Corte Costituzionale n° 127 – condanna di precedenti reati quale elemento ostativo al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno – 19.04.07. –

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Il Giudice di Pace di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13  della  Costituzione,  questione  di  legittimita’  costituzionale dell’art. 4,  comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo  risultante  dalle  modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189,   “applicato  in  correlazione”  con  i  successivi  artt. 5, comma 5,  e  13,  comma 2,  lettera b),  nella  parte  in cui pone la condanna  per determinati reati quale elemento di per se ostativo al rilascio  e  al  rinnovo  del  permesso  di soggiorno e come causa di revoca del permesso gia’ precedentemente rilasciato, senza imporre il requisito ulteriore di una verifica della pericolosita’ sociale dello straniero condannato –  Omessa motivazione sulla rilevanza e mancata descrizione della fattispecie concreta – Manifesta inammissibilita’ della questione. – D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4, comma 3, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, “applicato in correlazione” con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b). – Costituzione, artt. 3 e 13. (GU ed. str. del 26-4-2007 )    

                                                       

                                                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;   

 ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, promosso dal Giudice di pace di Trento, sul ricorso proposto da B. M. D. H. contro la Questura di Trento, con ordinanza del 6 marzo 2006, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell’anno 2006;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007 il giudice relatore Francesco Amirante; Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione promosso da un cittadino extracomunitario avverso un decreto di espulsione della Questura di Trento e il successivo ordine di allontanamento, il Giudice di pace di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, “applicato in correlazione” con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento di per se’ ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno e come causa di revoca del permesso gia’ precedentemente rilasciato, senza imporre il requisito ulteriore di una verifica della pericolosita’ sociale dello straniero condannato;
che, quanto alla violazione dell’art. 3 Cost., il remittente osserva come la disposizione censurata, del tutto irragionevolmente, preveda un trattamento deteriore rispetto a quello stabilito dall’art. 5, comma 5, (recte: art. 15, comma 1) dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale, per l’applicazione dell’espulsione come misura di sicurezza, e’ necessario il preventivo vaglio da parte del giudice dell’attuale pericolosita’ sociale dello straniero;
che, quanto al contrasto con l’art. 13 Cost., il giudice a quo sottolinea che, essendo l’espulsione una misura che incide sulla liberta’ personale, essa non puo’ non essere supportata da un giudizio sulla attuale pericolosita’ sociale del soggetto;
che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilita’ (per carente descrizione della fattispecie sub iudice) e, comunque, di infondatezza della questione. Considerato che il Giudice di pace di Trento dubita, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge n. 189 del 2002, “applicato in correlazione” con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento di per se’ ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno e come causa di revoca del permesso gia’ precedentemente rilasciato, senza imporre il requisito ulteriore di una verifica della pericolosita’ sociale dello straniero condannato;
che il remittente non solo omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione, ma neppure descrive adeguatamente la fattispecie sottoposta al suo esame, non precisando, in particolare, se il ricorrente e’ regolarmente soggiornante in Italia e da quanto tempo, se ha esercitato, o meno, il diritto al ricongiungimento familiare ovvero se e’ un familiare ricongiunto, quale sia il reato per il quale e’ stata emessa la sentenza penale di condanna, quando e’ intervenuto tale provvedimento e se e’ stato emesso a seguito di rito ordinario o in applicazione dell’art. 444 del codice di procedura penale;
che, pertanto, la questione e’ manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

                                                     LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, “applicato in correlazione” con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trento con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.
Il Presidente: Bile Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 aprile 2007.

Il cancelliere: Fruscella

 

 

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