Risarcimento danni – riconoscimento del danno esistenziale – 02.04.09. –

Recentemente, numerose sentenze, nonostante la famosa decisione delle S.U. dell’11.11.2008, in materia di danno non patrimoniale, la quale, tra l’altro, ha stabilito che il danno biologico, il danno morale ed il  danno esistenziale non costituiscono autonome subcategorie o voci del danno non patrimoniale, bensì esclusivamente denominazioni descritte dello stesso fenomeno, hanno riconosciuto il cd “danno esistenziale”. Una di queste è la sentenza in oggetto, emessa dal Giudice del  Tribunale di Montepulciano, che dopo un breve escursus sugli ultimi orientamenti giurisprudenziali sul danno non patrimoniale, ha riconosciuto il danno esistenziale in favore della moglie e dei figli di un automobilista deceduto a seguito di un sinistro stradale, determinando la misura del risarcimento in maniera distinta dalle altre voci di danno non patrimoniale, quali il danno morale e biologico.         

                                                      TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO 

                                                              REPUBBLICA ITALIANA 

                                                       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale di Montepulciano, in composizione monocratica,  in persona del Giudice Istruttore, Dott. Matteo Maccarone ha pronunciato la seguente  SENTENZA
                                                                                                              
Oggetto:risarcimento danni.  

nella causa iscritta al n° ……  
                                             
 

OMISSIS
              

                                                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato il 17/2/2005, Z. K. in W.,W. L. e W. P. – entrambi rappresentati dalla madre Z. K. -,W. G., M. A. in W.,W. M. in H., dedotto che,il 23.10.2001,W. H. (marito della prima,padre del secondo e della terza, figlio del quarto e della quinta,fratello della sesta) era terzo trasportato sul furgone targato (…), condotto da M. H.,che percorreva l’autostrada A1;
che tale furgone,al Km 402+80,in territorio del Comune di Montepulciano, tamponava l’autoarticolato targato (…) (trattore stradale)/ (…)(semirimorchio),condotto da F.C. (privo di assicurazione),che marciava a ridosso tra la corsia di emergenza e quella di marcia normale,a bassa velocità,emettendo densi fumi scuri per un guasto al motore;
che,all’esito del sinistro,W. H. decedeva;
che,per il delitto ex art. 589 C.P. in danno di quest’ultimo, il F.C. aveva ottenuta l’applicazione di pena ex art. 444 C.P.P., mentre M. H. era stato assolto con formula “perché il fatto non costituisce reato”;
che avevano subito danni alla   persona iure proprio (patrimoniale la moglie e i figli,  morale ed esistenziale tutti);
evocavano in giudizio   F.C. e la A. s.p.a.-impresa designata per la Toscana dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada- onde essere integralmente risarciti dei danni subiti. 
Costituitosi il contraddittorio,nella contumacia di F.C., la A. s.p.a.- impresa designata per la Toscana dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada- contestava  la  responsabilità del proprio assicurato,eccependo il limite di massimale di €. 774.685,34 e  deducendo  quantomeno il concorso di colpa del M. H.,nonché la surrogazione dell’ente previdenziale tedesco, Holz-Berufsgenossenschaft, che – avendo costituito una rendita vitalizia in favore della moglie e dei figli di W. H.,deceduto nel corso di un infortunio sul lavoro- si era surrogato per oltre €. 900.000,00,e, comunque,l’eccessiva entità del quantum domandato e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in garanzia la Holz-Berufsgenossenschaft, M. H. e l’UCI-Ufficio Centrale Italiano, società consortile a r.l.La Holz-Berufsgenossenschaft, la cui chiamata in garanzia era stata autorizzata, precisava il proprio credito surrogatorio in €. 928.009,28.Nella contumacia di M. H.,l’U.C.I.- Ufficio Centrale Italiano, società consortile a r.l., la cui chiamata in garanzia era  stata autorizzata congiuntamente a quella del primo, contestava ogni responsabilità della assicurato di cui era responsabile e domandava, in via riconvenzionale, la condanna degli originari convenuti a rimborsarle la somma di €. 14.000,00,pagata al proprietario del furgone targato (…) in virtù di polizza kasko .Il contraddittorio veniva integrato nei confronti della B. Trasporti s.r.l.,società proprietaria dell’autoarticolato condotto dal F.C..
Prodotti documenti, mutato il G.I.,concessa una provvisionale di €. 25.000,00 ognuno in favore di Z. K. in W.,W. L. e W. P., la causa viene decisa sulle conclusioni trascritte in epigrafe, decorsi  i termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e di  memorie di replica.

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Va,innanzitutto,dichiarata inammissibile la domanda di regresso proposta dalla A. s.p.a.- impresa designata per la Toscana dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada- nei confronti della B. Trasporti s.r.l.Invero, la domanda stessa,autonoma e distinta rispetto a quella risarcitoria (Cass. 23/12/2003,n.19766), non poteva essere proposta per la prima volta all’udienza di precisazione delle conclusioni,dopo che erano decorsi i termini di cui all’art. 183 c.p.c.,ritualmente concessi.
Va,del pari,dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di regresso nei confronti di F.C…Invero,essendo questi rimasto contumace,la A. s.p.a. avrebbe dovuto notificargli la domanda riconvenzionale a norma dell’art. 292,comma 1°, c.p.c.,previa sollecitazione in tal senso all’originario G.I.Nel merito, è indubbia la responsabilità del F.C.,cui consegue quella della A. s.p.a. e B. Trasporti s.r.l. Invero,è documentalmente provato che il F. ha ottenuto,con sentenza ormai esecutiva, l’applicazione della pena ex art. 444 C.P.P. in relazione al delitto di cui all’art. 589 C.P. in danno di W. H..
Ora, “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.c. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile (Cass. 5 maggio 2005, n. 9358; 19 dicembre 2003, n. 19505)” (Cass.26/10/2005,n. 20765; Cass.,Sez. Un.,31/7/2006,n.17289;Cass. 19/11/2007,n. 23906;Cass. 26/3/2008,n.7866).
Nel caso concreto, risulta in modo univoco dagli atti penali, ritualmente prodotti,ed è incontestato tra le parti,che l’autoarticolato targato…,condotto da F.C.,di proprietà della B. Trasporti s.r.l.,circolava,a velocità al di sotto dei minimi di legge,in ora notturna,in autostrada, a ridosso tra la corsia di emergenza e quella di marcia normale-occupando quest’ultima di circa mt. 1,40-, con il faro posteriore sinistro spento ed emettendo notevoli fumi densi e scuri a causa di un guasto.Ne consegue che l’azione diretta per i danni del terzo trasportato devono essere accolta nei confronti di F.C., della A. s.p.a.-impresa designata per la Toscana dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada-  e  della B. Trasporti s.r.l.,salvo,poi, a verificare se gli stessi sono responsabili ex art. 2055 c.c. ovvero in via esclusiva.  Il danno alla persona domandato dalla moglie dai figli, dai genitori e dalla sorella del decuis è liquidabile nei termini che seguono.
Innanzitutto,quanto al principio di reciprocità di cui all’art. 16 preleggi, si impongono alcune considerazioni.La prima considerazione consiste sulla circostanza che sia i convenuti principali sia quelli chiamati in garanzia non contestano l’esistenza della reciprocità tra Italia e Germania,di guisa da esentare gli attori da rigorose prove al riguardo.In virtù delle altre considerazioni va rilevato che gli attori hanno documentalmente provato che,a norma dell’art. 847 del codice civile tedesco,in caso di menomazioni riguardando il fisico o la salute o la libertà o l’autodeterminazione sessuale  è dovuto il risarcimento del “danno, che non è danno patrimoniale”.Sennonché il suddetto art. 847 suddetto risulta abrogata dal secondo Schadensrechtsandderungsgesetz del 2002 e sostituito dal  nuovo secondo comma del  § 253 BGB.
La giurisprudenza e la dottrina tedesca,poi,hanno sviluppato una nuova figura risarcitoria consistente nell’Allgemeines Personlichkeistsrecht,ritenuta risarcibile sulla scorta del § 823 BGB in combinazione con gli artt. 1 e 2 della Costituzione tedesca.La previsione del risarcimento del danno non patrimoniale nel §  253 BGB,afferente la parte generale delle obbligazioni,consente il risarcimento del danno non patrimoniale sulla base di qualsiasi specie di responsabilità.Tuttavia,il danno da perdita del rapporto parentale tendenzialmente è risarcito solamente se costituisca un patologico e permanente disturbo psichico.La questione si supera con una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di reciprocità.Deve rilevarsi che il principio di reciprocità di cui all’art. 16 preleggi   sussiste, purchè lo stato estero non determini alcuna discriminazione in danno del cittadino italiano,a prescindere dalle modalità di esercizio regolamentate dalla legge straniera (Cass. Pen. 6/2/2009,n.5471,Haruni).
Inoltre, non necessita la reciprocità qualora vengano azionati diritti inviolabili (vita,salute,libertà,inviolabilità del domicilio,libertà e segretezza della corrispondenza, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto alla tutela giurisdizionale, il principio di personalità della responsabilità penale).
Invero,costituiscono principi costituzionali,a norma degli artt. 2 e 3 Cost., la fusione tra dritti fondamentali e diritti inviolabili con i doveri inderogabili di solidarietà sociale,nonché la garanzia del rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione quale presupposto dei diritti stessi (Cass. Pen. 6/2/2009,n.5471,Haruni).
Ne consegue che il danno alla persona iure proprio dei prossimi congiunti di un soggetto deceduto a seguito di reato discende dalla perdita del bene fondamentale della vita di quest’ultimo,causata da un fatto penalmente rilevante e,dunque,dalla lesione di un diritto che la costituzione italiana riconosce a tutte le persone indipendentemente dal loro status di cittadino o di straniero (Cass. Pen. 6/2/2009,n.5471,Haruni).
Inoltre,costituirebbe un’irragionevole disparità di trattamento,costituzionalmente illegittima,discriminare tra familiari stranieri soggiornanti in Italia a favore dei quali si configura il risarcimento dei danni alla persona sulla base dell’ordinamento italiano e congiunti viventi all’estero per i quali il risarcimento dovrebbe essere limitato alle ipotesi di reciprocità (Cass. Pen. 6/2/2009,n.5471,Haruni).
Conclusivamente,a favore degli attori sono risarcibili tutti i danni alla persona alla pari dei cittadini italiani.Ciò posto, integrando il fatto il delitto di cui all’art. 589 C.P., va  liquidato il danno morale. Trattandosi di danno privo delle caratteristiche della patrimonialità e di risarcimento compensativo di un pregiudizio non economico, occorre procedere ad una liquidazione equitativa, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto (cd. “personalizzazione” del danno) (e pluribus: Cass. 4/3/2008,n.5795; Cass. 29/3/2007,n.7740 cit.; Cass. 20/10/2005, n. 20320; Cass. 27/10/2004, n. 20814). A seguito della sentenza delle Sezioni Unite 11/11/2008,n. 26972,il danno morale,poi, non va più inteso quale pretium doloris per il  patema d’animo transeunte.
Invero,sia il dettato normativo (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) sia l’esigenza di adeguatezza della  tutela non depongono per una sofferenza morale cagionata da reato necessariamente transeunte,”ben potendo l’effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo”(Cass. Sez. U. 11/11/2008,n. 26972,par. 2.10,pag. 17 del testo ufficiale).E di ciò dovrà tenersi conto ai fini del quantum.I congiunti suddetti,inoltre,hanno domandato la liquidazione del danno esistenziale.Nell’attuale sistema binario del danno, conseguente alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (Cass. 12/6/2006, n. 13546; Cass. 4/10/2005, n. 19354; Cass. 10/5/2005, n. 9801; Cass. 26/5/2004, n. 10157; Cass. Pen. 21/1/2004, n. 2050, Barillà; Cass. 19/8/2003, n. 12124;Corte Cost. 11/7/2003, n. 233; Cass. 31/5/2003, n. 8828; Cass. 31/5/2003,n. 8827),risultano risarcibili sia danni patrimoniali sia danni  non patrimoniali (morale soggettivo,biologico, esistenziale) (Cass. Sez. U. 24/3/2006, n. 6572).  
Quanto al danno esistenziale,sulla base degli assetti  precedentemente  consolidati, il “diritto al fare aredittuale” o” alle attività realizzatrici della persona”   consiste- come proposto da pregevole dottrina- nell’alterazione peggiorativa della quotidianità della persona- id est: dell’agenda quotidiana della vittima-, che può manifestarsi sia nell’impossibilità di svolgere una pregressa attività abituale sia nella necessità di svolgere una nuova attività aggiuntiva.
Così, a titolo esemplificativo, può ritenersi il danno esistenziale costituito   dalla somma di impedimenti subiti in relazione al libero svolgimento delle attività che contribuiscono  alla realizzazione individuale: limitazioni all’agenda quotidiana o alla normale qualità della vita ovvero il cambiamento delle proprie abitudini di vita, dei propri usi di vita sociale, delle proprie scelte individuali o sociali, della libera estrinsecazione della personalità ( Cass. 04/10/2005, n. 19354).
Discendente dai principi generali del danno civile che, ormai abbandonata la categoria del danno-evento (Cass. Pen. 21/1/2004, n. 2050, Barillà), tutte le voci di danno costituiscono ipotesi di danno-conseguenza e vanno allegate e provate, ancorchè per presunzioni (Cass. Sez. U. 24/3/2006, n. 6572). I suddetti assetti   risultano,solo apparentemente mutati, mutati a seguito della sentenza delle Sezioni Unite 11/11/2008,n. 26972. Invero,la suddetta decisione ribadisce la tutela di nuovi interessi di rango costituzionale “in virtù dell’apertura dell’art. 2 Cost. ad un  processo evolutivo”,di guisa da “ritenersi consentito all’interprete rivenire nel complesso sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se  nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano .. di rango costituzionale..”(Cass. Sez. U. 11/11/2008,n. 26972,par. 2.14,pagg. 21-22 del testo ufficiale).
Amplia la tutela al risarcimento del danno non patrimoniali conseguente da reato “anche a quello conseguente la lesione di interessi  inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti( nota:quelli cosituzionalmente orientati),ma meritevoli di tutela in base all’ordinamento”( Cass. Sez. U. 11/11/2008,n. 26972,par. 2.10,pag. 18 del testo ufficiale).
Perviene a negare rilevanza,nei casi non previsti dalla legge come reato, a quegli interessi che esorbitino dal “limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno.Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria”( Cass. Sez. U. 11/11/2008,n. 26972,par. 3.5,pag. 30 del testo ufficiale).
Dunque,se vi è reato,basta che l’interesse leso sia meritevole di tutela,se non vi è reato,necessita che l’interesse stesso abbia fondamento in un espresso  diritto previsto da disposizione della carta costituzionale.Allora,da un lato,si appalesa illogico consentire una disparità di trattamento,fondandola sul modesto art. 185 C.P.
Dall’altro,pare proprio che le Sezioni Unite abbiano dimenticato la base dell’iter argomentativo seguito:le stesse ribadiscono la tutela di nuovi interessi di rango costituzionale “in virtù dell’apertura dell’art. 2 Cost. ad un processo evolutivo”,di guisa da “ritenersi consentito all’interprete rivenire nel complesso sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se  nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano .. di rango costituzionale..”(Cass. Sez. U. 11/11/2008,n. 26972,par. 2.14,pagg. 21-22 del testo ufficiale).
Ma,il danno esistenziale,come delineato sopra sulla base di approdi qualificati e reiterati della giurisprudenza di legittimità,è stato da questa ancorato all’art. 2 Cost.,disposizione da sola idonea a consentire l’apertura ai nuovi diritti.Pertanto,non vi sono ragioni dogmatiche per non continuare a non liquidare il danno esistenziale.
Peraltro,nella fattispecie in esame,da un lato,il fatto illecito integra il delitto di cui all’art. 589 C.P.,dall’altro,il cd. danno da perdita parentale,fondandosi sulla violazione dei diritti-doveri familiari ex artt. 2,29 e 30Cost.,continua ad essere  risarcibile ex se anche oltre il danno morale e biologico (Cass. Sez. U. 11/11/2008,n. 26972,par. 2.7,pag. 14 del testo ufficiale, par. 2.13,pag. 20 del testo ufficiale e par. 3.4.2.,pag. 28-29 del testo ufficiale).
Qualora il danno non patrimoniale si fonda su lesioni di specifiche disposizioni costituzionali continua a denominarsi “danno esistenziale”(Cass. Sez. U. 16/272009,n.3677). 
Ciò posto,la liquidazione del danno in esame non può che essere equitativa (Cass. 31/1/2008,n.2379; Cass.  2/2/2007, n. 2311;Cass. 12/6/2006, n. 13546).
A tal proposito, dottrina e giurisprudenza di merito avevano individuato vari metodi.
Secondo un primo orientamento, che può denominarsi come c.d. formula Libonati, la liquidazione del danno esistenziale deve avvenire considerando parametri predeterminati, quali l’età del danneggiato, il tempo dell’alterazione esistenziale ecc.
Costituisce applicazione analitica del metodo in esame   quell’orientamento che   ha proposto la liquidazione equitativa tenendo conto di parametri generali e speciali.
I parametri generali sono soggettivi (personalità del leso), oggettivi puri (interesse violato), misti soggettivi – oggettivi (attività svolte dalla vittima; ripercussione dell’illecito sul soggetto;alterazioni nell’ambito familiare e sociale).
I parametri speciali vanno ancorati  alla durata nel tempo del pregiudizio, alla loro intensità e alle ore della giornata in cui si sono verificate.Secondo una più attenta   riflessione dottrinale, il limite dei metodi suddetti è  costituito dall’assenza del valore base su cui calcolare il danno esistenziale. È stato proposto, perciò, di determinare quale valore base il criterio di liquidazione del danno biologico parificando la voce in esame di danno ad un danno biologico al 100% ( Trib. Montepulciano 9/11/2006,Resp. civ. e prev. 2007,2172).
Purtuttavia, i criteri di liquidazione necessitano di una rimeditazione   alla stato  prematura.Ne consegue che il danno non patrimoniale de quo va equitativamente liquidato coordinando i vari criteri delineati. 
Sempre ai fini liquidatori non appaiono condivisibili gli assunti della predetta decisione  delle Sezioni Unite, secondo cui danno biologico, danno morale e danno esistenziale non costituirebbero autonome subcategorie o voci del danno non patrimoniale, bensì esclusivamente denominazioni descritte dello stesso fenomeno (Cass. Sez. U. 11/11/2008,n. 26972,par. 2.10,pag. 17 del testo ufficiale, par. 2.13,pagg. 19-20 del testo ufficiale, par. 3.13,pag. 38 del testo ufficiale, par. 4.8,pag. 47 segg. del testo ufficiale).
Invero, come insegnato dalla precedente giurisprudenza di legittimità con l’unanime favore della dottrina, il danno biologico, anche a seguito degli artt. 5  l. n. 57/2001 e 13 d. leg.vo n.38/2000, è caratterizzato da una menomazione psico-fisica “ accertabile” o “ valutabile” sotto il profilo medico-legale (Cass.,Sez.U, 24/3/2006,n.6572,FI,2006,I,1344;GC,2006,I,1450;RCP,2006,1052;RGL,2006,I,247),e,dunque,“come menomazione dell’integrità psicofisica,con invalidità permanente,(che) nella prassi valutativa medico legale,include un periodo di inabilità psicofisica, a carattere temporaneo,durante il quale l’infortunato riceve le cure per la sua guarigione (che non implica il recupero totale delle condizioni biologiche) ed abbisogna di riposo e di medicazioni e medicine e spesso di assistenza”(Cass. 15/3/2007,n. 5987).
Il danno morale, poi,” ha una sua propria autonomia, inerendo alla integrità morale della persona umana ed al valore universale della dignità, che comprende l’integrità morale, nella ricostruzione della inviolabilità dei diritti data dalle Corti di Giustizia europee e dalla stessa Costituzione europea nell’articolo 11-61 che bene si coordina con gli articolo 2 e 3 della Costituzione italiana. (cfr:Corte UE 30 settembre 2003 causa C-224 Kobler, Corte di Lussemburgo, 19 novembre 1991 Frankovic, e vedi anche l’articolo 41 della CEDU che consente alla Corte del Consiglio di Europa di condannare lo Stato che ha violato un diritto fondamentale, anche attraverso la giurisdizione).    
La riflessione sistematica é dunque la seguente: nello spazio di giustizia e di libertà posto dalla Unione europea e dalla sua Legge fondamentale, il valore universale della dignità umana, include l’integrità morale a pieno titolo, alla pari della integrità fisica e psichica e del diritto alla vita. (cfr:Cassazione 15760/06, nel testo integrale, che evidenzia tale ricostruzione in esteso).
   
Il fondamento del danno morale da illecito, ed in particolare da un illecito civile che si accompagna ad un illecito penale, è la lesione della integrità morale della persona.
Occorre allora sistemare la figura del danno (che è la componente concreta del danno ingiusto che procura l’illecito o il delitto) che lede la integrità morale della persona, in una dimensione europea e costituzionalmente orientata.
Si vuol dire che il principio inF.tore dell’ordinamento giuridico italiano, per la inviolabilità dei diritti umani è nella realizzazione di un sistema ampio di tutela, che deve essere ripristinatoria o satisfattiva, per gli effetti e conseguenze civili” (Cass.15/3/2007,n.5987).  
    
Dal che se ne fatto conseguire trattarsi di distinte voci di danno non patrimoniale, ontologicamente autonome, senza alcun rapporto di gerarchia tra di loro (Cass. 6/6/2008,n.15029).
Ma anche il danno esistenziale, afferendo alle limitazioni delle attività realizzatricidella persona, è ontologicamente diverso sia dal danno biologico sia dal danno morale.
Ne consegue che ogni voce di danno va risarcita autonomamente. 
Nel caso di specie, ai fini del danno morale,vanno distinte le posizioni della moglie
da quelle dei figli,quelle dei genitori da quelle della sorella.Quanto alla moglie,va considerata la giovane età dei coniugi (circa trent’anni),le difficoltà della vedova nella crescita dei figli,la perdita del compagno di vita e della fonte di sostentamento, circostanze, che concorrentemente accentuano la sofferenza  e il turbamento d’animo.
Pertanto il danno morale in favore della moglie Z. K. in W. va equitativamente liquidato in €. 150.000,00.Per ognuno dei figli,va considerato il prolungato e reiterato turbamento conseguente alla morte del padre,turbamento che li ha attinti dalla tenera età (quattro anni il maschio e tre anni la bambina all’epoca del sinistro,che si riverbererà lungo tutta la loro vita,soprattutto nei momenti per gli altri felici.
Dunque, il danno morale in favore del figlio W. L. e della figlia  W. P. va equitativamente liquidato in €. 150.000,00,per ognuno.Per ognuno dei genitori,W. G. e M. A. in W.,tenendo conto della loro età all’epoca del sinistro (circa anni 60) e del noto turbamento per la perdita di un figlio,il danno morale va equitativamente liquidato in €. 85.000,00 per ognuno.
Quanto alla sorella,tenendo conto della circostanza dell’essere la stessa coniugata e,dunque,dell’allentamento del rapporto parentale,il danno morale va equitativamente liquidato in €. 20.000,00.
Circa il danno esistenziale,tenendo conto della lunga durata delle limitazioni alle attività realizzatrici della persona,della loro incidenza sulle sfere relazionali,affettive,di svago,familiari e lavorative,lo stesso va equitativamente liquidato in €. 90.000,00 per la moglie e per ognuno dei due figli,mentre in €. 45.000,00 per ognuno dei due genitori.Per la sorella,tenendo conto dell’incidenza fondamentalmente per le sole relazioni familiari,va equitativamente liquidato in €. 10.000,00.Se si volesse procedere ad una liquidazione unitaria di danno esistenziale e morale,basterebbe incrementare il secondo del 60% circa per la moglie e i figli,di circa il 50% per i genitori e la sorella,sulla base del lungo periodo di turbamento e delle relazioni involte per ottenere i medesimi risultati. 
Nulla è dovuto a titolo di danno patrimoniale.
Invero,l’ente previdenziale tedesco Holz-Berufsgenossenschaft ha documentato di erogare in favore della moglie e di ognuno dei figli una rendita equivalente alla retribuzione del leso.Inoltre,essendosi l’ente suddetto surrogatosi proprio per le rendite suddette, non pare  che possa esservi spazio per un danno patrimoniale differenziale,peraltro neanche dedotto dagli attori.Prima di procedere alle statuizioni di condanna occorre accertare se siano dovute le somme domandate,in via riconvenzionale,dalle chiamate in garanzia UCI-Ufficio Centrale Italiano e Holz-Berufsgenossenschaft.
La domanda riconvenzionale dell’ UCI-Ufficio Centrale Italiano va rigettata.
Invero,da un lato,dai documenti prodotti manca uno specifico mandato dell’assicurazione tedesca a richiedere le somme pagate al proprietario del furgone in virtù della polizza kasko,dall’altro,per lo stesso titolo avevano agito altre compagnie assicuratrici,dall’altro ancora,manca ogni prova dell’effettivo pagamento della somma domandata.La domanda riconvenzionale proposta da Holz-Berufsgenossenschaft va,invece,accolta.
Invero,che sia trattato di sinistro in occasione di lavoro,che la Holz-Berufsgenossenschaft sia tenuta ad indennizzare il coniuge e i figli superstiti,che gli importi erogati e da erogare siano quelli domandati costituiscono, da un lato,risultanze scaturenti dai documenti prodotti,dall’altro,circostanze incontestate e pacifiche tra le parti in causa. Ne consegue che la Holz-Berufsgenossenschaft ha titolo ad ottenere il pagamento della somma capitalizzata di €. 928.009,28,a titolo di surrogazione del danno patrimoniale subito dalla moglie Z. K. e dal figlio W. L. e della figlia  W. P..
Ora, a norma dell’art. 27 l. n. 990/1969,applicabile al caso concreto,ratione temporis,nonché configurabile anche nei confronti degli enti gestori di previdenza (Cass. 4/11/2003,n.16521),nei confronti dell’assicurazione,anche impresa designata ex art. 19 stessa legge,opera il concorso tra i vari creditori,accomunati dalla par condicio e dalla riduzione proporzionale dei crediti sino alla concorrenza dei massimali di polizza ovvero di legge (art. 21 l.cit.) (Cass. 20/4/2007,n.9510;Cass.  19/7/2004,n. 13335). Va da sè che nei confronti degli altri responsabili ex art. 2054 c.c. le somme sono dovute per intero.
Quanto alla A. s.p.a.-impresa designata per la Toscana dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada-,applicando la regola suddetta,la stessa è responsabile nei limiti di  €. 774.685,34.Dunque,sommando il credito della Holz-Berufsgenossenschaft   di €. 928.009,28,con quelli di Z. K. di €. 240.000,00,di W. L. di €. 240.000,00,di W. P. di €. 240.000,00,di W. G. di €. 130.000,00,di M. A. in W.  di €. 130.000,00,di W. M. di €. 30.000,00,si ottiene la somma di €. 1.938.009,28,rispetto alla quale la somma di €. 774.465,85 è pari al 39,973 %.Pertanto ogni credito va ridotto al suo 39,973 % ai fini della condanna nei confronti della A. s.p.a.-impresa designata per la Toscana dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada-.Ne consegue che quest’ultima va solidarmente condannata con F.C. e con la B. Trasporti s.r.l. al pagamento in favore di Holz-Berufsgenossenschaft   della somma di €. 370.957,54,di Z. K. di €. 95.935,20, di W. L. di €. 95.935,20,di W. P. di €. 95.935,20,di W. G. di €. 51.964,90,di M. A. in W. di €. 51.964,90,di W. M. di €. 11.991,90,oltre interessi legali dal fatto al saldo su tutte le somme.
A tal fine,va rilevato che la A. s.p.a.-impresa designata per la Toscana dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada-,nascondendosi dietro il concorso di cui all’art. 27 l.cit.,ha omesso di pagare alcunché in favore di ognuno degli aventi titolo,di guisa da essere responsabile della mala gestio del sinistro.F.C. e la B. Trasporti s.r.l. vanno condannati,in solido tra di loro, al pagamento  delle somme ulteriori in favore di  Holz-Berufsgenossenschaft   per  €. 557.051,74,di Z. K. per  €. 144.064,80, di W. L. per  €. 144.064,80,di W. P. per  €. 144.064,80,di W. G. per  €. 78.035,10,di M. A. in W. di €. 78.035,10,di W. M. di €. 18.008,10,oltre interessi legali dal fatto al saldo su tutte le somme.
Nulla  è dovuto a titolo di rivalutazione,trattandosi di liquidazione in valori attuali.Quanto alle domande di garanzia nei confronti di M. H. e l’UCI-Ufficio Centrale Italiano,società consortile a r.l.,proposte dalla A. s.p.a.,le stesse vanno rigettate. A tal proposito,è irrilevante l’assoluzione del M. H. con formula “perché il fatto non costituisce reato”.Innnanzitutto,nel presente giudizio non vi è coincidenza tra le parti (Cass. 20/9/2006,n.20325),non avendo partecipato al processo penale l’assicurazione responsabile civile né essendosi costituiti parti civili gli attuali attori.
Inoltre,l’efficacia preclusiva di cui agli artt. 652-654 c.p.p. è tassativamente limitata alle assoluzioni o ai proscioglimenti con le formule “il fatto non sussiste” o “ l’imputato non ha commesso il fatto” (Cass. 13/9/2006,n.19559;Cass. 30/8/2004,n.17401),di guisa che è priva di siffatta efficacia la formula “perché il fatto non costituisce reato”(Cass. 30/10/2007,n.22883).
Nondimeno va esclusa ogni responsabilità del M. H..  Invero,risulta in modo univoco dagli atti penali,ritualmente prodotti,ed è incontestato tra le parti,che l’autoarticolato targato (…) condotto da F.C.,di proprietà della B. Trasporti s.r.l.,circolava,a velocità al di sotto dei minimi di legge (Km/h 40),in ora notturna,in autostrada, a ridosso tra la corsia di emergenza e quella di marcia normale-occupando quest’ultima di circa mt. 1,40-,con il faro posteriore sinistro spento – ciò non per l’urto avendo accertato la polstrada che il faro stesso era integro e regolarmente collegato ai fini eletrrici- ed emettendo notevoli fumi densi e scuri a causa di un guasto. I fumi stessi,inoltre,era di densità tale che gli agenti della polstrada che scortavano il veicolo alle ore 8,30 del mattino successivo avevano difficoltà a vederlo.Ora costituisce,in materia di circolazione stradale,ipotesi di responsabilità esclusiva del terzo o di caso fortuito un avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani,che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che,nella determinazione dell’accadimento,venga a costituire l’unica causa cui sia ricollegabile il verificarsi dell’evento (Cass. 6/6/2006,n.13268).
Nel caso di specie,la marcia dell’autoarticolato,nelle condizioni e con le modalità suddette,cui va aggiunta la circostanza sempre emergente dagli atti penali –l’aver potuto percorrere l’automezzo circa 7 Km in 45 minuti (3,15-4,00)-,ha costituito un pericolo occulto non avvistabile con ogni F. di cautela,di guisa da aver costituito l’unica causa del sinistro e dell’evento letale.
Paradossalmente se l’autoarticolato fossa stato fermo,sarebbe stato più avvistabile,rispetto all’essere in marcia di notte, avvolto da una nuvola di fumo nero. Dunque,le domande di garanzia vanno rigettate.Le spese di lite     seguono sulla base del criterio soccombenza a carico dei convenuti principali,obbligati anche al pagamento dell’imposta prenotata a debito,integrando il fatto l’enucleato delitto ex art. 589 C.P.
Vanno compensate le spese tra A. s.p.a. e B. Trasporti s.r.l.,avendo dovuto questa comunque partecipare al giudizio quale società proprietaria dell’autoarticolato.

                                                                       P.Q.M.

definitivamente pronunciando,ogni altra questione disattesa, così decide:
Dichiara   inammissibile le domande di regresso proposte dalla A. s.p.a.-impresa designata per la Toscana dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada- nei confronti della B. Trasporti s.r.l. e di F.C.;
Condannala A. s.p.a.,F.C. e   B. Trasporti s.r.l.,in solida tra di loro, al pagamento in favore di Holz-Berufsgenossenschaft   della somma di €. 370.957,54,di Z. K. di €. 95.935,20– al lordo della provvisionale-, di W. L. di €. 95.935,20 – al lordo della provvisionale-,di W. P. di €. 95.935,20– al lordo della provvisionale-,di W. G. di €. 51.964,90,di M. A. in W. di €. 51.964,90,di W. M. di €. 11.991,90,oltre interessi legali dal fatto al saldo su tutte le somme;
Condanna,altresì, F.C. e la B. Trasporti s.r.l.,in solido tra di loro, al pagamento  delle somme ulteriori in favore di  Holz-Berufsgenossenschaft   per  €. 557.051,74,di Z. K. per  €. 144.064,80, di W. L. per  €. 144.064,80,di W. P. per  €. 144.064,80,di W. G. per  €. 78.035,10,di M. A. in W. di €. 78.035,10,di W. M. di €. 18.008,10,oltre interessi legali dal fatto al saldo su tutte le somme Rigettail resto;
Condannala A. s.p.a.,F.C. e   B. Trasporti s.r.l.,in solida tra di loro, al pagamento in favore degli attori,della Holz-Berufsgenossenschaft e del-  l’UCI-Ufficio Centrale Italiano,società consortile a r.l. delle spese di lite, che liquida,per i primi, in €. 25.344,64, di cui €.  1.100,00 per spese, oltre spese generali, C.A.P. ed I.V.A. se dovuta,per gli altri in €. 16.286,00,di cui €. 260,00 per spese, oltre spese generali, C.A.P. ed I.V.A. se dovuta;
Compensale spese di lite tra la A. s.p.a.  e   B. Trasporti s.r.l.,Impostaprenotata a debito a carico di  A. s.p.a.,F.C. e   B. Trasporti s.r.l.,in solida tra di loro.

Montepulciano 2/4/2009 
                                                                                                     

                                                                                                        Il G.I. 
                                                                                          Dott. Matteo Maccarone
       

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