generoso Bello |