Sanzioni amministrative – rilevatore elettronico T-Red – accensione luce gialla semaforo – durata troppo breve – verbale nullo – 31.08.07. –

Sanzioni Amministrative

Il Giudice di Pace di Treviso, con la sentenza in oggetto, accoglie il ricorso di un automobilista stabilendo che, il rilevatore elettronico denominato T-Red fatto installare dal comune, sia stato preimpostato, per l’accensione del segnale giallo, per una durata troppo breve, forse, proprio al fine di aumentare il numero delle possibili infrazioni. Infatti:  Il tempo di accensione della luce gialla non può essere strettamente necessario in teoria ma va prudenzialmente e cautelativamente stabilito in misura superiore a quello tecnicamente sufficiente per l’arresto di un veicolo – 3,9 secondi mal si conciliano in concreto con i tempi di reazione di una persona normale. L’automobilista che sopraggiunge nell’area d’incrocio non ha il tempo necessario per percepire la luce gialla e reagire di conseguenza decidendo se sia più opportuno proseguire la marcia liberando l’area oppure arrestarsi bruscamente a pericolo di tamponamento.”  

                                                                          REPUBBLICA ITALIANA

                                                                     GIUDICE DI PACE DI TREVISO

                                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Gaetano Cavallino ha pronunciato la seguenteSENTENZA
Nel procedimento iscritto al ruolo il 31/08/2007 al n° 8102/07Promosso con ricorsoDAP. M. I . nata il …….. a ………. e residente in ………………….– Ricorrente – Opponente
CONTRO
Comune di Villora -Convenuta – Opposta
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa. 

                                                                           Svolgimento del processo

P.M.I. proponeva opposizione avverso i verbali elevati nei suoi confronti dalla Polizia locale di Villorba il 2/4/2007 ed il 28/05/2007 con detti verbali si contestava al conducente l’auto ……. di proprietà della ricorrente di aver violato gli articolo 41 comma 11 – 146 comma 3 del Codice della Strada perché in Villorba all’incrocio tra viale Repubblica e via Fontane aveva oltrepassato la linea di arresto e proseguito la marcia mentre il semaforo segnava luce rossa. 
La ricorrente negava ogni addebito, facendo presente di non aver voluto infrangere le norme del codice stradale: e di aver impegnato l’incrocio mentre il semaforo proiettava luce verde.
Eccepiva che quattro secondi non erano sufficienti per valutare se arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza o proseguire la marcia.Eccepiva altri motivi, che non si ritiene di dover riportare essendo pregnante il motivo di cui sopra.
All’udienza odierna concludeva per l’accoglimento del ricorso.Il Comune di Villorba, costituitosi in giudizio, ribadiva la legittimità dopo l’accertamento.
Faceva presente che il semaforo in questione era da sempre regolato con la durata del giallo in quattro secondi, e che tale tempo era sufficiente ad arrestare il veicolo.
In atti da indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Ministero dei Trasporti aveva indicato come sufficiente una durata minima per la luce gialla di 3 secondi per una velocità di Km/h. 50.
All’udienza odierna concludeva per il rigetto del ricorso. 

                                                                               – In fatto e diritto –

All’esito dell’istruttoria espletata e dalla documentazione acquisita è emerso quanto segue.
La Giunta Comunale di Villorba in sede di bilancio ed assegnazione di risorse per corrispondere indennità al Sindaco, agli assessori comunali e gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali con delibera n° 156 del 11/2006 aveva deciso di installare un documentatore fotografico di infrazioni all’incrocio tra viale Repubblica e Via Fontane.
A tale incrocio negli anni precedenti non si erano verificati incidenti stradali di rilievo.
A seguito di ciò il Comandante della Polizia Locale aveva contattato alcune aziende del ramo ed alla fine, dopo una gara, era stata prescelta la CI.TI. Esse s.r.l. di Rovellasca (Como).
Detta azienda aveva in data 4/3/2007 installato all’incrocio l’apparecchiatura denominata T-Red. Ha assunto per contratto anche l’incarico di curarne la manutenzione e di provvedere alla raccolta dei dati fissati necessari per lo sviluppo delle foto, che raccoglie in un C.D. e consegna alla polizia locale.
Per il noleggio del T.Red. e l’opera svolta la CI.TI.Esse s.r.l. riceve un compenso proporzionato al numero delle sanzioni incassata: €33,60 per ogni sanzione.
E’ interesse pertanto della CI.TI. Esse s.r.l. che il Comune incassi quante più sanzioni possibile per aumentare il proprio compenso.
La base ad un astratto calcolo teorico, il segnale giallo cioè il segnale che preavvisa la comparsa del rosso al semaforo di cui sopra è stato preimpostato per la durata di 3,9 secondi.Gli incassi del Comune e della CI.TI. Esse s.r.l. si sono rivelati al di sopra di ogni rosea aspettativa, tanto da far scrivere al Comando della Polizia locale in una nota inviata a questo Ufficio “l’elevato numero di accertamenti è stata una autentica sorpresa anche per noi operatori tanto che non erano pronti neanche logisticamente ad affrontare l’enorme mole di lavoro.
Si pensi ad esempio alla carta per la stampa dei verbali che era stata acquisita in relazione al numero dei verbali ipotizzato in fase di previsione, ma immediatamente insufficiente a consentire la pronta notifica dei verbali!!”.
Effettivamente risultano elevati in pochi mesi migliaia di verbali per la violazione degli articoli 41/11 – 146/3 Codice della Strada.
I ricorsi in opposizione pervenuti in questo Ufficio ammontano per lo stesso periodo, a circa 1.200.
Il Comune però non sembra interrogarsi sulle cause di un così elevato numero di contestazioni (che ha dato luogo anche a manifestazioni di protesta popolare riportata dalla stampa).
Forse ne deduce che trattasi saltanto di automobilisti indisciplinati.
Ciò può anche essere vero per alcuni casi, ma dall’esame dei ricorsi pervenuti in questo Ufficio, risulta che in molti casi al semaforo di Viale Repubblica – Via Fontane di Villerbo – hanno commesso infrazione di cui agli artt. 41 – 146 Cod. Stadale lavoratori che si recano ogni mattina al lavoro, mamme che accompagnano bimbi a scuola che difficilmente avrebbero volontariamente rischiato la vita propria e dei propri figli impegnando l’incrocio con il semaforo rosso.
Il fatto è che la durata del segnale giallo per 3,9 secondi non è sufficiente. Senza contare che non vi è neppure la prova certa che il segnale giallo duri effettivamente 3,9 secondi.Il fatto che operi sul T-Red una società privata, avente solo scopo di lucro ed il cui guadagna aumenta se aumentano le infrazioni, può indurre a dubitare sulla durata effettiva di questo segnale.
In ogni caso viene a mancare quella presunzione di legittimità di cui gode l’azione della Pubblica Amministrazione.
Comunque il tempo di 3,9 secondi adottato dal Comune in base ad un rigido e freddo calcolo matematico in concreto si è dimostrato insufficiente. Infatti il tempo di accensione della luce gialla non può essere strettamente necessario in teoria ma va prudenzialmente e cautelativamente stabilito in misura superiore a quello tecnicamente sufficiente per l’arresto di un veicolo – 3,9 secondi mal si conciliano in concreto con i tempi di reazione di una persona normale. L’automobilista che sopraggiunge nell’area d’incrocio non ha il tempo necessario per percepire la luce gialla e reagire di conseguenza decidendo se in relazione alle condizioni del traffico e della strade, sia più opportuno proseguire la marcia liberando l’area oppure arrestarsi bruscamente a pericolo di tamponamento.
Ecco perché una gran quantità di automobilisti che non possono essere sospettati di imprudenza, pervenuti in prossimità dell’incrocio mentre il semaforo proiettava luce verde, dati i pochi attimi del segnale giallo, non hanno avuto il tempo di arrestare il veicolo in sicurezza e non superare la striscia di arresto prima della comparsa del segnale rosso.
Questi soggetti hanno commesso la infrazione di cui all’articolo 41 comma 11 e 146 comma 3 Codice della Strada senza avere la coscienza e la volontà di farlo e a volte senza neanche accorgersene.Per questi motivi ex articolo 42 Codice Penale ex articolo 3 legge 689/81 non possono essere ritenuti responsabili neppure a titolo di colpa della violazione che viene loro contestata.Sorge il fondato sospetto che il Comune di Villorba deliberando di installare il documentario fotografico in quell’incrocio, dove peraltro negli anni precedenti non si erano verificati incidenti di rilievo, non abbia perseguito la sicurezza degli utenti e la tutela della incolumità delle persone, ma scopi diversi.
Ciò posto il ricorso va accolto ed il verbale va annullato.Sussistono validi motivi per compensare le spese di giudizio.  

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