Il Giudice di Pace di Palermo, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione avverso un verbale, ha ribadito che, secondo l’orientamento unanime della Suprema Corte, ai fini dell’applicazione della normativa del Codice della Strada “ è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia di tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull’area stessa“ ( per tutte, Cass. Civ 5414/92 ).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10044/10 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da M.’ M., personalmente, residente in via V. …… n. 4 opponente
contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-temporeopposto contumace
Oggetto : O. S. A.
FATTO E DIRITTO
Con atto d’opposizione del 20/07/2010, il ricorrente impugnava il verbale di violazione n. …….., elevato dalla Polizia Stradale di Palermo ( Corpo di Polizia Penitenziaria ) in data 10/06/2010, a seguito della contestazione delle seguenti infrazioni :
– mancato uso delle cinture di sicurezza ;
– utilizzo di apparecchio cellulare non a viva voce né dotato di auricolare ;
– effettuazione di fermata in violazione del segnale di divieto di sosta.
L’opponente eccepiva che nell’occorso si trovava all’interno di un’area circoscritta ( area del carcere Pagliarelli ), rilevando l’insussistenza delle infrazioni.All’esito dell’istruzione dibattimentale, l’opposizione proposta dall’istante non appare giuridicamente accoglibile.Ai fini della definizione di “strada”, – secondo l’orientamento unanime della Suprema Corte – “ è rilevante, ai sensi dell’articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada “ ( cosi’, Cass. Civ. 17350/08 ).
Ai fini dell’applicazione della normativa del codice della strada – continua la Cassazione – “ è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia di tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull’area stessa “ ( per tutte, Cass. Civ 5414/92 ).Sulla scorta di quanto rilevato, appare indubbio, nel caso specifico, l’attribuzione della natura pubblica all’area posta all’interno del carcere Pagliarelli, sia in considerazione delle “ evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva “, che per l’apertura dell’area ad un numero indeterminato di persone, anche se la stessa risulta – come da regolamento – delimitata da cancello d’ingresso.
Ci si limita, infine a ricordare il nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 17355 del 24/07/2009, secondo cui “ la correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e dettagliato, anche se sommario, l’elemento fattuale delle violazione e l’efficacia che l’art. 2700 c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell’atto pubblico essere avvenuti in sua presenza…comportano che tale efficacia concerna inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alle violazioni menzionate nell’atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l’obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell’accertamento “, ragion per cui “ l’approccio alla questione relativa all’ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente o indirettamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall’accertamento, quali…cause di esclusione della responsabilità ovvero rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà “, con la conseguenza che “ ogni diversa contestazione va, invece, svolta nel procedimento di querela di falso che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell’atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi “ .
Stante la mancata costituzione in giudizio di controparte, non si fa luogo ad una pronuncia sulle spese di lite.
P. Q. M.
Visti gli artt. 22 e 23 della Legge 689/81;
Rigetta l’opposizione proposta in data 20/07/2010 da M. M., in quanto giuridicamente infondata, convalidando conseguentemente l’atto impugnato.
Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Palermo addi’ 05/10/2010.
Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)