Corte di Cassazione n° 19336/09 – cartelle esattoriali – opposizione – accoglimento con compensazione delle spese -07.09.09. –

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La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione alla esecuzione avverso cartella esattoriale, ha ribadito che il giudice può compensare le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o se concorrono giusti motivi. Nel caso di specie, il giudicante, pur riconoscendo fondata la domanda dell’opponente ha compensato le spese senza fornire alcuna indicazione in ordine ai motivi posti a fondamento della sua decisione. Per tali ragioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso ed ha cassato la sentenza impugnata.    

                                                        CORTE CASSAZIONE CIVILE
 
                                          SEZIONE SECONDA – SENTENZA N. 19336/2009    

                                                                FATTO E DIRITTO 

1. Parte ricorrente lamenta che il giudice di pace adito con la sentenza oggi impugnata, pur riconoscendo fondata la sua domanda, ha disposto la compensazione delle spese in violazione dei principi che regolano tale materia, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, avendo il giudice affermato che “sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio”.
 
2. Resiste con controricorso parte intimata, ritenendo inammissibile l’impugnazione, per essere la relativa decisione impugnabile soltanto con l’appello. 
3. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore depositava relazione con la quale esprimeva il proprio parere per l’inammissibilitaa del ricorso. La relazione è stata comunicata a Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti. All’udienza fissata per la Camera di consiglio, il Procuratore Generale nulla osservava. Le parti non hanno depositato memorie. 
4. La Corte osserva che il ricorso merita accoglimento. Si trattava, infatti, non già di una opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 e 23 (come dedotto dall’intimato nel controricorso), ma di una opposizione alla esecuzione (art. 615 c.p.c.) con riferimento ad una cartella esattoriale nulla per mancata o errata notifica dei verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada posti a suo fondamento. 
In tal senso la stessa qualificazione operata dal Giudice di Pace nella motivazione e nel dispositivo. La sentenza è stata emessa il 26 novembre 2006 e pubblicata il successivo 27 febbraio 2007.
Restava, quindi, applicabile la disciplina sul regime di impugnazione introdotta dalla L. n. 52 del 2006, art. 15 entrata in vigore il 1/3/2006, che ha modificato l’art. 618 c.p.c. prevedendo la non impugnabilità delle sentenze in questione.
 Tale nuova disciplina assoggetta le sentenze in questione al regime di impugnazione previsto dall’art. 111 Cost., nell’ambito del quale è stato dedotto un ammissibile motivo relativo alla violazione dell’art. 91 c.p.c. e segg.. Il ricorso era, quindi, ammissibile. 
Occorre poi osservare che in base alla nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c. (come sostituito dalla L. n. 263 del 2005, art. 2), applicabile ratione temporis, il giudice può compensare le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione. 
Nel caso in questione, occorre rilevare che la formula sopra riportata usata dal Giudice di Pace, nel disporre la compensazione delle spese, a fronte dell’accoglimento dell’opposizione, si sostanzia in una formula di stile, non fornendo alcuna indicazione in ordine ai motivi posti a fondamento della sua decisione. Sussiste, quindi, il denunciato vizio di motivazione. 
Il ricorso va, quindi, accolto, il provvedimento impugnato va cassato, e la causa va rimessa ad altro Giudice di Pace che deciderà anche sulle spese. 

                                                                        P.Q.M. 

La Corte accoglie ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro Giudice di Pace dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Roma), che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. 

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