Opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati – 25.09.09. –

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Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza in esame, relativa ad una opposizione avverso un preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, dopo aver affrontato la questione relativa alla propria competenza, ha ritenuto il suddetto provvedimento amministrativo un atto impugnabile: “Sicché il preavviso è sostanzialmente l’unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell’autoveicolo “..la questione si colloca all’interno di una sequela procedimentale  finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente: in questa prospettiva il preavviso di fermo – sostiene la Suprema Corte – svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell’avvisodi mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e cometale avviso esso non può non essere un atto impugnabile “.                                                                     

 

 

                                                          

                                                            REPUBBLICA ITALIANA


                                                    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente
  SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 7391/09  R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa daM. M. Maurizio, rappresentato e difeso dall’Avv. A. A., presso il cui studio, sito in via M.se .. n. 49, ha eletto domicilio  opponente
contro 
Serit Sicilia S.p.a., in persona del suo direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. C. T., presso il cui studio, sito in via …, ha eletto domicilio Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Comm. di P. M. Umberto La Neve  convenuti costituiti

Oggetto : O. S. A.Conclusioni : come in atti. 


                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto d’opposizione del 15/05/2009, il ricorrente conveniva in giudizio la Serit Sicilia S.p.a. ed il Comune di Palermo al fine di sentire dichiarata l’annullamento del preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 2…/000, e riguardante un importo di € 713,38, non pagato, in riferimento alle cartelle esattoriali nn. 2… ( € 461,96 ), 29……( € 191,23 ), delle quali chiedeva altresi’ declaratoria d’annullamento, atteso che lo stesso, fra l’altro, non aveva mai ricevuto la notifica di queste ultime, oltre che degli atti pregressi.
Costituitesi in giudizio le controparti convenute, da un lato il Comune di Palermo – producendo in giudizio le copie dei pregressi accertamenti di violazione, unitamente alle relate di notifica –  chiedeva l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di rito, e comunque per difetto di competenza del giudice adito, rilevando altresi’ la non impugnabilita’ del preavviso di fermo amministrativo;
dall’altro la Serit Sicilia S.p.a. eccepiva la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, sottese al successivo invio dell’atto impugnato, ed a tale riguardo produceva in copia le relate di notifica, afferenti alle cartelle esattoriali.
La causa veniva quindi posta in decisione.

 

                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE


In via del tutto preliminare, appare opportuno pronunciarsi su due questioni, sollevate, riguardanti il difetto di giurisdizione del giudice adito e l’inammissibilita’ del ricorso avente ad oggetto il preavviso di fermo amministrativo, affrontate e risolte recentemente dalla Suprema Corte.
In tal senso, ci si limita a richiamare e condividere l’ordinanza n. 14831/2008 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, nonché la sentenza n. 10672/2009 della Corte di Cassazione.
I giudici di legittimita’, in particolare, hanno affermato che la giurisdizione del giudice tributario, in base all’art. 102, secondo comma della Costituzione, deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto “, giungendo all’ovvia conclusione, per cui “ anche per quanto riguarda il fermo bisogna affermare che in tanto il giudice tributario potrà conoscere delle relative controversie in quanto le stesse siano attinenti ad una pretesa tributaria “.
Le Sezioni Unite, pertanto, hanno cosi’ sostenuto che “ il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi dell’art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973, deve accertare quale sia la natura – tributaria o non tributaria – dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii “, formulando al contempo l’opposto principio di diritto, secondo cui “ allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito “.
Quanto, poi, alla seconda questione, riguardante non il provvedimento di fermo amministrativo, bensi’ il preavviso di fermo, la Suprema Corte ha avuto modo di stabilire che “ il preavviso di fermo vale ( ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondoperiodo, del D.M. 7 settembre 1998, n. 503 ) come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo. Sicché il preavviso è sostanzialmente l’unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell’autoveicolo “, onde l’atto in questione “si colloca all’interno di una sequela procedimentale -emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione delprovvedimento emanato – finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuenteche di quel provvedimento è il destinatario : in questa prospettiva il preavviso di fermo – sostiene la Suprema Corte – svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell’avvisodi mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e cometale avviso esso non può non essere un atto impugnabile “.
I giudici di legittimita’, nello specifico, prendono in considerazione l’ipotesi – assolutamente frequente nella prassi amministrativa – in cui l’atto in questionepotrebbe essere il primo atto ( e, peraltro, valendo anche come comunicazione dell’automatica iscrizione del fermo, il solo atto ) con il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una pretesatributaria che egli ha interesse a contrastare ( come nella fattispecie in esame, n. d. r. ) “.
Il fatto poi  che il preavviso di fermo amministrativo non compaia esplicitamentenell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19, D.Lgs. n. 546 del1992 – spiega la Corte – “ non costituisce un ostacolo, in quanto, secondo un principio già affermato…l’elencazione degli attiimpugnabili, contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, va interpretata insenso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. ( art. 97 Cost.),che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operatocon la legge n. 448 del 2001.
Con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente unaben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuentedestinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, ex art.100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti nonpiù modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocareuna tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico ( v. Cass. nn. 21045 del 2007, 27385 del 2008 )
“.
Nel caso di specie – come si evince ictu oculi dalla lettura degli atti di causa – il preavviso di fermo impugnato trae origine dall’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni al Codice della Strada, normativamente di competenza del giudice adito, ed al contempo risulta essere il primo attocon il quale il contribuente è venuto a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una pretesatributaria, come dallo stesso affermato, e per i motivi che si esplicheranno.
Passando, infatti, al merito della controversia, all’esito dell’istruzione probatoria appare legittimo accogliere l’assunto difensivo proposto da parte opponente.
Secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, e da codesto Giudicante fatto proprio, la cartella esattoriale attiene alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ( regolata dall’art. 27 della legge 689/81, cui rinvia l’art. 206 del d. l.vo 285/92 , in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette e cioè mediante ruolo, di cui la cartella costituisce un estratto ) e presuppone percio’ la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del provvedimento sanzionatorio ( il verbale di accertamento, in difetto del ricorso al Prefetto ovvero l’ordinanza-ingiunzione di pagamento ).
Nel caso specifico, non sussiste la prova della contestazione della violazione da parte della Pubblica Amministrazione legislativamente autorizzata.Dall’analisi delle documentazioni prodotte dalle controparti resistenti, infatti, si evince il mancato rispetto della normativa vigente in materia di notificazioni.
A tal proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno gia’ avuto modo di pronunziarsi in materia ( Corte di Cassazione a sezioni unite 12/10/2000 n. 1097 ) affermando che “ la notificazione dell’avviso, effettuata per mezzo del servizio postale mediante consegna di copia dell’atto al portiere, senza alcuna attestazione della precaria assenza dell’imtimato, non puo’ ritenersi validamente eseguita, poiché a norma dell’art. 139 c.p.c. è nulla la notificazione effettuata mediante consegna di copia dell’atto al portiere dello stabile del destinatario qualora l’ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza dell’imtimato senza certificare l’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto ( Cass. Civ. 17/10/1988 n. 5637 ), e cio’ vale anche per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale, poiché l’inosservanza dell’ordine delle persone indicate dall’art. 7 della legge 20 novermbre 1982 n. 890, quali possibili consegnatari dell’atto in caso di assenza del destinatario è causa di nullita’ della notificazione (Cass. Civ. 19/11/1994 n. 9836 ) ”.
In tal senso, occorre ricordare che – come dispone l’art. 7 legge 890/82 – nel caso in cui la consegna non possa essere fatta personalmente al destinatario, la stessa puo’ essere effettuata a persona di famiglia, ovvero addetta alla casa o ancora al servizio del destinatario.In mancanza delle persone suindicate, il piego puo’ essere consegnato al portiere dello stabile, ovvero a persona che è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
Orbene, dall’analisi delle relate di notifica, afferenti agli accertamenti di violazione pregressi, per come prodotte dal Comune di Palermo, si evince infatti che l’agente postale ha consegnato i suddetti atti amministrativi sic et simpliciter al portiere dello stabile, apparentemente senza la previa verifica della presenza degli altri soggetti indicati dalla legge. E comunque omettendo di certificare, nelle relazioni di notificazione, l’attivita’ di ricerca a cui lo stesso è tenuto.
In tema, una recente sentenza del Giudice di Pace di Roma ( sez. II, sent. 12/11/2003 n. 47405 ), afferma che l’art. 139 c.p.c., nel prescrivere che il destinatario dell’atto deve essere ricercato nella casa di abitazione, presuppone non soltanto che il notificatore abbia svolto le necessarie ricerche, ma che ne dia atto esplicitamente nella relata…sottolineando che le carenze menzionate rendono invalida la notifica del verbale e conseguentemente rendono invalido l’atto impugnato. Dello stesso avviso, la Corte di Cassazione in una sentenza richiamata dal Giudice di Merito ( la 4378/79 ), secondo cui il messo notificatore deve effettuare tutte le ricerche consigliate dalla normale diligenza, dandone atto specificamente con indicazione nella relazione di notifica dei tentativi effettuati.In ultimo, la Suprema Corte si è pronunciata, dapprima , con sentenza della seconda sezione civile ( 10924/2005 ) – affermando definitivamente il suesposto principio, in base al quale “ la notificazione mediante consegna al portiere deve essere preceduta dalla ricerca, con esito negativo del quale occorre dare atto nella relazione, di una persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario “, sancendo conseguentemente che “ la notificazione mediante consegna al portiere dell’abitazione del destinatario della sanzione amministrativa è nulla se non è stata preceduta dalla ricerca di una persona di famiglia “. E successivamente a sezioni Unite Civili con ordinanza motivata ( la n. 8214 del 20/04/2005 ), dalla cui lettura si evince che :
          la notificazione ha avuto luogo a mani del portiere e la relata non indica in alcun modo l’avvenuto previo inutile tentativo di consegna dell’atto a mani proprie del destinatario o delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto al portiere, dall’art. 139 CPC;
          in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate ad avere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali nè riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestarechiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 CPC, la successione preferenziale dei quali vi è tassativamente stabilita ;
          è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata ( ex pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 1387, 21.11.83 n. 6956).
Ancora piu’ oltre si è spinto il Tribunale di Roma ( in una recente sentenza dell’11/02/2004 n. 4509 ), che parla di addirittura di inesistenza della notificazione e per il quale “ la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la restituzione della ricevuta di ritorno, che rappresenta l’unica prova dell’eseguita notificazione, della data di essa e dell’identita’ della persona cui è stato consegnato il plico, sicchè la mancata allegazione determina l’inesistenza della notificazione. Inoltre, vertendosi in tema di inesistenza e non di nullita’ della notificazione, non è applicabile la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., che si riferisce a fattispecie estranee alla radicale inesistenza “.
Nell’ambito del panorama giurisprudenziale esaminato, infine, viene ad incidere la modifica legislativa apportata dall’art. 36, comma 2 quater, del D.L. n. 248/2007 ( c.d. Decreto Milleproroghe ), convertito poi in data 27/02/2008, che dispone che all’articolo 7 della legge 20/11/1982 n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente : “ Se il piego non viene consegnato al destinatario dell’atto, l’agente postale da’ notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata “. Nel caso, quindi, non venga consegnato l’atto direttamente al destinatario ( si pensi, ad esempio, all’ipotesi di consegna dell’atto ad un familiare o al portiere ) sono previsti una serie di incombenti per il soggetto incaricato alla notifica, per cui ne deriva che se il piego non viene consegnato personalmente, l’agente postale deve dare notizia al destinatario dell’atto dell’avvenuta notificazione dello stesso a mezzo di lettera raccomandata.Alla luce delle suesposte considerazioni, risultano illegittime, in quanto effettuate in violazione di legge, anche le relazioni di notificazione riguardanti le cartelle di pagamento, per come prodotte dalla Serit Sicilia S.p.a., dalla cui produzione documentale non si evince – in quanto non v’è prova ex art. 2697 c.c. – delle effettuate spedizioni delle lettere raccomandate, previste per legge.Orbene, poiché le operazioni di notificazione devono essere svolte secondo le modalita’ fissate dalle norme del codice di procedura civile e della legge 890/82, e successive modificazioni ed integrazioni, in ottemperanza alla disposizione degli artt. 14 comma 4 della legge 689/81 ed art. 201 comma 3 del C.d.S., si deve riconoscere che la notificazione delle cartelle di pagamento risulta inficiata da un vizio di nullita’ insanabile, derivante dalla assoluta mancanza di comunicazione delle operazioni di notificazione degli atti in questione tramite lettera r.a.r.Le suesposte considerazioni comportano, a cascata, una pronuncia di annullamento delle cartelle di pagamento nn. 2……….. e 2……, fondata sul vizio di legittimita’ ( nel senso della violazione di legge ) in forza dell’art. 21-octies legge 07/08/1990 n. 241, come introdotto dalla legge 11/02/2005 n. 15, oltre che l’illegittimita’ della procedura di iscrizione a ruolo degli importi di cui agli atti amministrativi impugnati.
In tal senso, e per questi effetti, va riconosciuta l’ammissibilita’ dell’impugnazione proposta, avverso il preavviso di fermo amministrativo, in quanto – come esplicitato dalla giurisprudenza surrichiamata – “ primo atto “ con il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una pretesatributaria, che egli ha interesse a contrastare, e per mezzo della quale ( impugnazione, n.d.r. ) lo stesso puo’ far valere i vizi propri del procedimento amministrativo posto in essere dalla P. A. Preavviso, che – per il principio giuridico di cui sopra – va annullato, attesane l’illegittimita’ della procedura amministrativa seguita.Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano in via equitativa, ma con riferimento alle tariffe forensi, nell’importo di € 300,00, da porre solidalmente a carico delle controparti resistenti. 

                                                                      P. Q. M.

Visti gli articoli di legge citati ;In accoglimento delle domande dell’opponente M. M. M., annulla il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 2…/000, e riguardante un importo di € 713,38, non pagato, in riferimento alle cartelle esattoriali nn. 2………00 ( € 461,96 ) e 2…… ( € 191,23 ), di cui si dichiara altresi’ l’annullamento, attesa l’illegittimita’ della procedura di iscrizione a ruolo.
Conseguentemente, condanna il Comune di Palermo e la Serit Sicilia S.p.a., in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali, ammontanti ad € 300,00, in favore dell’opponente, Sig. M. M.  M, come sopra rappresentato e difeso. 
Cosi’ deciso in Palermo addi’  25/09/2009.

      Il Giudice di Pace

   (Dott. Vincenzo Vitale)

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