Sanzioni amministrative- società di noleggio senza conducente non risponde delle violazioni commesse da terzi – 11.07.08. –

Images: multa.jpgll Giudice di Pace di Palermo, nella sentenza in oggetto, dopo aver richiamato il combinato disposto dell’art. 196 e 84 del Codice della Strada, nonché una circolare del Ministero dell’Interno ( n. 300A/48507/113/2 del 15/01/94 ),  ha affermato il principio giuridico secondo cui il soggetto che svolge attività di noleggio senza conducente non risponde delle violazioni commesse da terzi, in quanto ” la responsabilità solidale per le infrazioni al codice stradale riguarda il locatario ( ossia, chi prende in locazione il veicolo ) e l’autore della violazione “, non la parte locante.   

                                                    REPUBBLICA ITALIANA     

                                            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
    

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente    SENTENZA     

nella causa iscritta al n. …/2007 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da
  S…. By Car S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti C. V. S. e R. P., e dom.ta in via . n. ..   opponente     
contro     
– Serit Sicilia S.p.a, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. G.. C.., presso il cui studio, sito in via ….., ha eletto domicilio   – Comune di Catania, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. R. R. e dom.to presso l’Avv.ra dell’Ente di Catania
– Comune di Monte Argentario, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa L. B.     resistenti costituiti   
e nei confronti di     Comune di Cortona, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Novara di Sicilia, Comune di Milazzo, Comune di Napoli, Comune di Ercolano, Comune di Santa Marinella, Comune di Frascati, Comune di Fiumicino e Prefettura di Catania   opposti contumaci   
Oggetto : opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.   
Conclusioni : come in atti.     

                                             SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
    

Con atto di citazione in opposizione, la societa’ istante eccepiva l’illegittimita’ della cartella di pagamento n. 296 ….. della Serit Sicilia S.p.a. ( agente della riscossione per la Provincia di Palermo ), ingiungente l’importo di € 6.467,32, limitatamente alle sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni al codice della strada, e di cui risultano essere creditori gli enti locali convenuti, atteso che la procedura amministrativa posta in essere violava, fra l’altro, gli artt. 84 e 196 del Codice della Strada. 
 
A tal proposito, l’opponente precisava di svolgere attivita’ consistente nel noleggio di autovetture senza conducente in tutto il territorio nazionale.   Costituitisi in giudizio, sia la Serit Sicilia S.p.a. che il Comune di Catania nulla contestavano a tale riguardo, mentre il Comune di Monte Argentario si limitava a sollevare eccezione di incompetenza territoriale.   Contumaci le altre controparti, ed avendo natura documentale, si poneva la causa in decisione.     

                                               MOTIVI DELLA DECISIONE 
    

In via preliminare, trattandosi di opposizione all’esecuzione, si dichiara la competenza territoriale dell’autorita’ giudiziaria adita del luogo ove, eventualmente, dovrebbe essere effettuata l’esecuzione, ossia il Giudice di Pace di Palermo.
  Nel merito, appare sufficientemente provato, ex art. 2697 c.c., l’anzidetto motivo di ricorso, svolto dalla societa’opponente.   
Dispone infatti l’art. 196 del Codice della Strada, in ordine al principio di solidarieta’, che “ per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario…o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta…Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario “.   
E, a tal proposito, l’art. 84 del Codice della Strada regolamenta, nel caso specifico, la locazione senza conducente, attivita’ posta in essere dalla societa’ opponente.       In base al combinato disposto delle due disposizioni normative, pertanto, appare chiaro che nella fattispecie di locazione senza conducente, la responsabilita’ solidale per le infrazioni al codice stradale riguarda il locatario ( ossia, chi prende in locazione il veicolo ) e l’autore della violazione.   In tal senso, peraltro, depone – stante la penuria del panorama giurisprudenziale – una circolare del Ministero dell’Interno ( n. 300A/48507/113/2 del 15/01/94 ), secondo cui “ la previsione dell’art. 196 vada interpretata nel senso che la responsabilita’ solidale dell’utilizzatore sia la sola sussistente in caso di contratto di leasing di veicolo, con la conseguenza che la societa’ di leasing ( locatrice-proprietaria ) dovrebbe andare, in ogni caso, esente da responsabilita’ solidale “.   
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata l’illegittimita’, con conseguente annullamento, della cartella esattoriale impugnata.   Ricorrendo giusti motivi, consistenti nella complessa interpretazione della specialistica normativa di settore, si compensano interamente tra le parti le spese di lite.     

                                                               P. Q. M.     

Accoglie la domanda attorea proposta da S….. Car S.p.a., come sopra rappresentata e difesa e per l’effetto annulla, in quanto illegittimamente emessa, la cartella di pagamento n. 296 … della Serit Sicilia S.p.a. ( agente della riscossione per la Provincia di Palermo ), ingiungente l’importo di € 6.467,32, limitatamente alle sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni al codice della strada.   Spese processuali compensate.     
Cosi’ deciso in Palermo addi’ 11/07/2008.   

    Il Giudice di Pace 
  

 (Dott. Vincenzo Vitale)

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