Sanzioni amministrative – illegittime le contravvenzioni accertate mediante sistema di accertamento “Tutor” – 06.10.08. –

Images: autovelox polizia.jpg
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Il  Giudice di Pace di Viterbo  ha accolto il ricorso di un automobilista  avverso una infrazione rilevata a mezzo sistema di rilevazione automatica “Tutor”. Secondo il Giudice adito, nel caso di specie,  benché alla velocità risultata fosse stata applicata la riduzione del 5%, come previsto ex D.M. 29/10/97, detta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’“autovelox” che consente di rilevare la velocità nell’immediatezza. Pertanto, nel caso di accertamento con il Tutor, il quale effettua la  rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142 CDS), col c.d. scontrino entrata – uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada. “Va osservato, quindi, che in difetto di precisazione normativa (estensione del sistema Tutor dell’art. 142, comma 6° CDS), o non può essere applicata riduzione alcuna, oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15%. Poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato” 

                                                  GIUDICE DI PACE DI VITERBO

                                            Sezione Civile Sentenza 6 ottobre 2008

                         REPUBBLICA ITALIANAUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  SETTORE CIVILE

                                                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra ha pronunciato in data odierna laseguente SENTENZA Nella speciale procedura ex lege n. 689/81 iscritta al n. … RGAC per l’anno 2008 discussa inudienza del 1/10/08 al cui termine è stato letto il dispositivo 

TRA
 …………… in persona del legale rappresentante p.t., corrente . alla via . difeso in proprioEMinistero dell’Interno in persona del Ministro on. Avv. Roberto Maroni
E
Polizia Stradale……… in persona del Comandante p.t.
Oggetto: opposizione a sanzione applicata in materia di infrazioni alle norme sulla circolazionestradale 

                                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con ricorso tempestivamente depositata a questo Ufficio in data 17/4/08 il ricorrente ha impugnato
il verbale di accertamento contravvenzione n. SCV 257081 elevato dal Comando Polstrada di … l’ 8/1/08 in relazione la accertata violazione del giorno 5/1/08 ex art. 142, 8° comma d. l.vo 285/92 sulla ADS del Sole ….. in territorio del Comune di …. allorchè la vettura …. era stata scopertapercorrere l’autostrada a velocità superiore quella massima consentita, deducendo vari motivi diopposizione.
Ha resistito con note ed allegati foto l’Ufficio resistente;
Alla udienza fissata per la
discussione del 1/10/08 era presente la Parte Ricorrente per delega al ….Il Giudice all’esito delladiscussione e l’esame degli atti, ha letto il dispositivo 

                                                      MOTIVO DELLA DECISIONE
 

Il ricorso è fondato.
Non sussistono motivi di incompetenza territoriale in quanto la rilevazione con apparecchiaturaTUTOR non consente esattamente di conoscere il luogo esatto della violazione (superamento limitedella velocità), quindi va applicato il principio, del resto ormai accettato da normativa europea intutti gli altri campi, che la competenza sia del giudice di residenza del consumatore (alias trasgressore) in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare.Ognidiversa applicazione prevista dalla “vecchia” legge 689/81, è certamente viziata per lesione delcittadino al costituzionale diritto di facile accesso alla giurisdizione. 
Nel merito.La verbalizzazione è stata eretta in seguito a lettura dei dati provenienti da un’apparecchiatura TUTOR presente su un tratto di autostrada, nella specie la Milano/Napoli, perché la velocità mediadel veicolo intestato alla soc. ricorrente risultava superiore il limite di velocità di km 130/h. Alla velocità risultata è stata applicata la riduzione del 5% come previsto ex D.M. 29/10/97, dettariduzione non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia con mezzi diversi un“autovelox” rilevatore di velocità immediata. Negli altri casi di rilevazione della trasgressione di“eccesso di velocità” (art. 142 comma 0 CDS) per es. esame disco crono tachigrafico, scontrinoentrata –uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzionediversa come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del Codice della Strada. Infatti,non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox” il Tutor in quanto questo strumento di accertamentoviolazioni di “eccesso di velocità” per media di velocità percorsa tra due postazioni.
Per necessaria
analogia con la media calcolata con mezzi diversi il “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista excitato art. 345, comma 3° disp. Att.ne. Va osservato, quindi, che in difetto di precisazione normativa(estensione del sistema Tutor dell’art. 142, comma 6° CDS), o non può essere applicata riduzionealcuna, oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), applicata la riduzione“progressiva” del 5%, 10% e 15%. Poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuareuna riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi dirilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile correttaverifica del comma della norma ex art. 142 violato.
Pertanto, in ogni caso in cui venga applicata
tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocitàmedia non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita. In talesituazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%)non previsto per legge. Pertanto, nell’ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscerel’effettiva violazione commessa si deve applicare l’art. 23/12° comma legge 689/81.Il ricorso va pertanto in accolto.Nulla si dispone per le spese.

                                                                    P.Q.M.

Il Giudice di pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra, così definitivamente
pronunciando, decide: in totale accoglimento del ricorso presentato dalla soc. …… disponel’archiviazione del verbale SCV 257081 elevato dalla Sezione di …. della Polizia Stradale ilgiorno 8/1/08. Nulla per le spese.
Così deciso in Viterbo il 6/10/08.  

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