Risarcimento danni – inadempimento del vettore aereo per mancato imbarco – 29.09.08. –

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Il Giudice di Pace di Pozzuoli, nella sentenza in oggetto, dopo aver accertato e dichiarato l’inadempimento contrattuale del vettore aereo per non aver prestato la dovuta assistenza e/o informazione, nonché aver impedito al cliente di raggiungere la meta, ha  condannato lo stesso al risarcimento dei danni sofferti dal passeggero, secondo i criteri dettati dall’art. 1223 c.c.  Il giudicante,  non ha invece riconosciuto il danno da vacanza rovinata per mancanza della prova dello stress psicologico sofferto a causa dell’impossibilità di raggiungere la meta della vacanza per non essere stato imbarcato sull’aereo a causa del protrarsi delle operazioni di controllo. 

                                                         REPUBBLICA ITALIANA

                                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

L’avv. Italo BRUNO,
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente S E N T E N ZA

nella causa iscritta al n° /07 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni, 
T R A(…) A., nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. F. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE 
E S.p.A. (Z), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. C (…) che la rapp.ta e difende congiuntamente all’avv. F. (…), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA 
CONCLUSIONIPer l’attore: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilità della Spa (Z), in persona del legale rapp.te pro-tempore, in ordine alla causazione dell’inconveniente occorsogli e, per l’effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura non inferiore ad € 434,23 (€ 184,23 costo del biglietto ed € 250,00 rimborso ex art. 7 Reg. CE 261/04), sia non patrimoniali (danno morale, esistenziale e da vacanza rovinata) da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la convenuta: interrompere il giudizio ex art. 299 c.p.c.; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. 

                                                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

(…) A., con atto di citazione ritualmente notificato il 21/3/07 alla S.p.A. (Z) la conveniva innanzi a questo Giudice affinché fosse dichiarata la sua esclusiva responsabilità in ordine alla causazione dell’inconveniente occorsogli e, per l’effetto, condannata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura non inferiore ad € 434,23, sia non patrimoniali (danno morale, esistenziale e da vacanza rovinata) da liquidarsi in via equitativa.
 
Nell’atto di citazione assumeva:– che, in data 3/4/06 acquistava un biglietto aereo A/R della linea aerea (Z) per la tratta Napoli-Milano – voli AZ7926 del 14/4/06 e AZ1293 del 17/4/06, del costo di € 184,23;– che, recatosi all’aeroporto di Napoli-Capodichino onde imbarcarsi sul volo AZ7926 del 14/4/06 in partenza alle ore 08.55, effettuava regolarmente il check-in;– che, annunciata la partenza del volo, si recava al cancello d’imbarco dove veniva trattenuto da innumerevoli e lunghi controlli di routine;– che, sollecitato anche tramite altoparlante, arrivava al cancello d’imbarco non appena superati i controlli;– che, l’imbarco gli veniva negato in quanto non c’erano mezzi a disposizione per trasportarlo all’aereo parcheggiato a pochissima distanza dal “gate”;– che, nonostante fosse in possesso del titolo di imbarco e, nonostante si fosse presentato in tempo al “gate”, restava a terra per la cattiva organizzazione del personale della Società aeroportuale;– che, il mancato imbarco comporta un grave inadempimento contrattuale da parte della Spa (Z) che gli ha ingenerato, oltre al danno economico, anche un notevole stress psicologico per non aver potuto usufruire del week-end vacanza, organizzata per rimettersi da un periodo di lavoro particolarmente stressante;– che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata a mezzo racc.ta a.r. n.12516874643-2 del 19/4/06 alla Spa (Z), la quale offriva la somma di € 72,00 a titolo di rimborso delle sole tasse aeroportuali che, non veniva accettata; 
Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa (Z) che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi. 
Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 17/9/08, la causa veniva assegnata a sentenza. 

                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Preliminarmente va disattesa la richiesta di sospensione del giudizio per essere la Spa (Z) nella fase della procedura fallimentare.
La convenuta, l’ha solo enunciata come fatto notorio ma, non l’ha dimostrato documentalmente.
Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev’essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Infatti, l’art. 115, comma 1, c.p.c. – secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e, quindi, porre base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell’eccezione, e le prove offerte dalla parti medesime – è inteso ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, con l’impedire che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere. 
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione. E’ provato documentalmente e dalla deposizione del teste oculare e, la convenuta Società si è solo limitata ad eccepire l’assenza di qualsivoglia responsabilità in ordine alla causazione dei fatti di causa, che l’attore si è recato in tempo utile all’aeroporto di Napoli – Capodichino per effettuare tutte le operazioni d’imbarco sull’aereo della Spa (Z) – volo AZ7926 – che l’avrebbe dovuto portate a Milano – Linate. Il teste oculare ha riferito che ha accompagnato, con la sua auto, l’istante all’aeroporto e l’ha riportato a casa dopo il mancato imbarco. Essi sono arrivati all’aeroporto alle ore 7.20 del 14/4/06 e subito si sono recati al check-in dove l’istante ha effettuato tutta la procedura in tempo utile per l’imbarco previsto per le ore 8.35 (Cfr. carta d’imbarco in atti). Il teste ha riferito, inoltre, che l’attore si è recato in tempo utile al cancello d’imbarco, dove è stato trattenuto da innumerevoli e lunghi controlli che, gli hanno impedito di salire sull’automezzo che l’avrebbe trasportato sul velivolo. E’ pacifico in causa che tra attore e convenuta sia stato stipulato un contratto di trasporto di persona ex art. 1678 c.c.
Tale tipo di contratto è configurato come un negozio giuridico a prestazioni corrispettive: le obbligazioni tra cui intercorre il nesso sinallagmatico hanno per oggetto, da una parte la prestazione di una somma di denaro (il passeggero che acquista il biglietto di viaggio e lo paga) e dall’altra la prestazione del trasferimento di persona da un luogo ad un altro (il vettore che si obbliga ad un facere nei termini descritti nel biglietto di viaggio). 
 
Nel caso di specie, quindi, non trova applicazione, così come richiesto dall’attore, il Regolamento CE n. 261/04 dell’11/2/04 entrato in vigore in Italia il 17/2/05, che ha abrogato e sostituito il previgente Regolamento CE n.295/91, che disciplina, oltre al negato imbarco dipendente da overbooking, anche la cancellazione del volo e il ritardo prolungato, bensì il disposto degli artt. 1681, comma 1, c.c., 939 e ss. c. nav., e 397 – 418 di tale ultimo codice (in virtù del rinvio ex art. 949 c. nav. per il trasporto aereo alla disciplina di quello marittimo). 
Dispone l’art. 1681, comma 1, c.c.: «Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio… se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno». Dello stesso tenore l’art. 942 bis del Cod. Nav.: «Il vettore risponde del danno per il ritardo per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall’inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli o i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno». Negli articoli appena menzionati si ravvisa l’ipotesi di responsabilità contrattuale, cumulabile per espresso disposto normativo con quella per ritardo ed inadempimento nell’esecuzione del trasporto da cui deriva un obbligo di vigilanza e protezione dell’incolumità del passeggero in capo al vettore. A norma dell’art. 1681 c.c. il vettore è responsabile di tutti gli eventi dannosi riferibili non solo all’attività di trasporto in quanto tale, ma altresì alla complessiva attività organizzativo – funzionale allo stesso, e perciò riferibile, di volta in volta, alla azione ed omissione di lui e dei suoi ausiliari che, pertanto, assumono rilievo civilistico. 
Il non aver prestata la dovuta assistenza e/o informazione, l’aver impedito all’attore di raggiungere la meta, integra gli estremi dell’inadempimento contrattuale ai sensi della disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile, art. 1218 (responsabilità del debitore) ed in particolare dell’art. 949 bis del Cod. Nav. e, pertanto, a tale inadempimento consegue la condanna della convenuta al risarcimento dei danni sofferti secondo i criteri dettati dall’art. 1223 c.c. che, a questo Giudice sembra equo liquidare nella somma di € 200,00, ex art. 1226 c.c., oltre al rimborso del costo del biglietto di € 184,23. Il credito di (…) Antonino nei confronti della Spa (Z) ammonta, quindi, ad € 384,23, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. 
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento danni da “vacanza rovinata”, questo Giudice ritiene che la richiesta non possa essere accolta in quanto l’attore non ha provato che la mancata partenza gli ha ingenerato un notevole stress psicologico per non aver potuto usufruire del week-end vacanza, organizzata per rimettersi da un periodo di lavoro particolarmente stressante. 
Per quanto concerne la richiesta di liquidazione del danno morale ed esistenziale, questo Giudice si è già espresso, in merito, in altre sue sentenze nel senso che, il “fatto” accaduto all’attore rientra nel novero degli “inconvenienti” che possono verificarsi nella normale “vita quotidiana” e che, il risarcimento del danno non può trovare ingresso nel c.d. “danno esistenziale”, così come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza:– danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona;– la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali– un “non fare”, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente;– ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. La mancata partenza non può avere comportato all’attore una “lesione” tale da essere risarcita nel c.d. “danno esistenziale”. 
Diversamente, ogni “pregiudizio” che dovesse capitare alla persona umana, dovrebbe essere risarcita. Ogni perdita, anche se non incida sulle capacità di produrre reddito (danno patrimoniale), o sull’integrità psico-fisica (danno biologico), o non costituisca patema d’animo (danno morale), diventerebbe pienamente risarcibile. La funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale. 
La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 11 luglio 2003 n.233 ha così statuito: nell’astratta previsione della norma di cui all’art. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transuente turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. 
Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale ha inteso dare giustizia ai valori della persona ampliando il concetto del danno non patrimoniale, dando l’imprimatur al c.d. danno esistenziale derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e, non a qualsiasi lesione di qualsivoglia interesse. 
Al suddetto insegnamento si sta allineando la recente giurisprudenza della Cassazione che afferma:– il c.d. danno esistenziale non è una figura autonoma diversa dal danno biologico, ma è necessario, in generale, tenere presente le ricadute sulla qualità della vita derivante dal danno biologico (Cass. 20 aprile 2007 n.9514). Già Cass. Sez. III, 31 maggio 2003 n.8827, aveva precisato che «la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest’ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell’integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d’animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto». Quindi, il danno esistenziale, diversamente da quello morale, non ha natura meramente emotiva ed interiore ma dev’essere oggettivamente accertabile ed aver determinato “scelte di vita” diverse da “quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso”, “alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita”.  
In definitiva, il danno esistenziale si riferisce a “sconvolgimenti” delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in “cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi” delle stesse. Infine, c’è da rilevare che, il danno esistenziale non è “in re ipsa”. Colui che lamenti un danno esistenziale deve darne prova, a mezzo di documenti, testimonianze, presunzioni.
Dal lamentato pregiudizio non deriva automaticamente l’esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo (Cassazione, S.U. civili, sentenza 24/3/06 n° 6572.
 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta. La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c. ed è esecutiva ex lege. 

                                                                    P.Q.M.
 

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Antonino nei confronti della S.p.A. (Z), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:
 
1) accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (…) Antonino della somma di € 384,23, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo; 
2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 550,00, di cui € 50,00 per spese, € 200,00 per dirittied € 300,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende; 
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario; 
4) sentenza esecutiva ex lege.Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 29 settembre 2008 al n. … del Mod. 16. 

       IL GIUDICE DI PACE

        (Avv. Italo BRUNO)

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