Risarcimento danni – ritardata consegna dei bagagli – 17.09.08. –

“Non v’è dubbio che il mancato arrivo del bagaglio suscita, nel viaggiatore, uno stato d’ansia e di preoccupazione per la sorte dei propri effetti personali. Nel caso in esame, l’attrice è stata impegnata per un’intera giornata, corrispondente tra l’altro alla vigilia di Ferragosto, per l’acquisto di beni di prima necessità e per la ricerca del bagaglio. Risulta, pertanto, evidente che non ha potuto trascorrere, in serenità con i propri familiari, la breve vacanza del tutto compromessa. Numerosi precedenti giurisprudenziali (GdP Bari 2005, GdP Massa 2003) hanno confermato che la mancata riconsegna del bagaglio, in coincidenza con un breve periodo di vacanza, comporta il risarcimento del danno patrimoniale e di quello esistenziale, determinato dal disagio sopportato dal passeggero, costretto a lunghe attese e preoccupazione per la perdita dei propri effetti personali.”

                                                         REPUBBLICA ITALIANA

                                                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

                                          UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI  

Il Giudice di Pace di Napoli, II° sezione, Avv. Vittorio Davide Cecaro ha pronunciato la seguente SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al n° …/08 RG, tra … omissis…, elett.te dom.ta in Napoli, alla via …, c/o l’avv.to …, da cui è rapp.ta e difesa, mandato in atti. Attrice.
contro A. Spa, in persona del L.R.p.t. elett. te dom.to in Napoli, in via …, c/o l’avv.to …. Convenuto. Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbali di causa e comparse difensive.  

                                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attrice conviene in giudizio l’A. Spa per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali, nonché biologici e/o esistenziali da stress, subiti in conseguenza dello smarrimento e della ritardata consegna del bagaglio avvenuti in occasione di un volo di linea Napoli – Venezia, effettuato dalla compagnia aerea convenuta, in data …08.2007.
Pone in evidenza che il bagaglio le fu riconsegnato soltanto nel pomeriggio del ….08.07, in quanto per errore del vettore era stato imbarcato su altro volo.
Riferisce che lo smarrimento ed il ritardo della riconsegna è imputabile ad esclusiva responsabilità della convenuta, inadempiente agli obblighi gravanti sulla stessa, in virtù del Regolamento C.E. n° 889/02, in attuazione della convenzione di Montreal del 02.05.99, ratificata in Italia con L. 12/04.
Detta convenzione prevede la responsabilità del vettore in caso di danni derivanti dal ritardo nel trasporto dei bagagli, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il ritardo, nonché ai sensi degli artt. 1681 e 1218 Cc. A seguito dell’inconveniente capitatole, l’attrice ha subito un danno patrimoniale, essendo stata costretta all’acquisto di beni di prima necessità, nonché un danno biologico e/o esistenziale da stress per il disagio causato dalla mancata restituzione del proprio unico bagaglio. Riferisce, infine, che l’A. non ha mai risarcito i danni, nonostante la specifica richiesta inoltratale. Quantifica in € 150/00 il danno patrimoniale subito, ed in € 850/00 quello da stress, per una richiesta complessiva di € 1.000/00, salvo criterio equitativo del Magistrato.
Si costituisce l’A., che impugna e contesta la domanda, sollevando eccezioni e rilievi in rito ed in merito. In particolare, deduce che il bagaglio fu riconsegnato integro, per cui il vettore va ritenuto responsabile solo in caso di distruzione o di perdita dello stesso.
La fattispecie del bagaglio ritrovato non è paragonabile a quella della distruzione o perdita definitiva, per cui nel caso in esame sono eventualmente rimborsabili solo quelle spese che il passeggero ha affrontato, per sopperire alla mancanza dei beni contenuti nel bagaglio, e delle quali dia ampia dimostrazione.
Impugna infine la richiesta di risarcimento per il danno non patrimoniale e/o esistenziale, in quanto non provato.
Espletata istruttoria e precisate le conclusioni, la causa viene introitata a sentenza.  

                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE  

La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Non v’è dubbio che il mancato arrivo del bagaglio suscita, nel viaggiatore, uno stato d’ansia e di preoccupazione per la sorte dei propri effetti personali.
Nel caso in esame, l’attrice è stata impegnata per un’intera giornata, corrispondente tra l’altro alla vigilia di Ferragosto, per l’acquisto di beni di prima necessità e per la ricerca del bagaglio. Risulta, pertanto, evidente che non ha potuto trascorrere, in serenità con i propri familiari, la breve vacanza del tutto compromessa. Numerosi precedenti giurisprudenziali (GdP Bari 2005, GdP Massa 2003) hanno confermato che la mancata riconsegna del bagaglio, in coincidenza con un breve periodo di vacanza, comporta il risarcimento del danno patrimoniale e di quello esistenziale, determinato dal disagio sopportato dal passeggero, costretto a lunghe attese e preoccupazione per la perdita dei propri effetti personali.
Nel caso che ci occupa, atteso che il danno esistenziale va risarcito in via equitativa, in quanto provato in giudizio (Cass. SS. UU. n° 6572/06) ritiene il Giudice che spetta all’attrice un risarcimento di € 500/00, oltre al rimborso di € 77/00 quali spese documentate che costituiscono il danno patrimoniale subito. Pone la complessiva somma di € 577/00 a carico dell’A. Spa, oltre interessi dalla data della presunta pronuncia al saldo, nonché spese e competenze legali come da dispositivo finale.

                                                                    P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunziando, ogni altra azione e/o eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda di Tizia, così provvede: Condanna l’A. Spa al pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di € 577/00, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.
Condanna ancora l’A. Spa al pagamento delle spese e competenze legali che liquida in complessivi € 470/00, di cui € 70/00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 12,5%, IVA e CPA se dovute, in favore dell’avv.to … Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Napoli il 28.08.08

Il Giudice di pace – Avv. Vittorio Davide Cecaro  

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17 SETTEMBRE 2008   ——————————————————————————–

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