Confisca motoveicoli – esclusa quando motoveicolo appartiene a persona estranea alla violazione-30.09.08 –
“La giurisprudenza di merito esprime il concetto giuridico secondo cui “ il conducente del motociclo pone in essere il comportamento antigiuridico contestato non a mezzo del motociclo ( la cui responsabilità potrebbe addebitarsi al proprietario ) ma a mezzo di una sua omissione ( quella di non avere indossato il casco protettivo ) che non può essere addebitato al proprietario del motociclo “, individuando la stessa ratio normativa nell’ambito della disposizione contestata ( quella della confisca ) nella massima seguente :“ al sesto comma del citato articolo ( 213 C.d.s., n.d.r. ), ispirandosi alla ratio del principio della responsabilità personale innanzi enunciati, ( il codice della strada ) precisa che la confisca è esclusa quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione, in ossequio anche al principio che nel nostro ordinamento le ipotesi di responsabilità oggettiva sono quelle tassativamente disposte dalla legge e che, per comune sentire di consolidata Giurisprudenza opera solo con riferimento ai delitti e non anche alle contravvenzioni”. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. /2008 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da Pullara Salvatore, personalmente, residente in via A. Telesino n. 18 contro Prefettura di Palermo, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa dal Vice-Prefetto Dott. G. Piacentino Oggetto : Opposizione ad ordinanza-ingiunzione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 03/06/2008, l’opponente impugnava l’ordinanza-ingiunzione n. … BIS/2008 – Ufficio Sequestri – AREA III ter, emanata dal Prefetto di Palermo in data 16/05/2008, decretante, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 70,06, anche la confisca del ciclomotore Aprilia S. tg. …E ( telaio n…. ) di proprieta’ dell’istante ( obbligato in solido ), a seguito della violazione dell’art. 171 del C.d.s. ( mancato uso del casco protettivo ) da parte di G. S. Il ricorrente eccepiva in via preliminare l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 213 Lgs 285/1992, come modificato dal D.L. 30/06/2005 n. 115, per contrasto con gli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione, e nel merito rilevava l’errata applicazione della sanzione di cui all’art. 213 C.d.s. ( sequestro ), in considerazione del comma 6 del predetto articolo. Costituitasi in giudizio, la Prefettura di Palermo rilevava che nel caso di specie il veicolo apparteneva a persona estranea alla violazione amministrativa, specificando che l’art. 213 comma 6 del C.d.s. – richiamato dalla circolare n. 2 prot. n. M/6326/50-20 del 10/01/2007 del Ministero dell’Interno – prevede , nella fattispecie considerata – la mancata applicazione della sanzione accessoria della confisca, disposta dall’art. 213 comma 2 sexies del C.d.s.La causa veniva posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La richiamata circolare esclude l’applicazione della disposizione normativa citata in caso di minore conducente, soggetto alla vigilanza dei detentori la potesta’ genitoriale, i quali, pertanto, sono pienamente responsabili dell’infrazione commessa. Partendo dall’analisi del dettato normativo, per il quale il codice della strada all’art. 213 disciplina la misura cautelare del sequestro e la sanzione accessoria della confisca, si precisa che al sesto comma del citato articolo ( 213 ), ispirandosi alla ratio del principio della responsabilità personale innanzi enunciati, “ la confisca è esclusa quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione “, in ossequio anche al principio che nel nostro ordinamento le ipotesi di responsabilità oggettiva sono quelle tassativamente disposte dalla legge e che essa responsabilità oggettiva, per comune sentire di consolidata Giurisprudenza opera solo con riferimento ai delitti e non anche alle contravvenzioni.La giurisprudenza di merito ( per tutte, Gdp Gragnano del 29/05/2006 ) esprime il concetto giuridico secondo cui “ il conducente del motociclo pone in essere il comportamento antigiuridico contestato non a mezzo del motociclo ( la cui responsabilità potrebbe addebitarsi al proprietario ) ma a mezzo di una sua omissione ( quella di non avere indossato il casco protettivo ) che non può essere addebitato al proprietario del motociclo alla luce dei sopraesposti principi “, individuando la stessa ratio normativa nell’ambito della disposizione contestata ( quella della confisca ) nella massima seguente : “ al sesto comma del citato articolo ( 213 C.d.s., n.d.r. ) del decreto legislativo, ispirandosi alla ratio del principio della responsabilità personale innanzi enunciati, ( il codice della strada ) precisa che la confisca è esclusa quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione, in ossequio anche al principio che nel nostro ordinamento le ipotesi di responsabilità oggettiva sono quelle tassativamente disposte dalla legge e che essa responsabilità oggettiva, per comune sentire di consolidata Giurisprudenza opera solo con riferimento ai delitti e non anche alle contravvenzioni ( Cass. III 7.7.1967 ).Alla luce delle suesposte considerazioni, e considerato che il conducente del mezzo contravvenzionato, Sig. G., era maggiorenne alla data dell’accertamento, appare legittimo annullare l’ordinanza-ingiunzione laddove dispone la confisca del veicolo summenzionato, come peraltro richiesto dalla stessa controparte resistente.Si ritiene, quindi, che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. P. Q. M. Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81 ; Accoglie l’opposizione proposta in data 03/06/2008 da P. S. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. ..BIS/2008 – Ufficio Sequestri – AREA III ter, emanata dal Prefetto di Palermo in data 16/05/2008, di cui si convalida unicamente la sanzione amministrativa pecuniaria. Conseguentemente, annulla la predetta ordinanza prefettizia nella parte in cui dispone la confisca del ciclomotore Aprilia S. tg. . ( telaio n. .. ), di proprieta’ dell’opponente. Spese processuali compensate. Cosi’ deciso in Palermo addi’ 30/09/2008. Il Giudice di Pace (Dott. Vincenzo Vitale) |