Risarcimento danni – trasmissione sportiva – interruzione – danno esistenziale – 10.02.07

Interessante sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, in materia di risarcimento del danno cd. esistenziale. In particolare, la sentenza in esame ha ad oggetto il disservizio reso agli abbonati Sky-Calcio per l’oscuramento delle immagini televisive, in occasione dell’atteso match Juve Stabia c. Napoli Soccer. Il Giudice adito, a seguito dell’inadempimento della convenuta, ha condannato quest’ultima alla restituzione parziale del canone mensile di abbonamento, nonché ha riconosciuto il cd danno esistenziale. Infatti ha stabilito: “L’inadempimento della Sky Italia s.r.l. comporta un obbligo della stessa al risarcimento dei danni, soprattutto quelli esistenziali e cioè quelli relativi alla violazione della sfera giuridica del soggetto e dei limiti alla sua qualità della vita. In relazione a quest’ultima tipologia di danni, questo Ufficio Giudiziario è stato tra i pionieri a riconoscerne la risarcibilità, facendo propri i concetti di danni edonistici e diritto alla qualità della vita. E’ proprio questo il diritto violato al consumatore finale che ha visto un comportamento scorretto ed inesatto durante il rapporto contrattuale con una grande Società quale la Sky”  

                                 
                                  UFFICIO DEL GIUDICE DI PACECASTELLAMMARE DI STABIA

                                                              Repubblica Italiana 

                                                         In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Francesco Buonocore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1812/2005, riservata all’udienza di discussione del 05.07.2006TRASx LORENZO, C.F. , rappresentato e difeso dagli avvocati A. R. e M. S. con studio in C.mare di Stabia al ….ATTORE
E
SKY ITALIA S.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Roma, Via Salaria 1021.CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: L’attore conclude per l’integrale accoglimento della domanda.

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Sx Lorenzo, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di C.mare di Stabia, la Sky Italia s.r.l., in persona del rappresentante p.t., esponendo che:
– in data 19.07.03 l’attore sottoscriveva richiesta di abbonamento con la società Sky Italia s.r.l. per la fruizione di un abbonamento televisivo con codice cliente 3884104;
detto abbonamento era del tipo “MONDO SKY+CINEMA+SPORT+CALCIO”, e prevedeva, tra l’altro, a fronte del canone mensile (pagato dall’attore con domiciliazione bancaria), la visione di tutte le partite di calcio ‘in casa e fuori casa’ delle società calcistiche (tra cui Napoli Soccer) di cui la Sky Italia s.r.l. è titolare dei diritti di immagine;
– in data 19.02.06 in C.mare di Stabia allo Stadio ‘Romeo Menti’ si disputava uno storico derby tra due squadre che militano nel Campionato nazionale serie C1: la Juve Stabia ed il Napoli Soccer (squadra più volte campione d’Italia).
L’evento portava in città numerosissimi appassionati di calcio, nonché tifosi delle due società: l’istante, titolare del pacchetto MONDO SKY+CINEMA+SPORT+CALCIO non si attivava a reperire i biglietti per assistere all’incontro di calcio in quanto poteva assistere all’evento comodamente seduto a casa sua a mezzo del servizio televisivo a pagamento ed anzi organizzava tutta la giornata domenicale intorno all’evento calcistico, invitando parenti e amici a casa per trascorrere insieme il pomeriggio calcistico e dividere con loro la passione sportiva.
– Purtroppo però all’ora stabilita, il tanto atteso incontro di calcio, non veniva trasmesso: le squadre non erano ancora scese in campo, quando sono iniziati i problemi tecnici.
In un primo momento la diretta era senza immagini, ferma sull’audio dei giornalisti che tentavano di commentare la partita mentre i tecnici si davano da fare nel tentativo di ripristinare il collegamento.
Poi a pochi minuti dal fischio di inizio, la Sky si scusava con il pubblico, rilevando l’impossibilità di trasmettere la partita e quindi l’intero primo tempo della partita veniva sostituito da una laconica scritta “CI SCUSIAMO PER LA MOMENTANEA INTERRUZIONE”, mentre parte del secondo tempo veniva trasmesso in modo anomalo e la trasmissione si normalizzava quando ormai l’esito della partita era scontato.
– All’udienza di prima comparizione, benché regolarmente citata, non si costituiva la Sky Italia s.r.l. – La causa veniva istruita con l’ammissione dell’interrogatorio formale del legale rapp.te p.t. della convenuta in ordine alle circostanze di fatto di cui in premessa di atto di citazione precedute dalla locuzione ‘Vero che’, (interrogatorio non reso), con il raccoglimento della prova testimoniale con il teste indicato dall’attore, e precisate le conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata per la decisione all’udienza del 22.01.07.

                                                            MOTIVI DELLA DECISIONE

Le legittimazioni delle parti sono provate per tabulas, essendo prodotto, in giudizio, il contratto originale codice cliente n. 3884104 attestante l’esistenza del rapporto dedotto dall’attore. Passando al merito, per quanto attiene all’ an debeatur, deve ritenersi che la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.Dalla raccolta prova testimoniale è emerso che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all’atto di citazione e cioè in data 19.02.06 in C.mare di Stabia allo Stadio ‘Romeo Menti’ si disputava un importante incontro di calcio tra due squadre che militano nel Campionato nazionale serie C1: la Juve Stabia ed il Napoli Soccer.
L’istante, che risiede in C.mare di Stabia alla via N. ….. n. 3, possedendo il pacchetto MONDO SKY+CINEMA+SPORT+CALCIO, e considerato che poteva assistere al derby Juve Stabia/Napoli in maniera confortevole nella propria abitazione non solo non si, interessava ad acquistare i biglietti della partita di calcio ma anzi progettava la giornata domenicale intorno all’importante derby, invitando nella propria casa parenti (compreso il teste escusso) e amici con la stessa passione calcistica.
Purtroppo, però, la Sky Italia s.r.l., per numerosi problemi tecnici, non mandava in onda la tanto attesa partita di calcio: per i primi minuti del primo tempo, la diretta era senza immagini e, a pochi minuti dall’inizio della partita, e per tutto il primo tempo, le riprese della partita venivano rimpiazzate dalle scuse della Sky per i problemi tecnici in corso (“CI SCUSIAMO PER LA MOMENTANEA INTERRUZIONE”), mentre parte del secondo tempo veniva trasmesso in modo irregolare e la trasmissione si regolarizzava quando ormai il risultato dell’incontro calcistico era prevedibile.
Tali circostanze sono state riferite con sufficiente precisione ed attendibilità dal teste, C L., della cui credibilità non è dato allo stato di dubitare.Se, pertanto, le circostanze (suffragate anche, dal deposito, da parte dell’attore, di copia di articoli del giornale ‘Il Mattino’) sono quelle emerse a seguito della espletata istruttoria, si può ritenere con certezza sussistente la esclusiva responsabilità della convenuta Sky Italia s.r.l. nell’inadempimento contrattuale di cui è causa.
Tale inadempimento è stato provato dall’attore, e non smentito dalla convenuta, alla quale, comunque, incombeva l’onere di fornire la prova dell’avvenuto esatto adempimento.
A tal proposito si è espressa anche la Cassazione:“In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell’adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/04 in Giustizia Civile, massimario 2004).
Ed inoltre: “In caso di azione per risarcimento danni derivanti da ritardo dell’adempimento, l’attore deve provare il tardivo adempimento, essendo questo un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria” (Cass. Civ. n. 12849/97)Inoltre il comportamento processuale della convenuta, la quale non ha inteso costituirsi in giudizio per far valere le proprie ragioni, va valutato ai sensi dell’art. 116 c.p.c, e rafforza nel giudicante il convincimento della fondatezza della tesi dell’attore. Lo stesso dicasi per l’interrogatorio formale, non reso, del legale rapp.te p.t. della convenuta.
Passando al quantum, l’attore ha richiesto sia la condanna della convenuta al risarcimento del danno contrattuale per la somma di euro 57,00 (costo di un rateo mensile dell’abbonamento) o altra somma ritenuta congrua dal giudicante e sia la condanna della convenuta al risarcimento del danno esistenziale per la somma di euro 300,00 o altra somma ritenuta congrua dall’adito giudice.
Ebbene, deve, comunque, rilevarsi che la somma richiesta dall’attore in ordine alla condanna della convenuta al risarcimento del danno contrattuale per la somma di euro 57,00 (costo di un rateo mensile dell’abbonamento), appare eccessiva in considerazione del fatto che comunque l’abbonamento Sky sottoscritto dall’attore, oltre a prevedere la visione di tutte le partite, prevede anche la visione di altri programmi televisivi. Considerato quindi che, nel corso del mese di febbraio 2006, l’attore, in base a quanto risulta dagli atti di causa, ha avuto problemi nella visione dei programmi Sky solo relativamente alla partita per cui è causa, questo giudicante, sulla base degli elementi fin qui evidenziati, ritiene opportuno liquidare, in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno contrattuale, la minore somma di euro 30,00.
Invece, in ordine alla richiesta attorea di condanna della Sky Italia s.r.l. per il danno ‘esistenziale’ subito dall’attore, questo giudice ritiene doveroso sottolineare che l’attore ha sottoscritto tale contratto di abbonamento residenziale satellitare Sky in virtù di particolari interessi sportivi (ed infatti ha attivato l’ulteriore servizio/opzione CALCIO).
In data 19.02.07, però, l’attore, che attendeva la visione di tale partita con ansia ed entusiasmo, che ha organizzato tutta la giornata domenicale intorno all’evento calcistico, invitando anche parenti ed amici (tra cui il teste escusso) non ha potuto soddisfare il suo interesse sportivo, in seguito all’avvenuta interruzione di tale trasmissione.
L’interruzione di tale trasmissione ha determinato in capo all’attore un danno che si inquadra nel genere del danno esistenziale, consistente non solo nell’impossibilità di disporre del servizio, ma altresì nella situazione di disagio, delusione e stress che l’utente ha subito a causa del lamentato disservizio.
L’inadempimento della Sky Italia s.r.l. comporta un obbligo della stessa al risarcimento dei danni, soprattutto quelli esistenziali e cioè quelli relativi alla violazione della sfera giuridica del soggetto e dei limiti alla sua qualità della vita. In relazione a quest’ultima tipologia di danni, questo Ufficio Giudiziario è stato tra i pionieri a riconoscerne la risarcibilità, facendo propri i concetti di danni edonistici e diritto alla qualità della vita.
 E’ proprio questo il diritto violato al consumatore finale che ha visto un comportamento scorretto ed inesatto durante il rapporto contrattuale con una grande Società quale la Sky.
Il danno va liquidato in via equitativa, come da costante orientamento giurisprudenziale, nella misura di euro 200,00, oltre interessi legali dalla domanda.Consegue alla soccombenza di parte convenuta la condanna della stessa alle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

                                                                     P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, avv. Francesco Buonocore, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sx Lorenzo nei confronti della Sky Italia s.r.l. così provvede:
1. dichiara la procedibilità della domanda;
2. accertato l’inadempimento della convenuta in ordine alla programmazione della partita di calcio in data 19.02.07, tra le squadre Juve Stabia – Napoli Soccer, condanna la Sky Italia s.r.l. al pagamento, in favore dell’attore, di euro 230,00 a titolo di danni, con  interessi come in motivazione;
3. condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 477,00, di cui euro 50,00 per spese, euro 247,00 per diritti ed euro 180,00 per onorario, oltre 12,50% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avvocati costituiti antistatari.
4. dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Castellammare di Stabia, li 10.02.2007.

Il Giudice di Pace

Dott.  Francesco Buonocore

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