Risarcimento danni – ritardata consegna dei bagagli al passeggero – responsabilità del vettore aereo – 22.11.07.-
Nella sentenza in oggetto, il Giudice di Pace di Caserta ha condannato la compagnia aerea al risarcimento dei danni subiti dal viaggiatore, a causa della ritardata consegna dei bagagli. Il Giudicante ha, tra l’altro, precisato che: “ il vettore aereo, pur essendo legato da un negozio interno, tra esso ed il tour operator, deve comunque rispondere nei confronti del passeggero in tutti i casi nei quali a questi derivino complicanze ascrivibili esclusivamente a responsabilità diretta del medesimo vettore” inoltre: “nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, a ciascun passeggero spetta un indennizzo massimo di 1.000 Diritti speciali di prelievo, mentre nel caso di specie, dove il bagaglio è stato consegnato dopo tre giorni dall’arrivo a destinazione, andranno valutate le conseguenze patrimoniali subite dalla passeggera/istante in tali limiti.
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – 1^ SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. ../07 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione nell’udienza del 20.11.2007, vertente:
T R A
TIZIA e CAIO, rappresentati e difesi dall’Avv. …. e dal Dott. … per mandato a margine dell’atto di citazione e con essi elettivamente domiciliati in Caserta … , presso lo studio dell’Avv. … ; -attori-
E
… Viaggi di Sempronia s.a.s., in persona del l.r.p.t., con sede in Pescara … ; -convenuta.contumace-
NONCHE’…….. Lineas Aereas de Espana S.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti … e … per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione e con essi elettivamente domiciliata in Caserta … , presso lo studio dell’Avv. … ; -convenuta
–CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Tizia e Caio, rappresentati e difesi come in epigrafe, convenivano la …. Viaggi di Sempronia s.a.s., in persona del l.r.p.t., nonché la ….. L.A.E. S.A., in persona del l.r.p.t., innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir accogliersi le seguenti conclusioni: 1) dichiarare la responsabilità dei convenuti per le causali in narrativa e condannare gli stessi, in solido o nelle rispettive qualità, al pagamento, in favore degli istanti, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, di qualunque specie, della somma di € 2.105,00 o in quella somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi dal fatto; 2) condannare essi convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
A fondamento della domanda, gli istanti esponevano: a) di aver acquistato presso il Tour Operator ……. Viaggi, per il loro viaggio di nozze, un pacchetto turistico volo+soggiorno per le località del Perù e Galapagos e stipulavano la polizza assicurativa con la Europ Assistance S.p.A., con n.ri ….. e ……; b) il viaggio Roma.-Lima, Via Madrid, veniva effettuato dalla … Linea Aereas S.A. con voli del 14.7.2006; c) all’arrivo a Lima non veniva consegnato il bagaglio della sig.ra Tizia Palmina, che veniva denunciata all’ufficio della … presso l’aeroporto di Lima; d) gli istanti si interessavano di persona al reperimento dei bagagli contenenti in massima parte biancheria ed indumenti personali, con spese a loro totale carico; e) in data 18.7.2006, la …. provvedeva alla consegna del bagaglio presso la città di Arequipa; f) gli istanti avevano acquistato solo poche magliette, pur rimanendo privi del bagaglio, oltre a spese telefoniche per informazioni circa il reperimento del bagaglio; g) il disservizio, oltre le spese impreviste per € 105,00, aveva arrecato notevoli stress impedendo alla coppia di godersi in tranquillità i primi quattro giorni della loro luna di miele, per cui hanno diritto al risarcimento del danno morale da liquidarsi in via equitativa, in € 2.000,00.La ….. Viaggi di Sempronia s.a.s., in persona del l.r.p.t., benché ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e restava contumace, mentre si costituiva la KKKK Lineas Aereas de Espana S.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e chiedeva: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ….. in ordine alla domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata; 2) nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande attoree poiché infondate; 3) in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande, condannare la … Viaggi e rilevare totalmente indenne la ….. Lineas Aereas de Espana S.A. dalle medesime. Vinte le spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie tesi, la comparente …. S.A. deduceva, tra l’altro: 1) tra le obbligazioni gravanti sul vettore aereo non è ricompressa quella relativa alla garanzia per il sereno trascorrere della vacanza, che può farsi valere contro l’organizzatore del viaggio.
Tali principi trovano riscontro nella Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970, ratificata in Italia mediante la L. 27.12.1977 n. 1084; 2) il risarcimento del danno de quo non poteva essere chiesto al vettore aereo, che aveva concluso con gli attori un contratto di trasporto aereo regolato dalla normativa speciale di settore, rispetto alla quale non trova applicazione il D.Lgs 111/95; 3) la ritardata consegna dei bagagli è specificamente disciplinata dalla convenzione di Montreal del 1999, in vigore dal 2004, la quale, all’art. 22, comma 2, sancisce il generale principio di limitazione della responsabilità del vettore aereo, nella somma di 1.000 D.S.P. per passeggero, nel caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nella consegna del bagaglio; 4) se, dunque, la più grave ipotesi è la perdita del bagaglio, l’evento dello smarrimento temporaneo deve seguire un regime indennitario conseguente a tale meno grave ipotesi; 5) il ritardo di tre giorni nella consegna del bagaglio può, al più, determinare un indennizzo di € 172,00, atteso che i 1.000 D.P.S. costituiscono il massimo risarcimento spettante al passeggero nel caso di perdita del bagaglio.
Nessun mezzo istruttorio veniva richiesto o espletato e la causa veniva introitata in decisione sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, deve ricordarsi che le clausole contenute nelle condizioni generali di un contratto di trasporto aereo prevedono, tra l’altro: a) si attribuisce al vettore la facoltà di rifiutare il trasporto di qualsiasi oggetto a causa del suo volume, peso, forma o natura, senza prevedere una decurtazione del prezzo del viaggio; b) si prevede che il bagaglio registrato, quando il vettore ritenga impossibile trasportarlo sullo stesso aeromobile del passeggero, venga imbarcato su un volo successivo, purché vi sia disponibilità di carico; c) si ammette il trasporto del bagaglio in franchigia nei limiti ed alle condizioni stabiliti nei regolamenti del vettore; d) si prevede che l’accettazione del bagaglio da parte del possessore del biglietto, senza alcuna riserva scritta al momento della riconsegna, costituisca presunzione che il bagaglio sia stato riconsegnato in buone condizioni ed in conformità del contratto di trasporto; e) si presume che, in tutti i casi di danno al bagaglio registrato, se la persona avente diritto alla riconsegna non contesti l’irregolarità al vettore, il bagaglio sia stato riconsegnato e che la riconsegna sia avvenuta in buone condizioni ed in conformità del contratto di trasporto; a tal fine, la contestazione deve farsi per iscritto ed immediatamente all’atto della riconsegna o al momento in cui la riconsegna doveva avvenire; f) si prevede che qualsiasi diritto al risarcimento dei danni alla persona e/o al bagaglio non registrato, si prescriva nel termine di sei mesi dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare.Per quanto può valere, non è escluso che alcune di queste condizioni generali abbiano carattere vessatorio.
Ma ciò che interessa in questa sede, sta nella ricerca della responsabilità a carico del vettore aereo nel caso, come quello di specie, di ritardata consegna del bagaglio temporaneamente smarrito.In primis, è appena il caso di ricordare che il D.Lgs. 17.3.1995 n. 111, richiamato da parte convenuta, è stato abrogato dall’art. 146, D.Lgs. 6.9.2005, n. 206.La materia, dunque, cui fa riferimento la convenuta è ora disciplinata dagli artt. dal n. 82 al n. 100 del D.Lgs. 206/2005, dove Articolo 82, definendo l’ambito di applicazione della normativa, statuisce che: “1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 84. 2.
Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.”.
Tuttavia, a parere del decidente, nel caso in esame deve escludersi qualsivoglia responsabilità a carico del Tour Operator poiché non si tratta di “vacanza rovinata” da inadempimento di quest’ultimo, bensì dal solo ritardo nella riconsegna del bagaglio trasportato dal vettore aereo il cui danno, a carico di quest’ultimo, non può trovare riscontro nel risarcimento del danno consistente nella spesa sostenuta per l’acquisto di beni in sostituzione di quelli contenuti nel bagaglio, poiché questi ultimi sono stati restituiti, sia pure in ritardo, e i beni acquistati sono comunque rimasti nella proprietà del passeggero.
Resta, invece, risarcibile il danno per il disagio patito e il dispendio di tempo e di energie conseguenti al temporaneo smarrimento del bagaglio, la cui consegna è avvenuta dopo tre giorni dall’arrivo a destinazione.Ciò posto, deve ancora affermarsi il danno morale, come richiesto da parte istante, presuppone una fattispecie di precisa responsabilità extracontrattuale e, pertanto, non è risarcibile in caso di ritardata consegna del bagaglio registrato.
D’altro canto, il vettore aereo, pur essendo legato da un negozio interno, tra esso ed il tour operator, deve comunque rispondere nei confronti del passeggero in tutti i casi nei quali a questi derivino complicanze ascrivibili esclusivamente a responsabilità diretta del medesimo vettore.
Sicché, l’eccezione sulla carenza di legittimazione passiva di essa …. Lineas Aereas de Espana S.A. va rigettata perché infondata e pretestuosa.
Nel merito, dunque, è incontestato che gli attori, per tre giorni dopo l’arrivo all’aeroporto di destinazione di Lima (Perù) non hanno potuto disporre del proprio bagaglio, quello della sig.ra Tizia, perché temporaneamente smarrito. Atteso, quindi, che nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, a ciascun passeggero spetta un indennizzo massimo di 1.000 Diritti speciali di prelievo, mentre nel caso di specie, dove il bagaglio è stato consegnato dopo tre giorni dall’arrivo a destinazione, andranno valutate le conseguenze patrimoniali subite dalla passeggera/istante in tali limiti.
Va anche detto che il DSP (diritto speciale di prelievo) è una unità convenzionale il cui valore, legato alla quotazione dell’oro e indipendente dalle fluttuazioni valutarie ed è rilevabile ogni giorno sul Sole 24 Ore. Il suo valore corrisponde approssimativamente al seguente rapporto: un €uro è uguale a 0,85 DSP.
Pertanto, tenuto conto della somma massima di indennizzo, di 1.000 DSP per passeggero, applicabile nei soli casi perdita totale; considerato che il bagaglio dell’attrice (come si è detto sopra) è stato rinvenuto e ad essa consegnato, il decidente ritiene equa la quantificazione del danno di che trattasi, ex art. 1226 c.c., in complessivi DSP 400,00, pari ad €uro 470,59.
Consegue che la … Lineas Aereas de Espana S.A., in persona del l.r.p.t., va condannata al pagamento in favore dell’attrice, sig.ra Tizia, della complessiva somma di €uro 470,59, oltre gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizia e Caio , contro la … Lineas Aereas de Espana S.A., in persona del l.r.p.t., nonché contro la XXXX Viaggi di Sempronia s.a.s., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della …. Viaggi di Sempronia s.a.s.;
2) Accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l’effetto, condanna la KKKK Lineas Aereas de Espana S.A., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Tizia , della somma di € 470,59, oltre gli interessi al tasso legale dalla data della domanda alla data di effettivo soddisfo ed oltre le spese di giudizio che liquida in complessivi € 510,00, di cui € 200,00 per diritti, € 190,00 per onorari ed il resto per spese e 12,50%, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
3) Dichiara le ulteriori spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Si esegua nonostante gravame.
Caserta, 22 Novembre 2007
Il Giudice Coordinatore.
Avv. Generoso Bello