Risarcimento danni –furto in albergo – “contratto di albergo” – 10.01.09. –
Il “contratto di albergo” non può in se considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel c.c. (il quale agli art. 1783 e 1785 disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all’albergatore) , nè nella legislazione speciale. Esso è invece un contratto atipico o al più misto, con cui l’albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione all’alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito , senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell’alloggio , possa valere, sotto il profilo ausale , a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio(Cass. 28 novembre 1994, n: ° 10158; Cass. 24 luglio 2000, n. 9662). Orbene in ordine alla responsabilità per le cose portate in albergo (art. 1783 c.c.) il cliente , che non ha l’obbligo di affidare le stesse all’albergatore (Cass. n. 1684-1994) , in caso di sottrazione delle stesse, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice di Pace di Napoli , 2° Sez. ,Civile, in persona dell’avv. Caterina Cuccurese ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° ..del R.G. dell’anno 2006 avente ad oggetto risarcimento danni promossa da: P…. A. nata a Napoli …. c. f. P….. rappresentata e difesa dall’avv. M. M.con studio in Napoli via .. n°…
ATTRICE
CONTROA. D. .. SRL in persona del r.p.t. con sede in Viale dei R. .. O. A. , Roma, elett.te dom.to presso lo studio del proprio difensore avv. C. A. disgiuntamente all’avv. Gi. P. con studio in ….
CONVENUTO
E
FONDIARIA SAI ASS. NI SPA in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall’avv. M. G. T. con studio in Napoli alla via …
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da domanda introduttiva ,comparse di costituzione e di risposta e verbali di causa in atti.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l’istante P…. Alda conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli , la società A…. ..srl onde ottenere il risarcimento del danno in seguito al furto della borsa all’interno dell’albergo in data 5/2/2006 , verso le ore 8.15, circa mentre era intenta a consumare la colazione. Deduceva l’istante di trovarsi presso la struttura alberghiera convenuta al fine di partecipare ad un corso di formazione professionale organizzato dall’A.. e mentre faceva colazione le veniva sottratta improvvisamente la borsa all’interno della quale vi erano: un portafoglio con circa € 30.00, patente di guida, Carta di Identità , carta di Credito M. .. –C.. Card, un bancomat del .. c/c n° .. con Carta Visa, un Bancomat del .. , due telefoni cellulari marca Nokia con fotocamera e relative carte sim, un ‘agenda con penna Mont Blanc , un mazzo di chiavi della casa di Napoli con antifurto, un borsello marca ETRO contenente alcuni medicinali ed un oggetto svizzero multiuso. Nell’immediatezza del fatto accortasi del furto la signora P…. denunciava i fatti al più vicino comando della Stazione dei Carabinieri di Roma –Ostia Antica , e ritornava immediatamente a Napoli poiché nella borsa vi erano le chiavi dell’appartamento e della cassaforte.
Giunta nella propria città inoltre la signora P…. veniva messa a conoscenza dalla propria Banca che pochi minuti dopo il furto e prima che materialmente la stessa potesse bloccare le proprie carte Bancomat , ignoti la utilizzavano prelevando dai vari conti complessivamente € . 809.62.
Incardinatasi la lite si costituiva la società A…. 90 srl la quale chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Spiegava inoltre domanda riconvenzionale per l’importo di €.210.00 oltre interessi legali in quanto la signora P…. in seguito al furto della propria borsa veniva esonerata momentaneamente, dai responsabili dell’albergo, attesa la indisponibilità oggettiva di somme di denaro, dal pagamento del soggiorno di cui aveva usufruito in albergo. Pagamento che tuttavia l’attrice ometteva di effettuare anche in seguito alla emissione e comunicazione della fattura. La convenuta società inoltre chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Fondiaria Sai Ass. ni S.p.A. , ex. Art. 106 e 269 c.p.c.
Si costituiva la Fondiaria Sai Ass. ni S.p.A. che eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per non coprire il contratto di assicurazione stipulato con la convenuta società l’ipotesi di furto in oggetto.Nel merito chiedeva il rigetto della domanda con le conseguenze di legge.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale la causa venive rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 23/1/2008 . Nelle more , la dottoressa Lettieri, primo Giudice assegnatario della causa, veniva trasferita ad altra sede ed il presente giudizio veniva assegnato al sottoscritto giudicante che lo rinviava di ufficio alla udienza del 26/11/2008.In tale data rassegnate le conclusioni la causa veniva introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
E’ opportuno , in merito , fare alcune precisazioni sul contratto di albergo.La legge italiana espressamente attribuisce all’albergatore una precisa responsabilità in caso di furti avvenuti all’interno della struttura, proprio in virtù dell’obbligo di custodia gravante su chi fornisce le prestazioni alberghiere.
Ai sensi dell’art. 1783 codice civile” responsabilità per le cose portate in albergo” gli albergatori sono responsabili non solo di ogni sottrazione , ma anche di ogni deterioramento e distruzione delle cose portate in albergo dal cliente, sia se le cose si trovano in hotel , sia se le cose sono nella custodia dell’albergatore fuori dalla struttura durante il soggiorno. Il limite della responsabilità previsto dalla legge a carico dell’albergatore è la piena risarcibilità dell’oggetto fino all’equivalente di 100(cento) volte il prezzo di locazione dell’alloggio al giorno.
A meno che non risulti la colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari o dei suoi familiari, in tal caso risponde illimitatamente.
Di contro il cliente ha l’obbligo di denunciare tempestivamente il fatto all’albergatore senza ritardo ingiustificato , altrimenti non potrà avvalersi delle disposizioni di legge in suo favore.
La responsabilità dell’albergatore è illimitata anche quando ha rifiutato di ricevere in custodia le cose che aveva l’obbligo di accettare , come carte valori, danaro contante, oggetti di valore e carte.Nel caso di specie , premesso che non è contestata la permanenza della signora P…. nella struttura alberghiera nel periodo in cui è avvenuto il furto, ne le modalità di furto stesso, così come denunciate presso i Carabinieri di Roma comune di Ostia, e rilevato che veniva comunicato tempestivamente al responsabile dell’albergo, il sottoscritto giudicante, in virtù di quanto esposto, ritiene ravvisarsi, nel caso di specie, una positiva configurabilità della responsabilità della struttura alberghiera per il furto di cui è stata oggetto l’attrice. All’uopo è opportuno ribadire che la Corte di Cassazione sentenza n:° 19769 del 2003 ha chiarito che “ il contratto di albergo” non può in se considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel c.c. (il quale agli art. 1783 e 1785 disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all’albergatore) , ne nella legislazione speciale. Esso è invece un contratto atipico o al più misto, con cui l’albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione all’alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito , senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell’alloggio , possa valere, sotto il profilo ausale , a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio(Cass. 28 novembre 1994, n: ° 10158; Cass. 24 luglio 2000, n. 9662). Orbene in ordine alla responsabilità per le cose portate in albergo (art. 1783 c.c.) il cliente , che non ha l’obbligo di affidare le stesse all’albergatore (Cass. n. 1684-1994) , in caso di sottrazione delle stesse, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno.In conclusione la responsabilità dell’albergatore è affermata per il fatto dell’introduzione delle cose in albergo, in conseguenza del contenuto del contratto alberghiero in cui è compreso a carico dell’albergatore l’obbligo accessorio di garantire al cliente da eventuali danni alle cose stesse.
L’attrice ha provato per tabulas oltre che per testi i fatti posti a fondamento della domanda.
Ne può ritenersi configurabile in capo alla stessa una responsabilità per negligenza delle cose in custodia, così come eccepito dalla convenuta società alberghiera , in quanto è stato provato che la istante prof. Signora P…. Alda si trovava nella sala ristorante a fare colazione e che il furto è avvenuto nell’attimo in cui la stessa si è alzata per recarsi al buffet posti a pochi metri dal tavolo. Inoltre sia dalle dichiarazioni testimoniali dei testi escussi , indotti dalla difesa attorea, che dal tenore letterale della denuncia sporta, si evince che all’interno della struttura al momento del furto era entrato un uomo, extracomunitario, vestito male e non facente parte degli ospiti dell’albergo,ripreso dalle telecamere di cui risulta fornita la sala da pranzo, sebbene la relativa riproduzione non è stata prodotta in giudizio e tale circostanza mai contestata dalle parti costituite in giudizio.
Pertanto, attese le risultanze istruttorie e la sporta denuncia, la domanda principale proposta dall’attrice va accolta. Tuttavia ciò non eclude la circostanza che la signora è tenuta al pagamento della somma di € . 210,00 dovuta alla società A…. 90 srl per il soggiorno reiteratosi presso la struttura alberghiera. Circostanza inoltre non disconosciuta dalle stesse parti in causa.
Per quanto concerne l’eccezioni sollevata dalla Fondiaria Sai Ass.ni Spa di carenza di legittimazione passiva la stessa non può trovare accoglimento. Ed invero il contratto assicurativo stipulato alla voce “servizi complementari” prevede la garanzia e la copertura del rischio furto e rapina anche per le COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE fino ad un massimo di €. 8.000.00 per ogni cliente. Pertanto l’invocata eccezione è destituita di qualsiasi fondamento.
In ordine al quantum debeatur, l’attrice ha contenuto la domanda nella somma di €. 2.580.00 Il giudicante visti i prelievi monetari effettuati dalle carte nell’immediatezza del furto ( €. 809.62) e valutati equitativamente i beni sottratti, per il valore economico ed affettivo nonché lo stato d’uso degli stessi , il pagamento di €. 280,00 per il corso professionale A..non seguito , liquida a titolo di risarcimento danni complessivamente la somma di €. 1.400.00 .In accoglimento della spiegata riconvenzionale condanna altresì la signora P….A. al pagamento di €. 210,00 in favore della struttura alberghiera A…. 90 srl in persona del l.r.p.t.Sulle somme liquidate spettano gli interessi e le spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe ogni altra eccezione rigettata e disattesa così provvede:
° Dichiara la responsabilità esclusiva della società A…. .. srl in persona del l.r.p.t. nella produzione del furto avvenuto in data 5/2/2006 all’interno della propria struttura a carico della signora P…. A. e per l’effetto condanna la fondiaria Sai Ass. ni spa in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della essa istante di €. 1.400.00 a titolo di risarcimento oltre interessi dal fatto al soddisfo nonché al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €. 1.300.00 di cui €. 120,00 per spese €. 450,00 per diritti ed €. 900,00 per onorario, oltre spese generali ex. Art. 15 LP.,IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
° In accoglimento della spiegata riconvenzionale condanna l’attrice signora P…. Alda al pagamento in favore della convenuta società A…. 90 srl della somma di €. 210,00 oltre interessi legali dalla emissione della fattura all’effettivo soddisfo nonché alla rifusione delle spese di lite che quantifica in €. 500,00 di cui €. 50.00 per spese ed €. 450,00 per diritti ed onorari oltre iva e cpa con distrazione ai procuratori antistatari.
° Dichiara la sentenza esecutiva.
Così deciso in Napoli il 10/1/2009
IL GIUDICE DI PACE
DOTT. AVV. CATERINA CUCCURESE