Il Giudice di Pace di Palermo, ribadisce che, in caso di mancata audizione del ricorrente, l’ordinanza ingiunzione è nulla: “L’audizione dell’interessato è diretta, infatti, a realizzare una decisione imparziale, adottata cioè sulla base di una obiettiva valutazione delle contrapposte ragioni fatte valere dalle parti, e tale imparzialita’ il legislatore ha inteso assicurare, in materia di sanzioni amministrative, prevedendo che le autorita’ competenti ad applicare la sanzione e ad ingiungere il pagamento siano diverse rispetto all’organo accertatore e possano, sulla base delle osservazioni degli interessati – esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi – emettere ordinanza, di ingiunzione o di archiviazione. Il suesposto principio giuridico non risulta essere stato preso nella dovuta considerazione dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ( sent. 1786/10 ), che, viceversa, si limitano ad affermare che “ la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facolta’, atteso che quelle ragioni potranno…essere prospettate in sede giurisdizionale “.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitaleha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18972/09 R.G., promossa da E. M., rappresentato e difeso dall’avv. A. T., presso il cui studio, sito in via M. R. n. 41, ha eletto domicilioopponentecontroPrefettura di Palermo, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso dal Dr. R. C., ed in udienza dal Comm. di P.M. Salvatore Vasta resistente costituito Oggetto : opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23/12/2009, l’opponente impugnava l’ordinanza-ingiunzione n. M_IT_… 27/10/2009 Area III ter –ORO, emessa dalla Prefettura di Palermo in data 27/10/2009, a seguito di ricorso gerarchico proposto dall’opponente avverso verbale di violazione stradale n. N….7/09/V/O. A tal fine l’istante eccepiva, fra l’altro, l’illegittimita’ dell’atto impugnato per mancata audizione dello stesso. Costituitasi in giudizio, la Prefettura di Palermo produceva gli atti endoprocedimentali, richiesti ex lege.All’udienza di trattazione, controparte resistente, in riferimento alla sollevata eccezione di parte opponente, richiamava la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte ( Cass. Civ. S.U. 1786/2010 ) sostenendo l’irrilevanza del motivo addotto. Il ricorrente, a tal proposito, rilevava viceversa come la mancata audizione dello stesso aveva determinato nella sostanza una violazione del proprio diritto di difesa. Sul piano normativo, ai sensi dell’art. 18 L. 689/81, l’audizione del trasgressore, ove il medesimo l’abbia richiesta, riveste carattere essenziale in quanto diretta alla possibile definizione della lite in via amministrativa, con la conseguenza che l’osservanza di tale adempimento costituisce una condizione di validita’ del procedimento e dell’atto amministrativo, la cui mancanza da’ luogo ad un vizio insanabile e rilevabile d’ufficio – oltre che su istanza di parte – d’ufficio dal Giudice. Questo procedimento, cosi’ come disciplinato dall’art. 18 L. 689/81, prevede che l’amministrazione determini la somma dovuta per la violazione e ne ingiunga il pagamento, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta “. Ora, pur rappresentando la richiesta di audizione dell’interessato l’esercizio di un’attivita’ facoltativa dello stesso, una volta che questa sia stata proposta, determina nell’autorita’ amministrativa la nascita di un vero e proprio obbligo di assunzione, la cui inosservanza, traducendosi in una violazione di legge, vizia il procedimento di formazione dell’ordinanza-ingiunzione, legittimando il Giudice a pronunciare l’annullamento in sede di opposizione ( art. 23 L. 689/81 ). Invero, non puo’ dubitarsi dell’obbligatorieta’ dell’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta, essendo questa diretta alla realizzazione del diritto di difesa ( art. 24 Cost. ), nel corso dell’emanazione di un provvedimento che incide, sacrificandolo, su un diritto soggettivo del privato, ancorché di natura patrimoniale.Orientandosi in tal senso, il legislatore ha inteso imprimere concreta attuazione al fondamentale concetto di “ giusto procedimento “ costantemente ripetuto nella giurisprudenza costituzionale, nonché alla realizzazione del principio di difesa sostanziale ( Corte Cost. n. 59 del 03/05/63 ), che è garantita, appunto, dalla presenza della parte nel procedimento. L’audizione dell’interessato è diretta , infatti, a realizzare una decisione imparziale, adottata cioè sulla base di una obiettiva valutazione delle contrapposte ragioni fatte valere dalle parti, e tale imparzialita’ il legislatore ha inteso assicurare, in materia di sanzioni amministrative, prevedendo che le autorita’ competenti ad applicare la sanzione e ad ingiungere il pagamento siano diverse rispetto all’organo accertatore e possano, sulla base delle osservazioni degli interessati – esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi – emettere ordinanza, di ingiunzione o di archiviazione. Questa conclusione è ulteriormente rafforzata dalla considerazione che , con la L. 689/81, in sede di depenalizzazione, il legislatore ha inteso realizzare anche una disciplina dell’illecito amministrativo che arieggiasse, sotto il profilo procedimentale, il procedimento penale e , in particolar modo, il sistema di garanzie in questo presente. Il suesposto principio giuridico non risulta essere stato preso nella dovuta considerazione dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ( sent. 1786/10 ), che, viceversa, si limitano ad affermare che “ la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facolta’ ( ossia, l’audizione dell’interessato ), atteso che quelle ragioni potranno…essere prospettate in sede giurisdizionale “. In tal modo, tuttavia, si finisce per conferire un’interpretazione diversa alla volonta’ del legislatore, concretatasi nel sistema procedimentale di cui alla legge 689/81 : sistema che prevede la possibilita’, per l’ingiunto, di promuovere il c.d. ricorso gerarchico e successivamente ( o alternativamente ) il rimedio giurisdizionale; sistema che, pertanto, consente di sottoporre all’esame dell’autorita’ giudiziaria vizi di forma e di sostanza, e dunque non solo il merito della controversia, ma anche la legittimita’ del provvedimento amministrativo che, di fatto, finisce per incidere sulla sfera giuridico-patrimoniale dell’interessato; sistema che, in ultima analisi, puo’ concludersi con una declaratoria di annullamento dell’atto amministrativo impugnato ai sensi dell’art. 21 octies della Legge n. 241/1990 che, distinguendo tra vizi formali e procedimentali e vizi sostanziali, ha stabilito che, in relazione all’attività vincolata della Pubblica Amministrazione – e vincolata nel senso dell’esistenza di una norma giuridica che impone alla stessa un determinato atto – solo con riferimento a questi ultimi è sempre ammesso l’annullamento dell’atto amministrativo : questo, fra l’altro, l’orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato ( pere tutte, Cons. St. sent. nn. 219/94 ; 19/82 ; 270/98 ; 201/97 ). I giudici amministrativi, in particolare, hanno affermano il principio di diritto – che si attaglia al caso di specie – secondo cui “ perché sussista l’interesse ad impugnare un atto amministrativo, non è sufficiente che il ricorrente abbia un vantaggio dalla sua eliminazione, ma occorre che il vantaggio derivi dall’eliminazione del vizio dell’atto, ossia occorre che la lesività dell’atto consegua al vizio di legittimità…( onde )…l’ambito oggettivo del giudicato di annullamento va delimitato con riferimento alla statuizione di invalidità dell’atto amministrativo individuale impugnato, in correlazione con il petitum proposto alla stregua del vizio di legittimità del quale è accertato il fondamento nella fattispecie cui inserire il medesimo atto ”.Ritornando al merito della presente controversia, dall’esame degli atti di causa, ed in particolar modo della relazione di notificazione inerente la lettera di convocazione della Prefettura di Palermo, emerge un’illegittimita’ evidente, consistita nella mancata indicazione della “ qualita’ rivestita dal consegnatario del plico “, cosi’ come richiesto dall’art. 7 comma 4 della legge 20/11/1982 n. 890. Orbene, la nullità della notifica , in quanto effettuata in violazione di legge – secondo l’orientamento della Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – si riverbera su quella dell’atto notificato e su quella degli atti successivi del procedimento amministrativo, con conseguente annullamento dell’ordinanza-ingiunzione impugnata.Stante la natura presuntiva della presente causa, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali. P. Q. M. Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81 ; Accoglie l’opposizione proposta da E. M., come sopra rappresentato e difeso, in data 23/12/2009. Conseguentemente, annulla l’ordinanza-ingiunzione n. M_IT_…../10/2009 Area III ter –ORO, emessa dalla Prefettura di Palermo in data 27/10/2009,Dichiara compensate interamente tra le parti le spese processuali. Cosi’ deciso in Palermo il 12/03/2010. Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale) |