Telefonia – attivazione di servizi non richiesti – 11.10.2005

Risarcimento danni – attivazione servizi di cui a contratti non richiesti. – Il Gestore di telefonia, non avendo ottemperato all’ordine di esibizione del contratto, ha abusato della propria posizione dominante, violando il principio di buona fede nel rapporto contrattuale sancito dall’art.1175 c.c. e soprattutto ha violato il diritto, riconosciuto ai consumatori dalla legge 281/98, di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi. Inoltre, stante l’impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione di cui alla Delibera AGCOM (autorità per le garanzie nelle comunicazioni) n.182/02 ed in esecuzione della legge 31/7/1997 n.249, giacchè il Corecom della Campania non risultava ancora abilitato, il tentativo di conciliazione innanzi alla Camera di Commercio è solo facoltativo. 

                        UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA
                                                         Repubblica Italiana
In nome del Popolo ItalianoIl Giudice di Pace Dott.Francesco Buonocore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1110 / 2004 riservata all’udienza del 15/07/2005
TRA Mx LOREDANA (C.F.: …) rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine dell’atto di citazione dall’Avv.Somma Marilisa presso il cui studio è elett.te dom.to in C.mare di Stabia alla Via G.Martucci n.3; ATTORE
E TELECOM ITALIA S.P.A., in persona dell’Avv.Vittorio Fusco, procuratore speciale, rapp.to e difeso dall’Avv.Luigi Stabile con studio in Napoli alla via Diaz 24, e dom.to elet.te in Torre del Greco alla via Ungheria 1, c/o Avv.Annalisa Sallustio; CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse depositate.
                                                 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione debitamente notificato in data 04.03.2004 Mx LOREDANA conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di C/mmare di Stabia, la TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t.,.Assume l’istante di essere cliente della TELECOM ITALIA S.P.A.da numerosi anni con l’utenza telefonica 081.8712158 e di essersi accorta, nel mese di settembre 2003, che dal mese di febbraio dello stesso anno la TELECOM ITALIA S.P.A.aveva attivato l’opzione “contratto teleconomy 24 aziende city” mai richiesta dalla istante ed il cui costo le veniva addebitato sulla bolletta.Chiedeva, quindi, Mx LOREDANA che il G.d.P. adito dichiarasse l’inesistenza e/o la nullità del “contratto teleconomy 24 aziende city” perché mai richiesto con la consequenziale condanna della medesima TELECOM ITALIA S.P.A. alla restituzione delle somme versatele ma non dovutele dalla istante nonché al risarcimento del danno.Instauratosi regolarmente il contraddittorio la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A. si costituiva depositando fascicolo e comparsa di risposta con la quale eccepiva la inammissibilità della domanda per non avere l’istante esperito il rito della procedura per il tentativo obbligatorio di conciliazione.Il G.d.P. sulle richieste delle parti si riservava e con provvedimento depositato il 13.09.2004 dichiarava procedibile la domanda ed ordinava alla TELECOM ITALIA S.P.A. di depositare copia del “contratto teleconomy 24 aziende city” sottoscritto dalla Mx LOREDANA.A detta intimazione la TELECOM ITALIA S.P.A. non ottemperava ed alla udienza del 15.07.2005 la causa, precisate le conclusioni, veniva riservata a sentenza.
                                                   MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile per aver rispettato l’attore sia il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 cpc. L’attore ha provato documentalmente la fondatezza della domanda.Si evince, infatti, dalle fatture depositate che sulla sua utenza telefonica fosse stato attivato il servizio “contratto teleconomy 24 aziende city” con relativo addebito del costo.A fronte di ciò la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A. si è limitata alla sola eccezione della inammissibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione Con ordinanza depositata il 13.09.2004 questo Giudice dichiarava procedibile la domanda avendo l’attore provato documentalmente (vedi missiva di risposta del CO.RE.COM. del 02.02.2004, depositata, di avere tentato di proporre il tentativo di conciliazione e cha la impossibilità era dovuta al fatto che il CO.RE.COM. della Campania non risultava ancora abilitato.Né può accogliersi la tesi della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio trattandosi di una facoltà e non di un obbligo.Peraltro, in riferimento al caso in esame, deve evidenziarsi che la prestazione offerta unilateralmente da una sola delle parti, (in questo caso dalla TELECOM ITALIA S.P.A.) non è sufficiente ad instaurare un rapporto contrattuale non essendoci stata, da parte dell’utente, alcuna richiesta di attivazione del “contratto teleconomy 24 aziende city”.A tal proposito giova evidenziare che la TELECOM ITALIA S.p.A., non ha ottemperato all’ordine di questo Giudice di depositare copia del “contratto teleconomy 24 aziende city” sottoscritto dalla Mx LOREDANA confermando, così, la inesistenza di tale richiesta.Ne consegue, secondo questo Giudice, la inapplicabilità della normativa richiamata non esistendo tra le parti alcun contratto che è, invece, elemento essenziale per l’applicazione della delibera n. 182/02 la quale, all’art.3, prevede espressamente che sussista “la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato”.Va, pertanto, dichiarata l’inesistenza del contratto tra la attrice Mx Loredana e la convenuta TELECOM ITALIA S.p.A. relativamente al “contratto teleconomy 24 aziende city” perché mai richiesto.In conseguenza la domanda di restituzione proposta da Mx LOREDANA va, pertanto, accolta e la TELECOM ITALIA S.P.A. va condannata a restituire a Mx LOREDANA le somme indebitamente percepite.La somma a ripetersi e da porsi a carico della convenuta può essere determinata in quella richiesta e, peraltro, non contestata di Euro 359,03 supportata dalle fatture prodotte e non contestate.Sulla somma di 359,03 sono dovuti gli interessi legali dal giorno della messa in mora, 03.02.2004 e fino all’effettivo soddisfo.Va accolta, altresì, la domanda di risarcimento dei danni.La convenuta infatti ha reiterato nel tempo l’illecita percezione del costo del “contratto teleconomy 24 aziende city”, mai richiesta dalla istante, abusando indubbiamente della propria posizione dominante, di tal ché ha violato oltre che il principio di buona fede nel rapporto contrattuale di cui all’art. 1175 c.c., anche e soprattutto il diritto soggettivo dell’attore’consumatore, codificato con l’art. 1 capo 2 lett. e della L. 30.7.98 n. 281, alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, comportando per lo stesso consumatore il diritto al risarcimento del danno che può essere quantificato, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella somma di Euro 100,00.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
                                                              P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mx Loredana contro la TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: a) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l’effetto dichiara l’inesistenza del contratto tra la attrice Mx Loredana e la convenuta TELECOM ITALIA S.p.A. relativamente al “contratto teleconomy 24 aziende city”; b) condanna, in conseguenza la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., a pagare a Mx LOREDANA la somma di Euro 459,03 oltre interessi legali dalla data del 03.02.2004 e fino all’effettivo soddisfo; c) condanna, ancora, la medesima TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 457,00 di cui Euro 20,00 per spese, Euro 257,00 per diritti e Euro 180,00 per onorario oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore costituito Avv. Marilisa Somma che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Castellammare di Stabia, lì 11.10.2005.
Il Giudice di Pace Dott.Francesco Buonocore ,

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