Sanzioni amministrative – confisca motociclo – illegittima se sanzione è contestata a soggetto diverso dal proprietario – 26.02.07
Il Giudice di Pace di Pozzuoli accoglie il ricorso del ricorrente – al quale era stata contestata la violazione dell’art. 171, comma 1 e 2, del C.d.S. perchè “al momento del controllo, il passeggero si trovava a circolare a bordo del predetto mezzo senza che indossasse il casco protettivo” – annullando il verbale di contestazione, nonché il verbale di sequestro amministrativo del motociclo. Infatti, il comma 6 dell’art. 213 del C.d.S dispone che la sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l’uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. L’art. 3 della legge 689/81 stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo e, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 213, comma 6, del CdS e 20, comma 5, della legge 689/81, la sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa non poteva essere comminata. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguenteS E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 2041/06 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto: Opposizione avverso verbale di contestazione e di sequestro amministrativo per confisca.T R A (..) Saverio, nato a ..) il (..) – C.F. (..); (..) Vincenzo, nato a (..) il (..) – C.F. (..); entrambi res.ti in (..) alla Via (..) N.(..);RICORRENTI EMINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, dom.ta ope legis presso l’Avvocatura dello Stato in Napoli alla Via Diaz, 15; RESISTENTE-CONTUMACE CONCLUSIONI Per i ricorrenti: annullare il processo verbale di contestazione e di sequestro amministrativo per confisca per l’illegittimità del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca in quanto tale sanzione accessoria non si applica nel caso in cui il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (..) Saverio e (..) Vincenzo, con atto depositato il 23/8/06, proponevano opposizione avverso il processo verbale di contestazione e di sequestro amministrativo per confisca n. 475423913 del 4/8/06 elevato dalla Regione Carabinieri Campania, Compagnia di Pozzuoli, con il quale veniva loro contestata la violazione dell’art. 171, comma 1 e 2, del C.d.S. perchè: al momento del controllo, il passeggero (..) Gennaro, nato a (..) il (..), si trovava a circolare a bordo del predetto mezzo senza che indossasse il casco protettivo, e sequestrato il motociclo Yamaha TDM tg.(..), ai fini della confisca. I ricorrenti chiedevano di dichiarare nullo il verbale e di ordinare il dissequestro del motociclo. Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimaneva contumace la P.A. All’esito dell’udienza DEL 22/7/07, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata la contumacia del MINISTERO della DIFESA regolarmente invitato a depositare, ex art. 23 della L.689/81, copia del rapporto e degli altri atti relativi all’accertamento dell’infrazione contestata e, non vi ha provveduto e né si è costituito. Nel devolvere alla competenza del giudice ordinario i procedimenti di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni, la legge 24 novembre 1981 n.689, consente espressamente all’A.G.O., di incidere in senso caducatorio o modificativo sugli atti amministrativi irrogativi di sanzioni. L’opposizione ex art. 23 legge citata, d’altro canto, non configura un’impugnazione dell’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo della pretesa dell’autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell’onere della prova (salvo il potere istruttorio officioso previsto dal sesto comma del citato articolo) spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all’opponente (Cass. 2323/89) e, l’oggetto del contendere è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi dedotta in ricorso e per l’amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno della sanzione, diversi da quelli enunciati con l’ingiunzione (Cass. 5446/95). In ogni caso, a seguito dell’opposizione, il giudice ha il potere-dovere di verificare la legittimità del provvedimento amministrativo contestato, alla stregua di una valutazione complessiva che concerna sia i profili sostanziali (controllando la fondatezza della pretesa azionata dalla P.A., in ordine all’esistenza storica dei fatti, alla loro riferibilità all’opponente, alla correttezza della qualificazione giuridica operata, nonché ad eventuali fatti sopravvenuti, quali la prescrizione del diritto della P.A. alla riscossione della somma) sia gli aspetti formali (riscontrando eventuali vizi procedurali, ancorché relativi al procedimento culminato nell’atto sanzionatorio). Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto e, pertanto, il verbale n. 475423913 del 4/8/06 ed il conseguente verbale di sequestro amministrativo per confisca va annullato per il seguente motivo: – il comma 6 dell’art. 213 del CdS dispone che la sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l’uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. Nel caso di specie, ai ricorrenti veniva contestata la violazione dell’art. 171, comma 1 e 2, del C.d.S. perchè: al momento del controllo, il passeggero (..), nato a (..) il (..), si trovava a circolare a bordo del predetto mezzo senza che indossasse il casco protettivo. Dal verbale di contestazione si evince che alla guida del motociclo, di proprietà del ricorrente (..) Vincenzo, vi era il ricorrente (..) Saverio, mentre la violazione è stata commessa dal trasportato (..) Gennaro. Orbene, l’art. 3 della legge 689/81 stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo e, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 213, comma 6, del CdS e 20, comma 5, della legge 689/81, la sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa non poteva essere comminata. Pertanto, va dichiarata la nullità del verbale n. 475423913 del 4/8/06 e del conseguente verbale di sequestro amministrativo per confisca. Non essendovi difesa tecnica non vi è pronuncia sulle spese di giudizio. La sentenza è esecutiva ex lege. P.Q.M. Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (..) Saverio e (..) Vincenzo nei confronti del MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. accoglie il ricorso e, per l’effetto annulla il verbale n. 475423913 del 4/8/06 ed il conseguente verbale di sequestro amministrativo; 2. nulla per le spese di giudizio; 3. dispone che la presente sentenza venga trasmessa al Prefetto di Napoli per quanto di sua competenza; 4) sentenza esecutiva ex lege. Così decisa in Pozzuoli il 22 febbraio 2007 e depositata in originale il giorno 26 febbraio 2007. IL GIUDICE DI PACE (Avv. Italo BRUNO) DEPOSITATA IN CANCELLERIA======= IN ORIGINALE====== IL GIORNO 26 febbraio 2007IL CANCELLIERE |