Corte di Cassazione n° 479/09 – sinistro stradale – concorso di colpa –danno morale –risarcimento integrale -13.01.09. –
La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto ha ribadito il seguente principio di diritto: “la parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento integrale del danno ingiusto non patrimoniale (nella specie dedotto come danno morale), che deve essere equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell’autore del danno, ancorché vi sia l’accertamento del pari concorso di colpa del danneggiante, ex art. 2054 comma 2 c.c”.
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione terza – sentenza – 13 gennaio 2009, n. 479
Presidente Varrone – Relatore Petti
…omissis…
ESAME DEI MOTIVI NON ACCOGLIBILI.
Nel primo motivo si deduce come vizio della motivazione la omessa pronuncia in punto di mancato accertamento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello n. 41 del 1997. Il motivo è inammissibile non potendosi denunciare come vizio della motivazione un error in procedendo, posto che la sentenza venne prodotta ed esaminata.
La censura andava formalmente proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. (Cfr. Cass. 3 marzo 2005 n. 4613; Cass. 15 luglio 2003 n. 11034; Cass. 8 giugno 2003 n. 9707 tra le tante).Nel secondo motivo si deduce l’error in iudicando e la violazione degli artt. 2909 e 342 c.p.c. sul valore del giudicato esterno, rilevandosi che pur essendo medesimo il fatto storico dannoso, erano diverse le parti interessate nei giudizi e diverso anche il petitum.
La censura non coglie tuttavia la ratio decidendi, chiaramente espressa dalla Corte di appello, che accoglie sul punto l’appello incidentale dello assicuratore, (ff. 7 ed 8 della motivazione), là dove viene in considerazione l’effetto riflesso di quel giudicato in relazione alla unitarietà del fatto storico, con efficacia vincolante verso la stessa assicurazione. (Cfr. Cass. 1 marzo 2007 n. 4864 e 6 settembre 2007 n. 18725). Correttamente è stato accertato il pari concorso di colpa sulla base del giudicato esterno.Resta assorbito il terzo motivo dove si intende superare tale giudicato con la richiesta di un riesame critico delle prove.
Nel quinto motivo di deduce il vizio della motivazione in relazione alla richiesta di una nuova consulenza medico legale in punto di aggravamento del danno biologico; sul punto la Corte risponde (ff. 9 della motivazione) che la valutazione del danno biologico, nella sua complessità, ha tenuto conto anche dell’evoluzione futura della invalidità, con una valutazione equitativa.
Tale motivazione appare pertanto non sindacabile, esprimendo un prudente apprezzamento.
Nel sesto e nel settimo motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine alla ridotta liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, sul rilievo che lo S. si occupava di numerose pratiche urbanistiche richiedendo corrispettivi ad horas (sesto motivo) e si lamenta che non venne disposta una consulenza contabile sul punto.Ma nessun vizio della motivazione si ravvisa (ff. 10 e 11) nelle considerazioni svolte dalla Corte milanese che ritengono congrua la minor somma liquidata dal primo giudice.
ESAME DEL MOTIVO FONDATO.
Merita accoglimento il quarto motivo, in cui si deduce la violazione di legge (art. 2059) per la mancata liquidazione del danno morale contestuale alle lesioni gravi. Sul punto la Corte di appello (ff. 8 e 9 della sentenza) si limita a confermare la decisione del tribunale che ha escluso la risarcibilità del danno morale nel caso di colpa presunta.
La Corte delibera la decisione nell’aprile del 2003, anteriormente alla svolta delle sentenze della III sez. civile nn. 7281, 7282, 7283 del 12 maggio 2003, che affermano il principio evolutivo, secondo cui alla risarcibilità del danno non patrimoniale non osta il mancato accertamento della colpa dell’autore del danno, se essa, come nei casi di cui all’art. 2054 c.c. debba ritenersi sussistere in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa (come appare nel caso di specie) il fatto sarebbe qualificabile come reato.
Questo orientamento, consolidato da sentenze successive conformi, da ultimo appare confermato nel punto 2.10 della motivazione della sentenza delle SU civili n. 26972 del 11 novembre 2008. Pertanto il giudice del rinvio è vincolato al rispetto del seguente principio di diritto: la parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento integrale del danno ingiusto non patrimoniale (nella specie dedotto come danno morale), che deve essere equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell’autore del danno, ancorché vi sia l’accertamento del pari concorso di colpa ai sensi del secondo comma dell’art. 2054 del codice civile.
All’accoglimento dei ricorso segue cassazione con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto come sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri motivi, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.