Sanzioni amministrative – pubblico ufficiale – fede privilegiata – esclusa quando si contesta la verità sostanziale – 06.10.07. –
Il Giudice di Pace di Taranto, nella sentenza in oggetto ha precisato: “Relativamente alla fede privilegiata, sostenuta dal Comune, la Corte di Cassazione a SS.UU. da tempo ha stabilito il seguente principio, confermato anche recentemente: “ Nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dello stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c. c., l’esperimento del detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento.(Cass. civ., sez. un., 25/11/1992, n.12545)”. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha messo la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° R. G. 5.702/2005, avente ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione per sanzione amministrativa per Euro 68,00, promossa da:M. M., nato a Taranto il ….. e domiciliato in …. alla Via G. C… opponente CONTRO Comune di Taranto, in p.l.r.p.t., difeso dall’avv. A. G., opposto Conclusioni per l’opponente: ” … – dichiarare nullo ed invalido il verbale di contestazione impugnato per violazioni della Carta Costituzionale e per eccesso di potere – dichiarare non tenuto il ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata nello stesso – ordinare la non decurtazione di nr. cinque punti sul punteggio complessivo della patente di guida e la non segnalazione per la sospensione della patente in caso di recidiva in un periodo di due anni.” Conclusioni per il Comune opposto come da comparsa: “ …rigetto dell’avverso ricorso in quanto inammissibile, improponibile e/o improcedibile e comunque infondato in fatto e diritto.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 28.06.2005 il sig. M. Massimo proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 08574, elevato in data 26.05.2005 dalla Polizia Municipale del Comune di Taranto per la violazione all’art. 172 comma 1 e 8 del CDS, poiché il conducente dell’autovettura, targata BZ….GY alle ore 10,50, in Taranto, Piazza Castello “…era alla guida dello stesso senza indossare la prescritta cintura di sicurezza “, con l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 68,00 e quella accessoria della decurtazione di cinque punti sul punteggio complessivo della patente di guida con relativa segnalazione al Ministero dei trasporti. Eccepiva l’opponente l’anticostituzionalità del d.l. 27.06.2003 n. 151, conv. in legge 1.08.03 nr. 214, relativamente all’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza, ex art. 172 del nuovo codice della strada, poiché in violazione dei principi fondamentali della libertà personale, della proprietà privata, nonché della dignità umana sanciti dagli artt. 13-32-42 Cost., pur riconoscendo la ratio ispiratrice, sulla quale é fondato il predetto art. 172, attenendo la salvaguardia dell’incolumità del guidatore e dei passeggeri seppure in contrasto con i superiori principi costituzionali che tutelano la libertà personale e la proprietà privata. Nel merito, l’opponente eccepiva l’eccesso di potere degli agenti accertatori in quanto, mentre usciva dal parcheggio ed era intento ad allacciarsi le cinture di sicurezza, era stato fermato per la contestatazione della violazione dell’art 172. All’udienza di comparizione del 06.10.2005 si costituiva il Comune di Taranto per mezzo del proprio difensore, che depositava comparsa di risposta a cui si riportava, non depositando la delibera di autorizzazione della G.M. per il regolare mandato, apposto con omessa data a margine della comparsa. Non comparendo l’opponente, la causa era decisa sulla base della documentazione agli atti con dispositivo letto in udienza, redatto su foglio separato e con riserva di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE La mancata comparsa dell’opponente all’udienza di comparizione ( dovuta anche al non rinvenimento nel fascicolo d’ufficio della ricevuta di ritorno dell’avvenuta regolare notifica del decreto di fissazione dell’udienza del 30.06.2005) e la irregolare costituzione del Comune, comportano la decisione sulla base della documentazione agli atti, per come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 534 del 5.12.1990 e con sentenza n. 507 del 18.12.1995 con le quali é stata di chiarata l’illegittimità di parte dell’art. 23 della legge n. 689/81. L’opposizione è fondata per quanto di ragione e come tale merita accoglimento. In via preliminare si rigetta con fermezza l’eccezione di incostituzionalità sollevata dall’opponente, poiché l’obbligo delle cinture di sicurezza, già da molto tempo in uso nei paesi più progrediti del mondo, serve non solo per la protezione della propria persona del passeggero dei veicoli, ma anche e sopratutto a garanzia degli altri cittadini dello Stato, i quali non possono pagare con le proprie tasche i più gravi danni che si verificano in occasioni di incidenti stradali con conseguenti perdite di risorse economiche e di vite umane. Le cinture di sicurezza dovevano già essere utilizzate intelligentemente e volontariamente dai passeggeri dei veicoli, senza attendere l’obbligo sancito poi dal legislatore, che é dovuto intervenire, seppure con ritardo, ad imporre ciò che la sicurezza della circolazione da tempo richiedeva. Nel merito, si osserva che quanto precisato a giustificazione dal ricorrente, e cioé che la contestazione é avvenuta mentre lo stesso usciva dal parcheggio ed era intento ad allacciarsi le cinture di sicurezza, seppure queste vanno allacciate prima dall’avviamento del veicolo, si osserva che l’espressione generica usata nel verbale: “ Il conducente del veicolo sopra indicato era alla guida dello stesso senza indossare la prescritta cintura di sicurezza.” non specifica se il veicolo era o meno in marcia. Il Comune di Taranto, nulla ha controdedotto in merito, se non semplici richiami alla fede privilegiata di quanto affermato dal pubblico ufficiale nel verbale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 C.C. Se si tiene conto che la violazione é stata rilevata nella limitata Piazza Castello di Taranto, dove effettivamente vi sono degli spazi a parcheggi. e dove la velocità alle ore 10,50 spesso é a “ passo d’uomo”, si può desumere che effettivamente il ricorrente era intento a fare la manovra di uscita dal parcheggio ( anche se le norme non prevedono l’esonero dall’uso in tale situazione), durante la quale le cinture possono ostacolarne l’agevole esecuzione. Relativamente alla fede privilegiata, sostenuta dal Comune, la Corte di Cassazione a SS.UU. da tempo ha stabilito il seguente principio, confermato anche recentemente: “ Nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dello stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c. c., l’esperimento del detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento.(Cass. civ., sez. un., 25/11/1992, n.12545). Si può ritenere, pertanto, che nel caso in esame, non risulta raggiunta la piena prova della commessa violazione da parte del ricorrente, per cui l’opposizione de qua non può che essere accolta per quanto di ragione con conseguente annullamento del verbale impugnato. Sussistono motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi, P.Q.M. Il Giudice di Pace, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta dal sig. M. M. con ricorso depositato in data 28.06.2005 avverso il verbale di contestazione n. …./03 redatto in data 26 maggio 2005 dalla Polizia Municipale di Taranto, relativo alla violazione dell’art. 172 comma 1 e 8 del C.d.S., così provvede: “ 1) accoglie il ricorso; 2) e, per l’effetto, annulla il verbale di contestazione impugnato; 3) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.” Così deciso in Taranto 06 ottobre 2005 Il Giudice di Pace |