Sanzioni amministrative – fermo amministrativo del veicolo – ricorso al Prefetto – 08.10.07. –

Il Giudice di Pace di Pozzuoli : “con riferimento al processo verbale di illecito amministrativo de qua per il quale illecito non è stato ammesso il pagamento in misura ridotta ma, solo il fermo amministrativo del veicolo per mesi tre a norma del combinato disposto degli artt. 202, comma 3 bis e 216, comma 6, non è ammissibile il ricorso ex art. 22 della legge 689/81 ma, dev’essere esperito, preventivamente, l’opposizione prevista dall’art. 203 del C.d.S. (Ricorso al Prefetto). L’art. 214 n.4 del C.d.S., infatti, prescrive che avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso il ricorso al Prefetto a norma dell’art. 203. L’art. 204 del C.d.S., poi, prevede che, l’autorità amministrativa, ricevuto il rapporto, previa instaurazione di eventuale istruzione d’ufficio o sollecitata attraverso l’esercizio delle facoltà difensive del trasgressore, può definire il procedimento amministrativo sanzionatorio in duplice modo: o emette il provvedimento irrogativo della sanzione adottando un’ordinanza-ingiunzione, oppure adotta un provvedimento di archiviazione, entrambi supportati da idonea motivazione. Solo avverso l’ordinanza-ingiunzione regolarmente notificata è ammissibile l’opposizione giudiziale di cui all’art. 22 della L.689/81”.     

                                                                           REPUBBLICA ITALIANA 

                                                                    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 
nella causa iscritta al n° 2955/06 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto: Opposizione a processo verbale. 
T R A (…) Francesco, nato a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n. (…) – c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n. (…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso; RICORRENTE 
E 
MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, dom.to ope legis in Napoli alla Via Diaz; RESISTENTE-CONTUMACE 

CONCLUSIONI Per il ricorrente: annullare il processo verbale per non aver commesso la violazione contestata; dichiarare nullo il p.v. per mancanza dell’autorizzazione a raggiungere il luogo dove si doveva custodire il veicolo. 

                                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

(…) Francesco, con atto depositato il 12/12/06, proponeva opposizione avverso il processo verbale n. ….. del 15/11/06 emesso nei suoi confronti dai Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, con il quale gli veniva contestato la violazione dell’art. 216 comma 6 del C.d.S. – per aver circolato abusivamente con il veicolo nonostante che per lo stesso fosse stata applicata la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione a seguito del verbale n…. del 14/10/06 per violazione dell’art. 80 comma 14 del C.d.S. (omessa revisione). 
Deduceva il ricorrente che la violazione contestatagli era priva di fondamento per non aver violato la norma di cui al p.v. perché quello stesso giorno aveva l’appuntamento alla Motorizzazione per la revisione del veicolo. 
Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimanevano contumaci. All’esito dell’udienza del 27/9/07, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90. 

                                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso non può essere accolto e va rigettato. 
Perché possa trovare applicazione la cognizione per materia del Giudice di Pace, secondo il procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81, è necessario che la controversia abbia ad oggetto la contestazione di una pretesa di pagamento di una somma di denaro richiesta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ed avente causa in una violazione per la quale sia previsto tale genere di sanzione. 
Ne consegue che, con riferimento al processo verbale di illecito amministrativo de qua: circolava abusivamente con il veicolo nonostante che per lo stesso fosse stata applicata la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione a seguito del verbale n…… del 14/10/06 per violazione dell’art. 80 comma 14 del C.d.S. (omessa revisione), per il quale illecito non è stato ammesso il pagamento in misura ridotta ma, solo il fermo amministrativo del veicolo per mesi tre a norma del combinato disposto degli artt. 202, comma 3 bis e 216, comma 6, non è ammissibile il ricorso ex art. 22 della legge 689/81 ma, dev’essere esperito, preventivamente, l’opposizione prevista dall’art. 203 del C.d.S. (Ricorso al Prefetto). 
L’art. 214 n.4 del C.d.S., infatti, prescrive che avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso il ricorso al Prefetto a norma dell’art. 203. L’art. 204 del C.d.S., poi, prevede che, l’autorità amministrativa, ricevuto il rapporto, previa instaurazione di eventuale istruzione d’ufficio o sollecitata attraverso l’esercizio delle facoltà difensive del trasgressore, può definire il procedimento amministrativo sanzionatorio in duplice modo: o emette il provvedimento irrogativo della sanzione adottando un’ordinanza-ingiunzione, oppure adotta un provvedimento di archiviazione, entrambi supportati da idonea motivazione, in dipendenza della natura giuridica propria degli atti amministrativi che li caratterizza.  
Con l’ordinanza-ingiunzione – attraverso la quale viene esercitata, in concreto, la potestà sanzionatoria della P.A. che conduce all’affermazione della responsabilità dell’autore di una infrazione amministrativa – viene adottata una decisione con effetti costitutivi che, accerta una situazione di conflitto attuale tra amministrazione e trasgressore e comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa in via principale pecuniaria. 
Solo avverso l’ordinanza-ingiunzione regolarmente notificata è ammissibile l’opposizione giudiziale di cui all’art. 22 della L.689/81. 
L’iter amministrativo-giudiziario per la fattispecie de qua trova conforto anche nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. II, 16 ottobre 2006, n. 22120 con la quale è stato precisato: – In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alle violazioni del Codice della strada per le quali l’articolo 202; terzo comma, D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, non ammette il pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione della sanzione nel verbale di accertamento dell’infrazione non incide sulla validità del procedimento sanzionatorio, in quanto l’ammontare della sanzione deve essere determinata dal prefetto a seguito della trasmissione del verbale da parte degli agenti accertatori; inoltre, nelle dette ipotesi, e con riguardo alla fase del procedimento relativa alla sua definizione, la mancata proposizione del ricorso amministrativo al Prefetto non produce, ipso facto, la formazione del titolo esecutivo, con conseguente diritto dell’amministrazione a procedere secondo le modalità di cui all’articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dovendo necessariamente, in virtù dell’esigenza di dare alla norma del suddetto articolo 27 della legge n. 689 del 1981 una interpretazione conforme alla Costituzione, essere emanata, ed a prescindere dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 203 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, l’ordinanzaingiunzione irrogativa della sanzione nel termine previsto dall’articolo 204 del medesimo D.L.vo.  
La natura della controversia e le ragioni che hanno portato al rigetto dell’opposizione, giustificano la compensazione delle spese del giudizio. La sentenza è esecutiva ex lege. 

                                                                                      P.Q.M. 

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (…) Francesco nei confronti del MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 
1) revoca il provvedimento di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato; 
2) rigetta il ricorso; 
3) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio; 
4) sentenza esecutiva ex lege. 
Così deciso in Pozzuoli il 27 settembre 2007 e depositata in originale l’8 ottobre 2007. 

         IL GIUDICE DI PACE
         (Avv. Italo BRUNO)
    

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL GIORNO 08 ottobre 2007 
IL CANCELLIERE   

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