Sanzioni amministrative – passaggio di proprietà veicolo – iscizione PRA – solo funzione di opponibilità ai terzi – 15.03.07. –

Sanzioni Amministrative

Il Giudice di Pace di Taranto, nella sentenza in esame ha ribadito: “Non e’ responsabile dell’illecito chi ha venduto l’autoveicolo perdendone la materiale disponibilita’, anche se la vendita non sia stata trascritta, poiche’ la trascrizione al P.R.A. non ha efficacia costitutiva, ma serve solo a risolvere i conflitti riguardo ai terzi che pretendano diritti sul veicolo ed ai quali non possono essere opposti i fatti trascritti. ( Cassazione civile sez. I, 24 luglio 1992 n. 8917)”. Ancora più “La trascrizione dell’atto di vendita di un autoveicolo nel Pra non ha valore costitutivo bensì dichiarativo; pertanto, in caso di successivi passaggi di proprietà (c.d. vendite a catena) tale onere pubblicitario può essere eseguito anche solo a nome dell’ultimo acquirente, con la conseguenza che la prova delle vendite intermedie può essere data anche a mezzo di testimoni, allorché si tratti di acquisto da chi non sia proprietario dell’autoveicolo, la sussistenza del dominio sulla res può essere dimostrata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o provando l’usucapione ex art. 1162 c. c.” (Trib. Milano, 17/04/1990).     

                                                          REPUBBLICA ITALIANA

                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                     
Il Giudice di Pace di Taranto

                                                      – Dott. Martino Giacovelli –

ha pronunciato la seguente   SENTENZA  

nell’opposizione a sanzione amministrativa recante il n. 5922/2006 del Ruolo Generale ed avente ad oggetto: Opposizione a verbali di accertamento per sanzioni amministrative per infrazioni alle norme del C.d.S., promossa da:
A. GIUSEPPE, residente in Taranto, ivi elettivamente domiciliato alla Via …., presso e nello studio dell’avv. S. S., dal quale é rappresentato e difeso in virtú di mandato a margine della comparsa di costituzione Opponente-ricorrente

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in p.l.r.p.t. opposto
Conclusioni per l’opponente: “… annullamento del verbale di accertamento N. 7….., emesso dalla Sezione Polizia Stradale di T. in data 30.05.2006”.   

                                                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
  

Con atto depositato in data 17.07.2006 l’opponente, sig. A. Giuseppe impugnava il verbale di contestazione n. …………., emesso dalla Sezione Polizia Stradale di T. in data 30.05.2006, per il pagamento della sanzione amministrativa di ? 143,00, oltre la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, a seguito di violazione dell’art. 80 comma 14° del C.di S.
Sosteneva l’opponente che in tale giorno, alle ore 12,15, era stato fermato da due agenti della Sezione Polizia Stradale di T. in Via Chiapparo, alla guida del motociclo targato ME 000000, quale conducente dello stesso “.circolava non avendo sottoposto il suddetto veicolo alla prevista visita di revisione biennale.”
Assumeva il sig. A. G. l’omessa indicazione nel verbale del reparto che aveva posto in essere l’accertamento effettuato, tanto da rendere difficile la richiesta di un provvedimento in autotutela, perché il verbale non forniva alcuna indicazione al riguardo violando il principio dell’imparzialitá dell’amministrazione.
Aggiungeva il ricorrente, inoltre, la violazione dell’omessa indicazione del luogo di accertamento o dell’indicazione di una via adiacente. Detta omissione era in violazione al D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495. Omesso era anche il numero del registro cronologico annuale, previsto dal comma 3 dell’art. 383 del C.d.S. e pertanto non vi era certezza sui dati del trasgressore e del responsabile in solido.
Disposta la comparizione delle parti per l’udienza del 21.12.2006, si costituiva per il ricorrente l’avv. S. S., depositando comparsa di risposta alla quale detto difensore si riportava, chiedendo un rinvio.
Nessuno compariva per la parte opposta, che seppure intimata, ha ritenuto di nulla aggiungere al verbale depositato dal ricorrente. Rinviata la discussione all’udienza del 15.02.2007, nella stessa il difensore chiedeva termine per depositare idonea documentazione atta a provare la proprietà del motociclo, in testa ad A. Francesco, al quale nulla era stato notificato ai sensi dell’art. 196 CDS, essendo obbligato in solido e come tale leso nei suoi diritti difensivi di proprietario, atteso l’avvenuto ritiro della carta di circolazione del motoveicolo.
 
Alla successiva udienza del 15.03.2007, sulla base della documentazione depositata, l’opposizione era decisa con lettura a fine udienza del dispositivo, redatto su foglio allegato e con riserva di motivazione.   

                                                            MOTIVI DELLA DECISIONE
 

 
L’opposizione è infondata e come tale non può essere accolta. In via pregiudiziale e come premesse, é necessario fare qualche accenno per delineare il potere di questo giudice di esaminare con cognizione la legittimità e la fondatezza della pretesa della P.A., partendo dall’atto di accertamento.
L’art. 23 della legge n. 689 del 1981 consente al giudice delle opposizioni alle sanzioni amministrative uno specifico potere decisorio, che non può essere circoscritto alle richieste e deduzioni delle parti.
 In particolare, il giudice di Pace, presso il quale in diversi processi il cittadino può stare in giudizio senza l’assistenza del difensore, investito della competenza dell’opposizione alle sanzioni amministrative, deve considerare il sistema processuale speciale nel quale opera, il cui titolo ” Modifiche al sistema penale”, ha subito diverse modifiche, tra le quali ultima dovuta al D.to L.vo 30.12.1999, n. 507, relativo alla ” Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio.”, già indicando tutto ciò un tipo di procedimento misto che sussume le norme sia da quello penale, sia da quello amministrativo, sia da quello civile.
Precisato quanto sopra, si osserva in via preliminare l’ammissibilità dell’opposizione, pur in mancanza del deposito cauzionale, poiché la Corte Costituzionale con sentenza in data 05-08.04.2004 n. 114 ha dichiarato la illegittimità del previo deposito della cauzione, previsto dall’art. 204 bis del d.l. n. 151/2003 per come convertito in legge.
Passando al merito si osserva che ai sensi dell’articolo 200 del Codice della strada, la violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore, responsabile principale, con il verbale impugnato, da considerare fonte di prova ex artt. 2699 e 2.700 del C.C., sottoscritto dall’opponente che al momento del ritiro della copia del verbale” nulla” ha dichiarato al riguardo.
Il corrispondente Art. 383 del Reg. Cod. Str. All’art. 200 CDS, in materia di Contestazione e di Verbale di accertamento prevede: ” 1. Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonchè la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione. 2. L‘accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorità competente a decidere ove si proponga ricorso. 3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare. 4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.”
Verificata la legittimità del verbale, che deve essere dichiarato sufficientemente completo di tutti gli elementi indispensabili (intestazione Sezione Polizia Stradale di T., l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore, n. del cronologico che viene apposto al rientro dell’accertatore in Ufficio,ecc.) rimane da esaminare solo l’eccezione di nullità espressa dal ricorrente in merito al mancato riporto nel verbale del nome dell’intestatario del motociclo sulla carta di circolazione e cioè del sig. A. F.
Su questa eccezione si osserva che la suddetta omissione andava evidenziata dallo stesso trasgressore al momento della dichiarazione in verbale, espressa ne caso di specie, con un semplice “nulla”, poiché è consolidato in giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio che l’iscrizione al P.R.A. ha solo una funzione di opponibilità ai terzi della proprietà del bene mobile registrato in capo ad un determinato soggetto, la quale presunzione può essere superata da qualsiasi altra prova dedotta dall’interessato, come insegna la Suprema Corte: ” Nel caso di autoveicolo circolante . responsabile dell’infrazione. e’ colui il quale ha posto in circolazione il veicolo o che, avendone la giuridica o materiale disponibilita’, non ha consentito o favorito la circolazione.
Ne consegue che non e’ responsabile dell’illecito chi ha venduto l’autoveicolo perdendone la materiale disponibilita’, anche se la vendita non sia stata trascritta, poiche’ la trascrizione al P.R.A. non ha efficacia costitutiva, ma serve solo a risolvere i conflitti riguardo ai terzi che pretendano diritti sul veicolo ed ai quali non possono essere opposti i fatti trascritti. ( Cassazione civile sez. I, 24 luglio 1992 n. 8917)
Ancora più specificatamente il Tribunale di Milano ha precisato: “La trascrizione dell’atto di vendita di un autoveicolo nel Pra non ha valore costitutivo bensì dichiarativo; pertanto, in caso di successivi passaggi di proprietà (c.d. vendite a catena) tale onere pubblicitario può essere eseguito anche solo a nome dell’ultimo acquirente, con la conseguenza che la prova delle vendite intermedie può essere data anche a mezzo di testimoni, allorché si tratti di acquisto da chi non sia proprietario dell’autoveicolo, la sussistenza del dominio sulla res può essere dimostrata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o provando l’usucapione ex art. 1162 c. c.” (Trib. Milano, 17/04/1990).
In nessun atto difensivo del presunto trasgressore-ricorrente, è stata evidenziata questa circostanza ( se non l’omissione in verbale) di appartenenza del motociclo ad altro proprietario, circostanza che avrebbe consentito ai sensi del 6° comma dell’art. 213 del CDS l’esame della possibilità di riconsegna della carta di circolazione all’effettivo proprietario del motociclo. Il sig. Aricò Francesco, senza attendere l’omessa notifica di solidarietà ex art. 196 CDS, doveva anzitutto essere informato a cura del sig. A. Giuseppe.
Lo stesso A. F., invece, non si sa per quale motivo, è rimasto estraneo alle fasi processuali, non fornendo alcuna prova che la circolazione del veicolo è avvenuta a sua insaputa, né avanzando specifica eccezione sull’avvenuto fermo amministrativo del motociclo.
Per quanto sopra, va confermata l’efficacia del verbale di contestazione impugnato sia per la sanzione pecuniaria, sia per quella accessoria applicata, il tutto ai minimi edittali previsti, attesa la buona fede dimostrata dal ricorrente. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.  

                                                                        
P.Q.M. 

 
il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’atto di opposizione, depositato in data 17.07.2006, così decide: ” 1) non accoglie il ricorso depositato in data 17.07.2006 avverso il verbale di contestazione n. 7….. redatto in data 30.05.2006 dalla Sezione della Polizia stradale di Taranto, per violazioni del Codice della Strada; 2) di conseguenza conferma il verbale impugnato; 3) ritiene applicabili le sanzioni al minimo edittale; 4) ritiene applicabili le sanzioni accessorie previste; 5) compensa le spese di giudizio integralmente per giusti motivi.

Così deciso a Taranto il giorno 15.03.2007

Il Giudice di Pace
(Dr. Martino Giacovelli) 

Potrebbero interessarti anche...