Sanzioni amministrative – procedimento di riscossione mediante ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 – illegittimità – 07.03.07. –

Sanzioni Amministrative

Il Giudice di Pace di Pisa, con la sentenza in esame, recependo l’indirizzo delle Corti di legittimità, ha ribadito la inderogabilità del procedimento di riscossione per ruolo esattoriale in ambito di sanzioni amministrative. L’art. 27 L. 689/1981 stabilisce, infatti, che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione provvede alla riscossione delle somme dovute in basse alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendente di finanza. La riscossione è dunque prevista inequivocabilmente tramite ruolo. Tale disposizione di legge, lex specialis , non appare abrogata o modificata da successive norme di legge. La facoltà data agli enti locali dall’art. 52 comma 6 D.lgs 446/1997 di ricorrere sia al ruolo che alla ingiunzione fiscale (ex R.D. 639/1910) per la riscossione delle loro entrate non può incidere su disposizioni di carattere speciale, come l’art. 27 L 689/1981 citata. (giurisprudenza conforme: vedasi SS.UU. Cassazione sentenza n. 14472/2002, Cassazione sentenza n. 20440/2006; e, nel merito, ordinanza n. 1160/06 del Tribunale di Pisa, Dott. Picotti). 

                                                             
Giudice di Pace di Pisa 

                                                     Sentenza n. 805 del 7 Marzo 2007 

                                                      Ufficio del giudice di pace di Pisa 

                                                                Repubblica italiana
 

                                                         In nome del popolo italiano 

Il giudice di Pace di Pisa, Dr Giuseppe Caforio ha pronunciato la seguente
 SENTENZA  
Nella causa civile iscritta al n. ** RG di questo Ufficio e promossa  Da  *******, elettivamente domiciliato in Pisa via Cavalcavia San Giusto 2-c, presso e nello studio del dottor Amanuel sikera, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso depositato RICORRENTE 
contro  
Comune di Pisa  RESISTENTE  
Avente per oggetto: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA. 
Decisa all’udienza del 7.03.2007 sulle seguenti conclusioni delle parti: 
Il ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento della ingiunzione di pagamento n. ***  
Il resistente ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso e la conferma del provvedimento opposto.  

                                 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Con ricorso depositato in data ***, il ricorrente proponeva opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento n. *** emessa dalla SEPI per conto del Comune di Pisa, per mancato pagamento di precedenti verbali di accertamento di violazioni al C.d.S. 
 
Lamentava il ricorrente la illegittimità della riscossione mediante ingiunzione di pagamento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 194 e 206 C.D.S. e dell’art. 27 L. 689/1981.  
Il resistente si costituiva in giudizio in cancelleria sostenendo la legittimità del ricorso alla procedura ingiuntiva di cui al R.D. 639/1910 anche per la riscossione delle sanzioni amministrative rimaste insolute.  
Alle udienze fissate dal Giudice comparivano entrambe le parti ed il ricorrente chiedeva dichiararsi la contumacia della SEPI, in quanto legittimato a rappresentare la Società era l’amministratore unico che non aveva depositato delega.  Il giudice respingeva la eccezione, in quanto titolare della riscossione coattiva non era la SEPI bensì il Comune di Pisa, che appariva legittimamente rappresentato dall’avvocatura: l’odierno procedimento vedeva infatti come parti il ricorrente ed il Comune di Pisa. 
 Dopo alcuni rinvii con deposito di memorie, alla udienza del 7.03.2007 le parti deducevano come in atti e concludevano come in epigrafe. Il giudice, nella stessa udienza, pronunciava la presente sentenza, con la quale accoglie il ricorso proposto. 

                                                                  
MOTIVAZIONE 

La ingiunzione di pagamento con funzione di precetto inviata al ricorrente appare viziata di illegittimità, in quanto strumento non previsto per la riscossione coatta delle sanzioni amministrative.
 L’art. 27 L. 689/1981 stabilisce, infatti, che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione prevede alla riscossione delle somme dovute in basse alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendente di finanza.
La riscossione è dunque prevista inequivocabilmente tramite ruolo, come si desume d’altronde dal comma 6° del medesimo articolo, che quantifica la maggiorazione semestrale del 10% con riferimento al periodo di tempo intercorso tra il momento in cui la sanzione è diventata esigibile e quello in cui il ruolo deve essere trasmesso all’esattore. 
 
Tale disposizione di legge, lex specialis , non appare abrogata o modificata da successive norme di legge.
La facoltà data agli enti locali dall’art. 52 comma 6 D.lgs 446/1997 di ricorrere sia al ruolo che alla ingiunzione fiscale (ex R.D. 639/1910) per la riscossione delle loro entrate non può incidere su disposizioni di carattere speciale, come l’art. 27 L 689/1981 citata, il quale associa ad una determinata entrata solo ed esclusivamente un modalità di riscossione, e cioè il ruolo (giurisprudenza conforme: vedasi SS.UU. Cassazione sentenza n. 14472/2002, Cassazione sentenza n. 20440/2006; e, nel merito, ordinanza n. 1160/06 del Tribunale di Pisa, Dott. Picotti). 
 Conferma indiretta si ha anche dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 4635/2006, ove si esplicita che “ il Comune può legittimamente affidare a soggetti esterni la gestione dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali ”, tributi nei quali non possono certo essere incluse le sanzioni amministrative.  
Per completare la disamina della procedura adottata dal Comune di Pisa e valutare anche i motivi per i quali la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative è regolata da una normativa avente carattere di specialità e non può essere affidata alle procedure adottate per altri tipi di riscossione, è appena il caso di osservare come la previsione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, a cui il resistente fa specifico riferimento, secondo la quale (quinto comma lett. c) “ l’affidamento di cui alla precedente lett. b) non deve comportare costi aggiuntivi per il contribuente ”, appare puntualmente – e di necessità – disattesa dal Comune di Pisa, il quale, come ammette nella sua stessa comparsa di risposta (pag. 3), scarica il compenso del 7% che deve alla società concessionaria sul cittadino attraverso l’ingiunzione medesima.  Resta da pronunciarsi sulle spese.
La difficoltà interpretativa della normativa di riferimento nonché la novità interpretativa della presente sentenza nella giurisprudenza di questo ufficio, rendono equa una compensazione delle spese tra le parti. 

                                                                        
PQM

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto lo accoglie ed annulla l’ingiunzione di pagamento n. **, per le ragioni di cui in motivazione.  
Dichiara compensate le spese di giudizio.
 
 Pisa, lì 9.3.2007  
L’assistente giudiziario  Dr. Laura Buti  
Il giudice di pace  Dr Giuseppe Caforio  
Depositata in cancelleria il 23.03.2007    

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