Sanzioni amministrative – confisca motoveicoli – Jus superveniens – 02.05.07. –

Sanzioni Amministrative

Nella recente ordinanza della Corte Costituzionale in data 13.12.2006 n. 453, è contenuto l’ordine di restituzione degli atti “.ai giudici di pace di Torre Annunziata e di Napoli, per una rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni sollevate presso la Corte.”, essendo necessario ora l’esame delle questioni stesse sulla base dello Jus superveniens costituito dai commi 168 e 169 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, i quali ultimi commi avevano modificato gli artt. 171 e 213, denunciati dai giudici remittenti. Con ciò la Suprema Corte delle leggi ha lasciato intendere che le violazioni antecedenti all’entrata in vigore ( 03.10.2006) del decreto legge suddetto, possano essere esaminate con l’applicazione degli artt. 171 e 213 per come innovati dai commi 168 e 169 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge. Di conseguenza, anche la presunta violazione da parte dell’attuale ricorrente degli artt. 171 e 213 vigenti all’epoca possono essere trattati con le nuove norme entrate in vigore il 03.10.2006.    

                                                REPUBBLICA ITALIANA

                                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  

Il Giudice di Pace di Taranto- Dott. Martino Giacovelli – ha pronunciato la seguente
  SENTENZA  

Nel procedimento di 1° grado recante il n. 8321/06 del Ruolo Generale ed avente ad oggetto:
Opposizione a sanzione amministrativa di cui al verbale per infrazioni alle norme del C.d.S., promossa da:
nell’opposizione
B. F. A. nato a Massafra (Taranto), ivi residente alla Via Trento, elettivamente domiciliato in Massafra alla Via Puglia presso e nello studio dell’avv. M. F. dal quale é rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di opposizione Opponente-ricorrente  
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMANDO NOR CARABINIERI DI M., in qualità di delegato alla tutela giudiziaria opposto-resistente  
Conclusioni per l’opponente: “Voglia 1’On.le Giudice di Pace adito, cotrariis reiectis: 1.accogliere il ricorso sulla base dei motivi dedotti ed in particolare per lo stato di necessità: in via subordinata, condanna al minimo edittale.” Conclusioni per il Ministero opposto: ” Rigetto del ricorso.”   

                                          SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con atto depositato il 25.10.2006 il sig. B.F. A., chiedeva la revoca e/o l’annullamento della sanzione accessoria del sequestro di cui al verbale di contestazione 431278217, redatto in data 15.09.2006 dai Carabinieri del Comando NOR di M. con il quale verbale gli era stata contestata la violazione degli art.171 / 1 ° e 2° C:d.S. in quanto circolava quale “conducente del motociclo senza casco protettivo”.
Eccepiva l’opponente l’illegittimità del sequestro, e la circostanza dell’esimente dello stato di necessità, poiché era stato costretto a togliersi il casco per l’ingresso accidentale di un insetto all’interno della visiera. Fissata l’udienza del 08.02.2007, era depositata in data 25.01.07 istanza motivata del ricorrente, che chiedeva il dissequestro del motociclo per gravi motivi connessi all’attività lavorativa esercitata dallo stesso.
In data 01.02.2007, in virtù delle nuove disposizioni entrate in vigore decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge ed a seguito dell’istanza del ricorrente era disposta la sospensione provvisoria della sanzione accessoria del sequestro del suddetto motociclo, che era restituito al ricorrente in data 02.02.2007 con verbale del Comando Carabinieri di M. e cioè dopo circa 133 giorni di sequestro.
All’udienza dell’08.02.07, presente il difensore del ricorrente, rilevato d’Ufficio il non rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c. nella notifica eseguita al Ministero competente, l’udienza di comparizione era differita al 02.05.2007.
A questa udienza compariva il difensore dell’opponente, che si riportava al ricorso chiedendone l’accoglimento. Vista la documentazione agli atti di causa, l’opposizione era decisa, con lettura in udienza del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale.   

                                                MOTIVI DELLA DECISIONE
  

In via preliminare si rileva l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione.
Nella recente ordinanza della Corte Costituzionale in data 13.12.2006 n. 453, è contenuto l’ordine di restituzione degli atti “.ai giudici di pace di Torre Annunziata e di Napoli, per una rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni sollevate presso la Corte.”, essendo necessario ora l’esame delle questioni stesse sulla base dello Jus superveniens costituito dai commi 168 e 169 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, i quali ultimi commi avevano modificato gli artt. 171 e 213, denunciati dai giudici remittenti.
Con ciò la Suprema Corte delle leggi ha lasciato intendere che le violazioni antecedenti all’entrata in vigore ( 03.10.2006) del decreto legge suddetto, possano essere esaminate con l’applicazione degli artt. 171 e 213 per come innovati dai commi 168 e 169 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge. Di conseguenza, anche la presunta violazione da parte dell’attuale ricorrente degli artt. 171 e 213 vigenti all’epoca ( in data 15.09.2006) possono essere trattati con le nuove norme entrate in vigore il 03.10.2006.
Orbene detto comma 168 prevede: ” All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente: ” Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso”.
Da ciò si deduce che, essendo stato sequestrato il motociclo de quo per ben oltre sessanta giorni ( 133 giorni circa), lo stesso può ora essere affidato in piena disponibilità del ricorrente.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, atteso che la P.A. ha agito legittimamente in base alle disposizioni vigenti all’epoca dell’accertamento di violazione di che trattasi.   

                                                               P.Q.M.
 

il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’atto di opposizione, depositato dal sig. B. F. A., così decide:
1) accoglie per quanto di ragione il ricorso;
2) non ritiene applicabile alcun altro periodo di fermo del motociclo ” Piaggio Vespa” 125 targato.;
3) compensa le spese di giudizio integralmente per giusti motivi. 
 Così deciso a Taranto il giorno 02.05.2007

             Il Giudice di Pace
         ( Dr. Martino Giacovelli)   

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